L.R. Valle d'Aosta 11/2004
Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d’Aosta, procedure, competenze, vincoli urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità, esproprio, occupazioni temporanee e indennità per opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da soggetti diversi dallo Stato. Prevede termini, notifiche, deposito/pagamento delle indennità e rinvia in via residuale al d.P.R. 327/2001. Include modifiche a leggi regionali del 1974 e 1998, ma la copertura finanziaria è riferita agli esercizi 2004-2006.
Disciplina regionale dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta
Disciplina regionale dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta
La legge regola, nel territorio della Valle d’Aosta, l’espropriazione di beni e diritti relativi a immobili per opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da soggetti diversi dallo Stato, inclusi i casi di esproprio a favore di privati. Definisce competenze, vincoli preordinati all’esproprio, procedura, indennità, occupazioni temporanee e coordinamento con la normativa statale residuale.
Ambito di applicazione e nozione di opera pubblica
La disciplina si applica all’espropriazione di beni o diritti immobiliari per opere da realizzare nel territorio regionale. È considerata opera pubblica o di pubblica utilità anche l’intervento necessario per rendere fruibili alla collettività beni o terreni, pure quando non sia prevista una loro materiale trasformazione.
Beni di particolare natura e rapporti con usi civici
Possono essere espropriati anche beni del patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché beni gravati da usi civici o diritti collettivi, purché l’interesse pubblico perseguito sia di rilievo superiore rispetto alla precedente destinazione. Tale valutazione avviene mediante intesa tra le amministrazioni interessate, anche tramite conferenza di servizi, accordo di programma o altro atto equivalente. La dichiarazione di pubblica utilità collegata all’approvazione dell’intervento determina l’immediata cessazione del vincolo di indisponibilità e degli usi civici o diritti collettivi sul bene. I soggetti che fruiscono delle utilità derivanti da tali diritti trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni.
Riparto di competenze e uffici espropriativi
Le funzioni espropriative spettano ai Comuni quando l’approvazione del progetto ai fini della pubblica utilità è di competenza comunale; negli altri casi, comprese le opere promosse da privati, competono alla Regione. L’esercizio delle funzioni è subordinato alla costituzione di un ufficio per le espropriazioni, retto da un dirigente o, nei Comuni privi di personale dirigenziale, dal responsabile del servizio. I Comuni possono organizzarsi in forma associata tramite le Comunità montane. Per ogni procedimento è nominato un responsabile, che coordina le operazioni e può avvalersi di tecnici esterni. Se l’opera è realizzata da un concessionario, l’amministrazione concedente può delegargli in tutto o in parte i poteri espropriativi, specificandone l’ambito nel provvedimento di concessione.
Commissione regionale per le espropriazioni e Osservatorio valori immobiliari
È istituita la Commissione regionale per le espropriazioni, composta da dirigenti regionali e di enti pubblici, da due esperti in agricoltura e foreste designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali. La Commissione dura per la legislatura, delibera a maggioranza e ha un segretario scelto tra i dipendenti dell’ufficio regionale per le espropriazioni. Entro il 31 gennaio di ogni anno determina i valori agricoli medi dell’anno precedente. Su richiesta dell’ente espropriante determina anche l’indennità definitiva di espropriazione, quella per occupazione temporanea, per reiterazione del vincolo e di retrocessione quando non vi sia accordo tra le parti. L’ufficio regionale per le espropriazioni predispone e aggiorna l’Osservatorio regionale dei valori immobiliari (ORVI), finalizzato a supportare la stima delle indennità e ad assicurare uniformità di criteri sul territorio regionale. I dati dell’ORVI sono messi a disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati delle perizie. I criteri di istituzione e funzionamento sono demandati a deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Notifiche, comunicazioni e modalità di conoscenza degli atti
Le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge possono essere trasmessi con raccomandata A/R, salvo la notificazione del provvedimento di esproprio, che deve avvenire nelle forme degli atti processuali civili. Il destinatario è il proprietario risultante all’atto della notifica come intestatario catastale; se l’ente accerta una discordanza tra catasto e registri immobiliari, la notifica va inviata anche al proprietario risultante dai registri. Per espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati condominiali, la comunicazione può essere fatta all’amministratore. In caso di irreperibilità, assenza, morte del proprietario iscritto o impossibilità di rintracciare gli indirizzi, è prevista l’affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, che sostituisce la comunicazione o l’avviso nei casi indicati dalla legge.
