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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33054/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la revoca della pensione di reversibilità e i provvedimenti di ripetizione di indebito emessi dall'INPS per mancata comunicazione dei redditi relativi al 2013. Denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co.6 D.L. 78/2010 (comma 10-bis art.35 D.L. 207/08), sostenendo che il termine di 60 giorni per evitare la revoca deve decorrere dall'effettiva sospensione della prestazione (e non dalla mera comunicazione o preavviso di sospensione), e che nel caso concreto la sospensione non è mai stata effettivamente attuata, sicché la revoca è illegittima. Inoltre deduce lesione dell'art. 38 Cost. perché la perdita della prestazione per un intero anno ostacola la tutela del bisogno previdenziale, anche quando i redditi risultino poi sotto i limiti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che ai fini del decorso del termine di 60 giorni la sospensione della prestazione deve essere effettiva (non basti la mera comunicazione o preannuncio di sospensione) e che il termine per la presentazione dei dati reddituali decorre dall'effettiva sospensione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame secondo i principi sanciti (valutare se la sospensione sia stata concretamente eseguita e, in caso di comunicazione tardiva nei 60 giorni dalla sospensione, disporre il ripristino della prestazione dal mese successivo alla comunicazione previa verifica del diritto). Il secondo motivo (art. 38 Cost.) è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • D.L. 207/2008 conv. L. 14/2009, art.35 comma 10-bis

    "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."

    La Cassazione interpreta il comma 10-bis nel senso che la "sospensione" richiamata deve essere effettiva e non meramente preannunciata; il termine di 60 giorni per evitare la revoca decorre dall'effettiva sospensione e, se la comunicazione perviene entro tale termine, la prestazione sospesa deve essere ripristinata.

  • Legge 30 dicembre 1991 n.412, art.13

    La norma regola la ripetibilità delle somme indebitamente percepite in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato; il comma evidenzia l'onere comunicativo del beneficiario e la possibilità di ripetizione se l'ente non era a conoscenza delle informazioni.

  • Legge 26 maggio 1989 n.88, art.52

    Prevedeva la rettificabilità delle pensioni in caso di errore di attribuzione e la non ripetizione delle somme corrisposte salvo dolo dell'interessato; il quadro normativo successivo (art.13 L.412/91 e comma 10-bis) ha introdotto limiti e modalità specifiche per l'ipotesi di omessa comunicazione reddituale.

  • D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 (modifica art.35 D.L.207/08)

    Ha introdotto il comma 10-bis citato: la modifica ha finalità di razionalizzazione degli adempimenti e disciplina la procedura sanzionatoria (sospensione, 60 giorni, revoca e recupero).

  • L. 335/1995 art.1 comma 41

    Evidenzia che la pensione di reversibilità è correlata ai redditi del beneficiario e rinvia alle tabelle di cumulabilità; la Cassazione richiama tale contesto per confermare la natura 'collegata al reddito' della prestazione.

  • Costituzione, art.38

    Richiamata dalla ricorrente come profilo di possibile illegittimità costituzionale dell'effetto drastico della revoca, ma nella sentenza tale motivo è stato assorbito dalla decisione che ha accolto il primo motivo sulla sospensione effettiva.

Massime di principio

  • La sospensione della prestazione prevista dal comma 10-bis art.35 D.L.207/08 deve essere effettiva: il termine di 60 giorni per presentare la comunicazione reddituale decorre dall'effettiva sospensione e non dalla mera comunicazione o preavviso della sospensione.
  • Se il beneficiario presenta la comunicazione reddituale entro 60 giorni dall'effettiva sospensione, l'ente deve procedere al ripristino della prestazione dal mese successivo alla comunicazione, previa verifica del diritto anche per l'anno in corso.
  • La procedura legislativamente prevista è di natura sanzionatoria fondamentalmente diretta a sanzionare l'inadempimento comunicativo; l'ente deve però concretamente attuare la sospensione perché la finalità sollecitatoria sia realizzata.
  • La mera tolleranza o ritardo dell'ente nella comunicazione della sospensione non può automaticamente giustificare una revoca definitiva se la sospensione non è stata materialmente eseguita.
  • In contenziosi simili va valutato sia l'adempimento formale (comunicazione nei tempi e secondo le modalità indicate) sia gli effetti materiali sugli interessi fondamentali del beneficiario (es. tutela costituzionale del bisogno previdenziale); la mancata sospensione effettiva può portare all'annullamento della revoca e al rifiuto del recupero delle somme.
  • Per evitare il rischio di revoca illegittima è opportuno che l'interessato (o il suo patronato/avvocato) richieda e verifichi l'effettiva esecuzione dell'atto di sospensione e, se necessario, produca immediatamente la documentazione reddituale; l'ente, dal canto suo, dovrebbe notificare chiaramente e in modo comprovabile sia la sospensione sia i termini di 60 giorni.

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