Provvedimento del 28/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina misura, soggetti obbligati, esenzioni, termini e modalità di versamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e dell’imposta sugli aeromobili privati, inclusi gli aeromobili esteri che sostano in Italia oltre 45 giorni. Definisce inoltre sanzioni applicabili e sostituisce il precedente provvedimento del 3 febbraio 2012.
Modalità e termini di attuazione dell’imposta erariale sui voli di aerotaxi e sugli aeromobili privati
Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità e i termini di attuazione delle imposte erariali introdotte dall’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La disciplina riguarda sia i voli dei passeggeri di aerotaxi sia gli aeromobili privati e gli aeromobili esteri che permangono nel territorio italiano per oltre 45 giorni.
Imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi
L’imposta è dovuta da ciascun passeggero per ciascuna tratta effettuata con aerotaxi, cioè con voli di trasporto passeggeri eseguiti in forza di contratti di noleggio per l’intera capacità dell’aeromobile.
L’importo è stabilito come segue:
- euro 100 per tragitto non superiore a 1.500 km;
- euro 200 per tragitto superiore a 1.500 km.
L’imposta è dovuta per ogni tratta con partenza e/o arrivo nel territorio nazionale. Per tratta si intende il tragitto dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, a prescindere dagli scali tecnici. La lunghezza del tragitto corrisponde alla distanza ortodromica tra partenza e arrivo, aumentata di 95 km.
Termini di versamento per l’imposta sui voli
Per i voli effettuati con aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale ENAC, oppure nei registri di Paesi comunitari o dello Spazio economico europeo, il versamento è effettuato dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.
Per i voli effettuati con aeromobili non immatricolati in tali registri, l’imposta deve essere versata per ciascuna tratta prima della partenza oppure entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale.
Per le tratte effettuate dal 29 aprile 2012 al 30 giugno 2012, l’imposta va corrisposta entro il 31 luglio 2012.
Imposta erariale sugli aeromobili privati
L’imposta sugli aeromobili privati, prevista dall’articolo 744 del codice della navigazione, si applica agli aeromobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC ed è dovuta su base annuale nelle seguenti misure:
- aeroplani fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
- aeroplani fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
- aeroplani fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
- aeroplani fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
- aeroplani fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
- aeroplani fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
- aeroplani oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
- elicotteri: importo pari a quello degli aeroplani di corrispondente peso aumentato del 50%;
- alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
Il peso massimo al decollo (MTOW) è quello di omologazione riportato nel Manuale di Volo del singolo aeromobile.
Soggetti tenuti al pagamento e scadenza per gli aeromobili
L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile.
Il pagamento avviene al momento della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, e riguarda l’intero periodo di validità del certificato. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi annuali per ciascun mese di validità.
In presenza di più soggetti obbligati, il pagamento è solidale.
Esenzioni per gli aeromobili
Sono esenti:
- aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo;
- aeromobili di proprietà o in esercenza di organizzazioni registrate (OR), scuole di addestramento (FTO) e centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
- aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- aeromobili destinati esclusivamente all’elisoccorso o aviosoccorso;
- aeromobili storici, cioè immatricolati per la prima volta da oltre quaranta anni in registri nazionali o esteri, civili o militari;
- aeromobili di costruzione amatoriale;
- apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
Le disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2011.
Aeromobili non immatricolati in Italia
L’imposta sugli aeromobili privati si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale ENAC, se la sosta nel territorio italiano dura oltre 45 giorni in via continuativa.
Ai fini del calcolo della sosta non si considerano i giorni, intesi come periodi superiori a 12 ore, trascorsi presso i manutentori nazionali durante operazioni di manutenzione, purché risultanti dai registri tecnici del manutentore.
In tali casi:
- l’imposta va corrisposta prima del rientro nel territorio estero e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale;
- se la sosta dura meno di un anno, l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi dell’articolo 2 per ciascun mese, dal mese di arrivo a quello di partenza.
Si applicano anche le esenzioni dell’articolo 2, estese inoltre agli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.
La disciplina si applica dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili che, dal 28 dicembre 2011 al 2 marzo 2012, hanno sostato in Italia per oltre 45 giorni, il pagamento va effettuato entro il 28 luglio 2012.
Modalità di versamento
L’imposta sui voli di aerotaxi si versa con il modello F24 versamenti con elementi identificativi. L’Agenzia delle Entrate istituisce con apposita risoluzione i codici tributo e impartisce le istruzioni per la compilazione.
Se il versamento con F24 non è possibile, il pagamento avviene tramite bonifico in euro al Bilancio dello Stato, Capo 8, Capitolo 1224, indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale: generalità del vettore, numero passeggeri, tipologia di tratta con indicazione A o B, codice tributo e data del servizio;
- IBAN: IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400.
L’imposta sugli aeromobili immatricolati nei registri nazionali e quella sugli aeromobili esteri si versano con F24 versamenti con elementi identificativi, utilizzando i codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 11/E del 3 febbraio 2012.
Se non è possibile usare F24, il versamento avviene tramite bonifico in euro al Bilancio dello Stato, Capo 8, Capitolo 1223, con:
- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale: generalità del soggetto obbligato, identificativo dell’aeromobile, codice tributo e periodo di riferimento;
- IBAN: IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.
Gli IBAN possono essere modificati con apposita risoluzione.
Sanzioni e disposizioni finali
In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il provvedimento sostituisce quello emanato il 3 febbraio 2012, in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
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