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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2004

Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d’Aosta, contributi in conto capitale per riqualificare, potenziare e mettere in sicurezza impianti funiviari e strutture connesse. Sono fissati beneficiari, interventi ammissibili, procedura annuale con domanda entro il 30 settembre, graduatoria e concessione nei limiti di bilancio. L’art. 3 è stato abrogato nel 2018 e le relative misure non si applicano più.

Contributi regionali per impianti funiviari e strutture connesse

Contributi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari

La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina un sistema di contributi in conto capitale destinati a sostenere interventi sugli impianti funiviari e sulle strutture funzionalmente connesse. L’obiettivo è favorire riqualificazione, potenziamento, sicurezza e ammodernamento di infrastrutture ritenute di rilevanza pubblica.

Soggetti beneficiari e ambito soggettivo

I contributi sono rivolti anzitutto ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, in quanto titolari della gestione degli impianti funiviari in regime di concessione. Possono accedere agli aiuti, nei limiti delle risorse disponibili, anche:

  • i gestori delle piste da sci di discesa;
  • i concessionari di linee di impianti a fune relativi a complessi funiviari di interesse locale.

La disciplina consente inoltre, per alcune opere, il finanziamento di interventi eseguiti anche fuori dal territorio regionale, purché funzionali e direttamente collegati a sistemi di impianti a fune sviluppati prevalentemente in Valle d’Aosta. In tali casi il contributo può essere concesso solo a soggetti concessionari di sistemi funiviari posti prevalentemente nel territorio regionale.

Interventi ammessi a contributo

I contributi possono essere concessi per una pluralità di iniziative, tra cui:

  • realizzazione, miglioramento qualitativo e rinnovo tecnologico di impianti funiviari;
  • realizzazione, miglioramento qualitativo e rinnovo tecnologico di strutture e sistemi funzionalmente connessi agli impianti, come definiti dalla Giunta regionale;
  • interventi per rimuovere situazioni di pericolo o incrementare la sicurezza, tra cui opere di stabilizzazione o rimodellamento del terreno, sistemi antivalanga, segnaletica e protezioni di ostacoli;
  • acquisto e installazione di sistemi di innevamento artificiale;
  • acquisto di veicoli battipista.

Sono ammissibili, in particolare, le spese per lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, oltre a progettazione, direzione lavori e collaudo. Sono altresì ammissibili l’acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi e altri beni strumentali strettamente funzionali alle iniziative finanziate.

Impianti destinati a esigenze generali di trasporto e complessi di interesse locale

La legge individua due categorie rilevanti per l’applicazione della disciplina:

  • impianti destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto: quelli non posti a servizio di comprensori sciistici, oppure situati in ambito urbano o tali da collegare centri abitati con residenti o attività economiche stabili;
  • complessi funiviari di interesse locale: quelli il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per l’individuazione dei complessi di interesse locale, considerando in particolare la prevalenza dell’utenza locale, il rapporto tra numero/capacità degli impianti e utenti residenti, e la presenza di altre installazioni turistiche nella zona.

Procedura per la presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di irricevibilità. Devono essere redatte secondo la modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento dirigenziale.

La struttura competente verifica l’ammissibilità formale delle domande e le sottopone all’esame di merito della commissione consultiva.

Istruttoria, graduatoria e criteri di priorità

La commissione consultiva svolge l’istruttoria delle domande e:

  • esprime un parere motivato sulle soluzioni tecniche, sugli aspetti economici e sulla gestione dell’iniziativa;
  • predispone la graduatoria provvisoria sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale.

Sono ammissibili anche le maggiori spese relative a investimenti già finanziati, se derivanti da fatti imprevisti e imprevedibili, con attribuzione della stessa priorità dell’intervento originario.

A parità di posizione in graduatoria, la commissione formula un parere motivato sulla precedenza tra le domande. È inoltre prevista una precedenza per le iniziative di riconversione o potenziamento di comprensori sciistici con al massimo tre impianti aerei, secondo i criteri di priorità approvati dalla Giunta e pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale.

