Provvedimento del 20/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna la tabella degli operatori finanziari del 2005, richiede l’adeguamento telematico dei codici non conformi entro 30 giorni dalla pubblicazione e rende obbligatoria dal 1° luglio 2012 la presentazione telematica delle istanze di proroga.
Modifiche alla tabella degli operatori finanziari e obbligo di proroga telematica
Modifiche alla disciplina sulle richieste agli operatori finanziari
Il provvedimento interviene sulle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte previste dall’articolo 32, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 51, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, aggiorna la tabella degli operatori finanziari già allegata al provvedimento del 22 dicembre 2005 e introduce in via obbligatoria la proroga telematica.
Aggiornamento della tabella degli operatori finanziari
La tabella degli operatori finanziari allegata al provvedimento del 22 dicembre 2005 è sostituita con quella allegata al nuovo provvedimento. L’aggiornamento si rende necessario per adeguare l’elenco dei destinatari delle richieste di indagine alle modifiche intervenute nella normativa bancaria e finanziaria.
Il documento precisa che la platea è stata aggiornata anche in conseguenza delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 385/1993 dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, dal d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, nonché per l’inserimento delle società ed enti di assicurazione tra gli operatori finanziari ai sensi dell’articolo 23, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Adeguamento dei codici operatore
Gli operatori finanziari che, prima dell’entrata in vigore del provvedimento, si siano classificati con il codice operatore 16 o con altro codice non conforme devono aggiornare il registro degli indirizzi elettronici previsto dal punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005.
L’aggiornamento deve avvenire mediante comunicazione telematica del codice operatore corretto.
- Soggetti interessati: operatori con codice 16 o altro codice non conforme
- Adempimento: aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici
- Modalità: comunicazione telematica del codice corretto
- Termine: entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
Proroga telematica obbligatoria
A decorrere dal 1° luglio 2012, le istanze di proroga presentate dagli operatori finanziari ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 del DPR n. 600/1973 e del terzo comma dell’articolo 51 del DPR n. 633/1972 devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
La trasmissione deve avvenire secondo lo schema XML allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 e successive modifiche.
- Decorrenza dell’obbligo: 1° luglio 2012
- Canale ammesso: solo telematico
- Formato: schema XML del provvedimento 12 novembre 2007 e successive modifiche
Contenuto della nuova tabella degli operatori finanziari
L’allegato aggiorna e riclassifica i soggetti rientranti nella categoria degli operatori finanziari. Tra i codici elencati figurano, in sintesi:
- banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- soggetti ex articoli 106, 107, 111, 112, 128-quater e 114-septies del T.U.B.;
- holding;
- cambiavalute;
- addetti al commercio in oro;
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- imprese di investimento (SIM);
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, fondi e SICAV);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società fiduciarie;
- altri intermediari, come codice residuale;
- agenzie di prestito su pegno;
- società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie;
- istituti di pagamento.
Riferimenti e pubblicazione
Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e una serie di fonti normative di riferimento, tra cui il d.lgs. n. 300/1999, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, il DPR n. 600/1973, il DPR n. 633/1972, il DPR n. 605/1973, il DPR n. 322/1998, il DPR n. 445/2000, il d.lgs. n. 82/2005, il d.lgs. n. 10/2002 e i precedenti provvedimenti dell’Agenzia del 22 dicembre 2005, 28 aprile 2006, 12 novembre 2007 e 6 dicembre 2011.
È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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