L.R. Valle d'Aosta 6/2004
Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta la tutela dei consumatori e degli utenti, istituendo un Comitato regionale e un elenco delle associazioni rappresentative. Prevede contributi annuali per progetti, sportelli e iniziative di informazione e formazione, oltre a regole per iscrizione, funzionamento e copertura finanziaria. Molte previsioni operative riguardano il 2004 e l’assetto di avvio.
Tutela dei consumatori e degli utenti in Valle d'Aosta
Tutela dei consumatori e degli utenti in Valle d'Aosta
La legge definisce un quadro regionale di promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di beni e servizi. L’intervento regionale è affidato a un Comitato regionale e a un sistema di accreditamento delle associazioni, con sostegni economici e iniziative di informazione ed educazione.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione persegue la tutela dei consumatori e degli utenti in coerenza con la normativa comunitaria e statale, con particolare attenzione a:
- salute e sicurezza;
- diritti e interessi economici e giuridici, anche tramite correttezza contrattuale e conciliazione delle controversie;
- promozione dell’associazionismo;
- informazione, formazione ed educazione dei consumatori e degli utenti.
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
La Regione si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti come sede di confronto e proposta. Il Comitato è composto da rappresentanti dell’amministrazione regionale, delle associazioni iscritte nell’elenco regionale, degli enti locali, della Chambre valdôtaine e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, salute e produzione agro-alimentare.
Il Comitato:
- è costituito con decreto del Presidente della Regione;
- dura in carica cinque anni ed è comunque rinnovato a ogni rinnovo del Consiglio regionale;
- si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che il presidente lo ritenga necessario;
- deve essere convocato entro 15 giorni se lo richiede almeno un terzo dei componenti;
- delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il regolamento interno deve essere approvato entro 60 giorni dall’insediamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio. Il Comitato può avvalersi di esperti indicati dalle associazioni, iscritti in un apposito elenco aggiornato ogni tre anni.
Compiti del Comitato
Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e di raccordo. In particolare:
- esprime pareri su misure per la corretta applicazione di prezzi e tariffe;
- formula proposte per la sicurezza e la salute dei consumatori;
- segnala alle strutture regionali situazioni di rischio;
- propone studi, ricerche, gruppi di lavoro, conferenze e altre iniziative sui temi del consumo;
- propone iniziative di sensibilizzazione degli studenti;
- esprime parere sui programmi annuali delle associazioni.
Entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
Presso la struttura competente è istituito l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Possono iscriversi le associazioni con effettiva rappresentanza sociale e organizzativa in Valle d’Aosta, comprese quelle affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali già iscritte nell’elenco nazionale previsto dalla legge statale.
Per l’iscrizione sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti:
- costituzione da almeno un anno con atto pubblico o scrittura privata autenticata e statuto con scopo esclusivo di tutela dei consumatori, senza fini di lucro;
- numero di iscritti residenti in Valle d’Aosta non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione residente;
- presenza di almeno una sede o sezione operativa in regione;
- attività continuativa e documentata da almeno un anno nel territorio regionale;
- assenza di condanne definitive dei legali rappresentanti in relazione all’attività associativa e assenza, per gli stessi, della qualità di imprenditori o amministratori di imprese operanti negli stessi settori;
- bilancio annuale delle entrate e uscite e tenuta dei libri contabili, approvati dagli organi statutari.
Le associazioni affiliate o sezioni di associazioni nazionali possono far valere i requisiti riferiti all’associazione nazionale. L’istanza va presentata alla struttura competente con la documentazione comprovante i requisiti; il dirigente decide entro 60 giorni sull’iscrizione o sul diniego. La perdita di un requisito comporta la cancellazione dall’elenco.
Contributi alle associazioni iscritte
La Regione può concedere contributi a fondo perduto alle associazioni iscritte nell’elenco regionale per:
- progetti di informazione e formazione del consumatore, miglioramento della qualità di prodotti e servizi, assistenza nelle controversie;
- attività di sportello in favore di consumatori e utenti.
I contributi sono concessi annualmente, nei limiti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Comitato e non possono superare il 50% delle spese preventivate e ammissibili.
Per ottenerli, le associazioni devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l’istanza con preventivo dettagliato e relazione sul programma dell’attività prevista per l’anno successivo. L’erogazione avviene in acconto fino al 50% e a saldo sulla base della documentazione delle spese sostenute e di una relazione sull’attività svolta nell’anno di riferimento.
Informazione ed educazione dei consumatori
La Regione promuove una corretta informazione dei consumatori e degli utenti anche attraverso stampa, radiotelevisione e altri mezzi idonei. La Giunta, su proposta del Comitato e d’intesa con l’autorità scolastica regionale, definisce progetti e iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori e di educazione alimentare e sanitaria rivolti agli studenti di ogni ordine e grado.
Disposizioni applicative e transitorie
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dovevano essere adottate dalla Giunta le disposizioni applicative per:
- il procedimento di iscrizione nell’elenco regionale;
- i criteri di concessione dei contributi, le spese ammissibili e i relativi procedimenti amministrativi.
Per la prima applicazione e solo per i contributi relativi all’anno 2004, i soggetti interessati dovevano presentare l’istanza entro il 30 settembre 2004, con programma delle iniziative svolte e da svolgere nello stesso anno e con i relativi preventivi o la documentazione delle spese già sostenute.
Aspetti finanziari
L’onere per i contributi è quantificato in 75.000 euro annui a decorrere dal 2004, con copertura nel bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006 mediante riduzione di appositi stanziamenti del fondo globale. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Profilo di attualità della disciplina
La legge istituisce una disciplina di base ancora riferita alla tutela dei consumatori e al sostegno delle loro associazioni in Valle d’Aosta, ma alcune previsioni operative hanno rilievo storico-limitato, in particolare quelle legate alla prima applicazione del 2004 e alla copertura finanziaria del triennio 2004-2006.
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