Vincoli preordinati all’esproprio e loro durata
L’espropriazione non può procedere senza un preventivo vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio. Il vincolo si appone quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale o di un progetto che realizzi un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure destini l’area a un pubblico servizio. Il vincolo decade se, entro il periodo di efficacia stabilito dalla normativa urbanistica regionale, non viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera o non viene approvato uno strumento attuativo del piano regolatore generale da cui consegua la pubblica utilità degli interventi. Quando l’opera ricade su aree non destinate dal piano regolatore a servizi pubblici, occorre una modifica del piano, secondo le procedure urbanistiche regionali. In tal caso il promotore deve inviare ai proprietari una comunicazione sull’avvio del procedimento, sulle modalità di consultazione degli atti e sulla possibilità di presentare osservazioni.
Vincoli in opere già ammesse dal piano regolatore
Per alcune opere di urbanizzazione primaria, come il potenziamento, l’ammodernamento o la razionalizzazione di reti di sottoservizi già ammesse dal piano regolatore, l’approvazione del progetto con puntuale localizzazione dell’opera costituisce direttamente apposizione del vincolo, dichiarazione di pubblica utilità e, se del caso, vincolo di asservimento. La disciplina estende questo meccanismo anche a opere di messa in sicurezza idrogeologica, piccoli volumi tecnici privi di autonomia funzionale, viabilità agricolo-forestale e altre opere ammesse genericamente dai piani regolatori ma non rappresentate graficamente, secondo deliberazione della Giunta regionale. In questi casi non è richiesto l’adeguamento grafico delle tavole del piano regolatore.
Reiterazione dei vincoli espropriativi
Il Comune può confermare un vincolo espropriativo decaduto per un massimo di cinque anni, ma deve prevedere contestualmente un indennizzo pari al 4% delle indennità di espropriazione iniziali per ogni anno o frazione di anno di reiterazione. L’indennizzo è dovuto su richiesta del proprietario entro un anno dall’efficacia dell’atto, a pena di decadenza, e non è detraibile dall’indennità di esproprio. La disciplina non si applica quando la reiterazione deriva direttamente dall’approvazione del progetto dell’opera e dalla contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
Fase progettuale e accesso ai luoghi
Per le attività preliminari alla progettazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati. L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell’ufficio per le espropriazioni e va comunicata al proprietario e, se conosciuto, al possessore almeno tre giorni prima dell’inizio delle operazioni.
Deposito del progetto definitivo e osservazioni dei proprietari
Prima dell’approvazione del progetto definitivo, il coordinatore del ciclo del lavoro pubblico o, negli altri casi, il promotore dell’espropriazione deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto almeno sessanta giorni prima. Il deposito deve essere corredato da relazione sommaria, piano particellare grafico e descrittivo con dati catastali e anagrafici aggiornati, e relazione estimativa delle indennità. L’ufficio espropri può verificare anche a campione l’attendibilità dei dati e chiedere integrazioni. Successivamente, con unico atto, il proprietario riceve l’avviso di deposito e la messa a disposizione degli elaborati, con indicazione del termine di quindici giorni per presentare osservazioni. Il proprietario può chiedere l’estensione dell’esproprio alle frazioni residue del bene se ne deriverebbe un’utilizzazione eccessivamente onerosa. L’ente espropriante decide con atto motivato; se l’accoglimento delle osservazioni incide su altri proprietari, le comunicazioni devono essere rinnovate nei loro confronti. Se le osservazioni riguardano solo una parte separabile dell’opera, può essere approvata la restante parte in attesa delle determinazioni.
Acquisizioni integrative e urgenza sopravvenuta in corso d’opera
Se durante i lavori emerge la necessità o opportunità di espropriare o asservire altri beni attigui, il coordinatore del ciclo può disporre un piano particellare integrativo su richiesta del direttore dei lavori. Il piano è depositato presso l’ufficio espropri e segue, in linea generale, gli adempimenti previsti per il progetto originario. I termini per le osservazioni sono ridotti a cinque giorni se i destinatari sono proprietari di aree già espropriate per lo stesso intervento. Se le nuove aree sono già vincolate urbanisticamente e il costo trova copertura nelle somme stanziate, il piano può essere approvato dal coordinatore del ciclo; negli altri casi si segue il procedimento ordinario. L’approvazione comporta nuova dichiarazione di pubblica utilità, dichiarazione di particolare urgenza e indifferibilità dei lavori. Se i proprietari accettano bonariamente l’espropriazione, il verbale di accordo sostituisce comunicazioni e formalità e consente l’occupazione d’urgenza. In tal caso è riconosciuta un’indennità aggiuntiva del 20% delle corrispondenti indennità di espropriazione. Se non si raggiunge l’accordo, può essere disposta l’occupazione d’urgenza delle aree integrative.