La graduatoria provvisoria è aggiornata annualmente; le iniziative inserite nella graduatoria precedente ma non finanziate possono essere ripresentate nell’anno successivo, previa nuova domanda ed eventuale aggiornamento del progetto.

Commissione consultiva

La commissione consultiva è composta dal dirigente della struttura competente o suo sostituto, da un rappresentante di Finaosta S.p.A. o suo sostituto e da un rappresentante dell’Associazione valdostana impianti a fune o suo sostituto. Può essere integrata da esperti nominati dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti, senza diritto di voto.

La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti e delibera con il voto favorevole di almeno tre membri. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale della struttura competente. La convocazione è effettuata dal presidente entro il 30 settembre di ogni anno.

Concessione del contributo e comunicazioni

La Giunta regionale approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone l’ammontare. Per le strutture funzionalmente connesse che riguardino attività agonistiche, la Giunta può disciplinare con la stessa deliberazione anche le modalità di utilizzo.

La struttura competente comunica al richiedente l’accoglimento o il rigetto entro 15 giorni dalla deliberazione di concessione. In caso di rinuncia del beneficiario, la Giunta revoca il contributo e, se possibile, ammette a finanziamento altre domande utilmente collocate in graduatoria.

Erogazione dei contributi

L’erogazione è subordinata, ove prevista, al rilascio della concessione edilizia e della concessione di costruzione ed esercizio. La struttura competente verifica l’effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei documenti di spesa, erogando il contributo per quote in relazione agli investimenti effettivamente realizzati.

Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

I beneficiari non possono alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati, salvo autorizzazione motivata della Giunta regionale. I vincoli decorrono dalla data di realizzazione dell’investimento e durano:

  • 5 anni per beni mobili e veicoli;
  • 10 anni per beni immobili e impianti elettromeccanici.

Per i beni mobili e i veicoli, l’acquisto deve avvenire entro un anno dalla deliberazione di concessione. Per gli investimenti in beni immobili e impianti elettromeccanici, le iniziative devono essere ultimate entro il termine della concessione edilizia oppure, se questa non è prevista, entro tre anni dalla concessione del contributo.

La violazione di tali obblighi comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite.

Revoca, restituzione e sanzioni amministrative conseguenti

In caso di revoca, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.

La Giunta può concedere una rateizzazione, comunque non superiore a 12 mesi. La revoca può essere anche parziale, in proporzione all’inadempimento.

Se la restituzione non avviene nel termine, il soggetto inadempiente non può ottenere altri contributi previsti dalla legge per 5 anni dalla data di revoca. La revoca è disposta anche quando i controlli rivelino dichiarazioni o informazioni non veritiere rese per ottenere il contributo.

Controlli

La struttura competente esercita i controlli sugli investimenti finanziati e sulla regolare destinazione dei fondi. I beneficiari devono consentire ogni verifica disposta. In caso di irregolarità accertate, la Giunta regionale può sospendere le somme ancora da erogare e, se del caso, avviare il recupero di quelle già corrisposte secondo le regole sulla revoca e restituzione.

Disposizioni transitorie e finanziarie

In sede di prima applicazione, le domande dovevano essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’onere finanziario è stato determinato per il 2004, 2005 e a decorrere dal 2006, con copertura a carico degli stanziamenti di bilancio indicati dalla legge; la Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Decorrenza e aggiornamenti normativi rilevanti

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è stata dichiarata urgente. L’articolo 3, che disciplinava l’entità dei contributi, è stato abrogato nel 2018; pertanto le originarie percentuali di aiuto non sono più applicabili. Sono inoltre intervenute modifiche sulla scadenza annuale per le domande e sui criteri di priorità in graduatoria, oltre all’abrogazione della lettera a) dell’articolo 8 sulla composizione della commissione.

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