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Parere

Parere del Garante n. 218 del 26/03/2026

Parere su istanza di accesso civico - 26 marzo 2026

Garante Privacy218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta del RPCT del Comune di Vicenza su un diniego di accesso civico e documentale avente a oggetto atti relativi a eventuali rimborsi di spese legali collegati a un procedimento penale. L’Autorità distingue nettamente tra accesso documentale ex l. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013, rilevando che la valutazione dell’interesse qualificato resta al Comune per la parte documentale. Per l’accesso civico, il Garante ritiene sussistente un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, soprattutto perché i documenti contengono dati giudiziari e informazioni delicate su un procedimento penale e sui relativi esiti. Ne deriva la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione, senza possibilità di accesso parziale utile tramite oscuramento, poiché i soggetti sarebbero comunque re-identificabili.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato e documentale relativa a rimborsi di spese legali connessi a un procedimento penale presso il Comune di Vicenza

Istanza di accesso civico su rimborsi di spese legali connessi a un procedimento penale

Il Garante per la protezione dei dati personali si esprime, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul diniego opposto dal Comune di Vicenza a una istanza congiunta di accesso documentale e accesso civico generalizzato relativa a eventuali rimborsi di spese legali connessi a un procedimento penale. La richiesta comprendeva anche le eventuali domande degli interessati, le determinazioni dell’amministrazione, l’intero fascicolo e la documentazione contabile delle somme erogate.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy, l’art. 5, commi 2, 7 e 5-bis, del d.lgs. 33/2013, nonché le Linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, d’intesa con il Garante. Sono altresì richiamati il provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016 e i precedenti dell’Autorità in tema di accesso civico e dati giudiziari.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato

Il Garante ribadisce la netta distinzione tra:

  • accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata;
  • accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, finalizzato al controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni.

L’Autorità precisa di non essere competente a valutare la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disciplina dell’accesso documentale: tale valutazione spetta all’amministrazione e, in caso di contestazione, alle autorità competenti ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990. Viene inoltre richiamato l’art. 69, comma 1, del Codice privacy, secondo cui i presupposti, le modalità e i limiti dell’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali restano disciplinati dalla normativa sull’accesso documentale.

Valutazione dell’accesso civico e tutela dei dati personali

Per l’accesso civico generalizzato, il Garante richiama l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, che impone il rifiuto quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. La valutazione deve tenere conto del fatto che i dati e documenti ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con un regime di diffusione molto più ampio rispetto all’accesso documentale.

L’Autorità richiama anche i principi di:

  • limitazione della finalità;
  • minimizzazione dei dati;
  • aspettative ragionevoli di confidenzialità degli interessati;
  • non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità generalizzata dei dati.

Dati giudiziari e documenti richiesti

Dall’istruttoria emerge che la documentazione richiesta contiene dati personali delicati e informazioni afferenti a un procedimento penale, compresi atti depositati in giudizio e dati relativi all’esito del procedimento. Il Garante osserva che gli atti giudiziari e gli atti espressione della funzione giurisdizionale sono assoggettati a regole autonome di conoscibilità e restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni processuali, tra cui l’art. 116 c.p.p. e, più in generale, l’art. 51 del Codice privacy.

Per i documenti relativi ai rimborsi, alle determinazioni amministrative, alla motivazione e ai documenti contabili, l’ostensione generalizzata comporterebbe comunque la divulgazione di dati giudiziari, cioè dati riconducibili a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 10 GDPR e dell’art. 2-octies del Codice. In questo ambito, l’ANAC e il Garante ritengono che la presenza di dati giudiziari sia un forte indice di pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali.

Esito del parere

Il Garante ritiene che la conoscibilità dei documenti richiesti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati, con possibili ripercussioni sul piano personale, familiare e sociale. Per tale ragione considera legittimo il diniego opposto dal Comune di Vicenza.

L’Autorità esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale tramite oscuramento dei dati identificativi, poiché:

  • i nominativi dei controinteressati sono già noti al richiedente;
  • il complesso delle informazioni contenute nei documenti renderebbe comunque agevole la re-identificazione da parte di terzi.

Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego di accesso civico generalizzato, mentre per la parte di accesso documentale il Garante si limita a ribadire che la relativa valutazione compete al Comune.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedurale

Il RPCT del Comune di Vicenza ha chiesto il parere ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 su un provvedimento di diniego riguardante una istanza congiunta di accesso documentale e accesso civico generalizzato relativa a rimborsi di spese legali per un procedimento penale, con richiesta anche di atti istruttori, determinazioni, fascicolo e documenti contabili.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico

Il Garante richiama la diversa finalità dei due istituti: l’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale ed è disciplinato dalla l. 241/1990, mentre l’accesso civico generalizzato è funzionale al controllo diffuso sull’operato della PA ma comporta una più ampia divulgazione dei dati. La verifica dell’interesse qualificato per l’accesso documentale non compete al Garante, bensì all’amministrazione, ai sensi anche dell’art. 69 del Codice privacy.

Limiti all’accesso civico per tutela dei dati personali

L’Autorità ribadisce che l’accesso civico deve essere rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Nel valutare l’ostensione occorre considerare l’effetto di pubblicità generalizzata dell’accesso civico, i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati ex art. 5 GDPR, nonché le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.

Dati giudiziari e atti relativi al procedimento penale

I documenti richiesti contengono dati e informazioni personali delicate, connessi a un procedimento penale e al suo esito. Il Garante osserva che gli atti giudiziari restano conoscibili solo secondo le regole processuali specifiche e che l’accesso civico non può derogare a tali discipline. Per i rimborsi, le determinazioni, la motivazione amministrativa e i documenti contabili riferiti al procedimento, la conoscibilità generalizzata comporterebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati.

Diniego confermato e impossibilità di accesso parziale

Non emergono elementi per discostarsi dai precedenti del Garante in materia di accesso civico a dati giudiziari. L’Autorità condivide quindi il diniego del Comune, ritenendo che l’ostensione integrale o parzialmente oscurata non sia idonea a neutralizzare il rischio, anche perché i controinteressati sarebbero comunque facilmente re-identificabili. Il parere è dunque sostanzialmente favorevole al diniego opposto dall’amministrazione.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicodati giudiziaribasi giuridiche del trattamentominimizzazione dei dati

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