Dichiarazione di pubblica utilità, contenuto e durata
La pubblica utilità si intende disposta con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera o, se la normativa vigente lo prevede, con l’approvazione di accordi di programma, strumenti urbanistici, concessioni, autorizzazioni o atti equivalenti. Se dopo l’approvazione del progetto definitivo mancano ancora concerti, intese, nulla osta o altri atti di assenso, la pubblica utilità si perfeziona con la deliberazione successiva che dà atto dell’avvenuta acquisizione degli atti necessari e dell’immediata espropriabilità delle aree, anche mentre la progettazione esecutiva è in corso. Il provvedimento deve indicare gli estremi degli atti che hanno generato il vincolo espropriativo e stabilire il termine entro il quale emanare il decreto di esproprio. Se il termine non è indicato, il decreto può essere emanato entro cinque anni dalla data di efficacia dell’atto di pubblica utilità. L’ente può prorogare tali termini per giustificate ragioni. La scadenza del termine comporta l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Registro regionale e monitoraggio degli atti espropriativi
Gli enti che approvano atti da cui deriva la pubblica utilità, o che emanano il decreto di esproprio se diversi dalla Regione, trasmettono copia all’ufficio regionale per le espropriazioni. Presso tale ufficio è tenuto il registro degli atti di pubblica utilità e degli atti di esproprio, distinti per ente adottante. Gli enti esproprianti devono inoltre comunicare se il decreto sia stato emanato entro il termine, se gli atti siano stati impugnati e se, nel corso dei lavori, siano state necessarie acquisizioni integrative di aree, con indicazione delle ragioni. I dati sono trasmessi alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici.
Determinazione dell’indennità provvisoria e sopralluogo
Entro trenta giorni dall’efficacia dell’atto di pubblica utilità, il coordinatore del ciclo o il promotore trasmette all’ufficio espropri la documentazione necessaria, comprese le osservazioni dei proprietari. Il dirigente o responsabile dell’ufficio nomina il responsabile del procedimento, che cura operazioni topografiche, aggiornamento catastale e anagrafico, verifica degli indirizzi e notifica l’avvio del procedimento espropriativo. Contestualmente all’avviso è fissato, con almeno sette giorni di preavviso, un sopralluogo sui fondi, con redazione del verbale sullo stato di consistenza in contraddittorio con il proprietario o possessore. Sulla base delle risultanze, il responsabile indica le somme ritenute congrue per le espropriazioni.
Decreto di esproprio ed esecuzione
Il dirigente o responsabile dell’ufficio, valutata l’istruttoria, determina l’indennità provvisoria e adotta il decreto di esproprio. Il decreto deve essere emanato entro la scadenza dell’efficacia della pubblica utilità, indicare gli atti presupposti, l’indennità provvisoria e il trasferimento del diritto al beneficiario; l’esecuzione avviene con l’immissione in possesso del beneficiario. Il decreto è registrato, trascritto e volturato a cura e spese del beneficiario; un estratto va trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. L’esecuzione avviene con verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, previo avviso al proprietario almeno sette giorni prima. La notifica del decreto e della relativa indennità può avvenire anche contestualmente all’esecuzione se vi sono problemi di voltura catastale o dichiarata mancata ricezione dell’avviso. In caso di opposizione o difficoltà oggettive, le operazioni possono essere rinviate.
Occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio
Se l’urgenza dell’avvio dei lavori non consente la procedura ordinaria, può essere disposta l’occupazione anticipata dei beni necessari con decreto contenente elenco dei beni, proprietari, beni da occupare e indennità provvisoria. La misura è prevista in particolare per opere di urbanizzazione primaria, difesa del suolo, regimazione delle acque, servizi a rete in telecomunicazioni, acqua ed energia, interventi della legge n. 443/2001 e nei casi con più di cinquanta destinatari. La Giunta regionale può definire ulteriori modalità applicative per specificare il carattere di particolare urgenza. L’immissione in possesso deve avvenire entro tre mesi dal decreto. Se il proprietario condivide l’indennità, ha diritto a un acconto dell’80% previa autocertificazione di piena e libera proprietà. Per il periodo tra immissione in possesso e pagamento dell’indennità definitiva è dovuta l’indennità di occupazione. Il decreto perde efficacia se non è emanato il decreto di esproprio nei termini di legge.
Effetti verso i terzi e servizi interferenti
L’espropriazione della proprietà estingue automaticamente gli altri diritti reali o personali sul bene, salvo quelli compatibili con la finalità dell’esproprio. Le azioni reali e personali sul bene non incidono sul procedimento; dopo la trascrizione del decreto, i diritti possono essere fatti valere solo sull’indennità. Se in sede di esecuzione o durante i lavori emergono problemi con enti terzi o gestori di servizi pubblici titolari di autorizzazioni o concessioni di attraversamento, il Presidente della Regione convoca una conferenza di servizi entro dieci giorni dalla richiesta. Se gli spostamenti o le modifiche delle interferenze non iniziano entro sessanta giorni, il soggetto proponente può intervenire direttamente secondo le modalità tecniche stabilite.
