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Sentenza

Sentenza n. 4008/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3636/2024, pubblicata il 17/05/2024, R.G. n. 6849/2023;

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3636/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con assegnazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna delle annualità 2017/2018 e 2018/2019, oltre interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato l'ammissibilità e la regolarità del rito, ritenendo comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, la validità della notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre dedotto, in sostanza, la perdurante inerzia amministrativa rispetto all'obbligo giudiziale di attribuzione del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto esperibile l'azione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha accertato la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. In applicazione dell'art. 2697 c.c., ha posto sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo, onere non assolto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l'attribuzione della Carta elettronica per le annualità riconosciute, con gli effetti previsti dal giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i relativi presupposti processuali; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    L'amministrazione, che invoca l'estinzione del diritto risultante dal giudicato o dal titolo esecutivo, deve dimostrare il relativo fatto estintivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali possono valere come titolo esecutivo secondo quanto richiamato dal TAR.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi risultanti dal titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, ove l'amministrazione sostenga l'estinzione o il venir meno del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo, grava su di essa l'onere di dimostrare il relativo fatto estintivo.
  • Prima di ordinare l'esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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