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Provvedimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 25/06/12

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come attuare la cancellazione delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, indicando ambito di applicazione, contenuto delle comunicazioni del creditore, trasmissione esclusivamente telematica, tempi di esecuzione da parte del conservatore e pubblicazione sul sito dell’Agenzia del territorio.

Modalità di cancellazione delle ipoteche ultradecennali non rinnovate

Cancellazione delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate

Il provvedimento del 25 giugno 2012 definisce le modalità operative per dare attuazione alla cancellazione delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, in applicazione dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disciplina si coordina con precedenti provvedimenti dell’Agenzia del territorio in materia di comunicazioni per la cancellazione delle ipoteche immobiliari.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle ipoteche:

  • iscritte da oltre venti anni;
  • a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento;
  • concessi da banche e intermediari finanziari, oppure da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti;
  • anche se frazionate o annotate su titoli cambiari;
  • non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile.

Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio del 25 maggio 2007, del 9 ottobre 2007 e del 29 gennaio 2008.

Contenuto della comunicazione del creditore

Nelle comunicazioni relative alle ipoteche rientranti nell’ambito del provvedimento, il creditore deve indicare:

  • la data di estinzione dell’obbligazione, oppure
  • l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca.

Per la seconda ipotesi, fino alla modifica delle specifiche tecniche del provvedimento del 9 ottobre 2007, l’indicazione deve essere effettuata inserendo:

  • nel campo “Data di estinzione dell’obbligazione”, la stringa numerica “01010101”;
  • nel campo “Ulteriori specificazioni fornite dal mittente”, la dichiarazione “non sussistono ragioni di credito da garantire con l’ipoteca”.

Modalità di trasmissione

La trasmissione delle comunicazioni avviene esclusivamente in modalità telematica.

Per le comunicazioni relative a ipoteche iscritte in data anteriore al 31 dicembre 1972 presso le Sezioni stralcio di Milano 3, Napoli 3, Roma 3 e Torino 3, la trasmissione deve essere indirizzata ai seguenti Reparti Servizi di pubblicità immobiliare:

  • Milano 3 → Milano 1;
  • Napoli 3 → Napoli 1;
  • Roma 3 → Roma 2;
  • Torino 3 → Torino 1.

Esecuzione della cancellazione

La cancellazione è eseguita dal conservatore nel registro delle comunicazioni istituito con il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007. L’operazione deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

Testo integrale

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