Criteri di determinazione dell’indennità
Salvo la disciplina specifica regionale, si applicano le disposizioni statali vigenti. L’indennità di espropriazione e di asservimento si determinano in base alle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio, considerando i vincoli non espropriativi. Non si computano costruzioni, piantagioni e migliorie realizzate al solo fine di ottenere una maggiore indennità; ciò vale in ogni caso per gli interventi avviati dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. Per le aree edificabili si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento del decreto. Sono considerate edificabili le aree nelle zone omogenee A, B, C e D della normativa urbanistica regionale.
Accettazione dell’indennità provvisoria e pagamento diretto
Il provvedimento che determina in via provvisoria l’indennità è notificato al proprietario con invito a dichiarare entro trenta giorni l’accettazione delle somme offerte, la disponibilità alla cessione volontaria e la documentazione necessaria per il pagamento. Se l’indennità offerta è inferiore a 100 euro, il mancato riscontro entro trenta giorni equivale ad accettazione. L’accettazione deve essere formalizzata con dichiarazione scritta, anche tramite raccomandata, e, nei casi di comproprietà, vale per la sola quota dichiarata. Occorre produrre dichiarazioni sulla titolarità esclusiva o sulle quote, nonché, se presenti diritti di terzi, le relative dichiarazioni di accettazione e di ripartizione delle somme. Se la documentazione è completa e non emergono diritti di terzi, il dirigente dispone il pagamento diretto entro quindici giorni. Il provvedimento è notificato ai terzi titolari di diritti reali; in assenza di opposizioni diventa esecutivo e la liquidazione deve concludersi entro sessanta giorni, con interessi legali sulle somme non pagate. L’ufficio effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Deposito delle indennità e svincolo
Se mancano i documenti attestanti la titolarità, se vi è accettazione tacita o se sorge opposizione al pagamento diretto, il responsabile forma un elenco dei soggetti interessati e il dirigente dispone il deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti. Del deposito è data comunicazione al proprietario e ai terzi noti all’ufficio. Lo svincolo delle somme depositate è possibile solo quando le indennità siano definitive per tutti gli aventi diritto. In presenza di diritti di terzi o opposizioni, lo svincolo richiede l’accordo sulla ripartizione o la decisione del giudice.
Stima definitiva e opposizione
Se entro trenta giorni dall’offerta l’indennità non è accettata, la misura si intende non concordata, salvo il caso delle indennità inferiori a 100 euro con accettazione tacita. Il responsabile trasmette alla Commissione l’elenco dei proprietari non concordi; per le aree edificabili le somme sono ridotte del 40% ai fini della stima. La Commissione determina l’indennità definitiva entro tre mesi, eventualmente dopo sopralluogo. La relazione di stima è notificata al proprietario e agli eventuali soggetti tenuti al pagamento; una copia è affissa all’albo pretorio per quindici giorni. Se entro trenta giorni dall’ultimo adempimento di pubblicità non viene proposta opposizione, la stima diventa definitiva e si procede al pagamento o al deposito.
Occupazione temporanea di aree non espropriabili
L’ente espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, incluse quelle da asservire, quando necessario per la corretta esecuzione dei lavori. L’ordinanza va notificata al proprietario insieme all’avviso di esecuzione e pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio. All’immissione in possesso si redige il verbale di consistenza in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o rifiuto, con due testimoni; possono partecipare possessore e titolari di diritti sul bene.
Occupazione temporanea e d’urgenza di aree espropriabili
In caso di frane, alluvioni, rottura di argini o altre urgenze di pubblica utilità, l’ente espropriante può disporre l’occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili a esproprio. Se non viene avviata la procedura espropriativa, l’occupazione non può durare oltre un anno dalla data di immissione in possesso.
Indennità per occupazione
Per l’occupazione di un’area è dovuta un’indennità commisurata al mancato reddito del bene; se il reddito non è provato, spetta per un anno un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio e, per ogni mese o frazione, un dodicesimo dell’indennità annua. In caso di mancato accordo, l’indennità è determinata dalla Commissione.
Modifiche a leggi regionali previgenti e rinvio al diritto statale
La legge modifica la disciplina regionale del 1974 sui contributi per espropriazione e occupazione d’urgenza, sostituendo o abrogando alcune disposizioni, e aggiorna i rinvii normativi alla corrispondente disciplina del testo unico statale in materia di espropriazione. Modifica inoltre una disposizione della legge urbanistica regionale del 1998 in materia di durata del vincolo. Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del d.P.R. 327/2001.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per l’attuazione dei capi VI e VII l’onere è quantificato in euro 130.000 per il 2004 e in euro 2.554.000 annui dal 2005, con copertura a valere su specifici capitoli del bilancio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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