Parere del Garante n. 196 del 26/03/2026
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso - 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che disciplina il funzionamento del servizio digitale "Ascoltami" nella Piattaforma Unica e il trattamento dei dati personali connesso al sostegno psicologico agli studenti. Il parere prende atto dell’assetto dei ruoli, delle informative, delle misure di sicurezza, dei tempi di conservazione e delle cautele previste per i dati relativi alla salute, ritenendo il testo conforme al GDPR e al Codice privacy. Il Garante valorizza anche le modifiche già recepite a seguito delle interlocuzioni informali, in particolare su trasparenza, minimizzazione, distinzione tra consenso privacy e consenso all’atto medico e corretta delimitazione dei trattamenti del Ministero, dei professionisti psicologi e del CNOP.
Parere favorevole sullo schema di decreto del MIM sul servizio digitale "Ascoltami" e sul relativo trattamento dei dati personali nella Piattaforma Unica.
Servizio digitale "Ascoltami" e trattamento dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che disciplina il funzionamento del servizio digitale "Ascoltami" nell’ambito della Piattaforma Unica e il trattamento dei dati personali connesso all’erogazione del sostegno psicologico agli studenti. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale e dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192.
Quadro normativo di riferimento
Lo schema si colloca nel contesto dell’articolo 21, comma 4-ter, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto la Piattaforma Famiglie e Studenti, anche denominata "Unica", quale canale unico di accesso ai servizi digitali del Ministero e delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento si raccorda inoltre con il decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, che disciplina il trattamento dei dati personali nell’ambito della Piattaforma, e con il decreto interministeriale adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 345 e 346, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo al Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti.
Oggetto e funzionamento del servizio
Il servizio "AscoltaMI" è concepito come strumento digitale, accessibile tramite Piattaforma Unica, per l’erogazione in via sperimentale del sostegno psicologico agli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Il servizio è facoltativo e gratuito e si articola in più fasi: presentazione della domanda di contributo, riconoscimento del contributo, scelta del professionista psicologo, svolgimento delle sedute psicologiche e verifica finale per la liquidazione del compenso.
Le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere l’utilizzo del servizio e a informare studenti e genitori sul suo funzionamento. La rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali può segnalare situazioni generali di disagio rilevate nel contesto territoriale, senza trasmettere dati personali o informazioni riferibili a singoli interessati.
Ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento
Lo schema definisce con precisione i ruoli privacy dei diversi attori.
- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è titolare del trattamento per la gestione delle procedure di riconoscimento del contributo, il monitoraggio dell’effettiva erogazione delle sedute, la liquidazione dei compensi ai professionisti e la gestione degli accessi degli utenti alla Piattaforma.
- I professionisti psicologi sono titolari autonomi dei trattamenti relativi agli studenti beneficiari nello svolgimento delle sedute psicologiche.
- Il CNOP è titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti al servizio.
- L’affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero opera come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
- Un ulteriore fornitore, incaricato di mettere a disposizione l’applicativo di videoconferenza integrato nella Piattaforma, è anch’esso nominato responsabile del trattamento.
Informative, consensi e dati trattati
Il Garante evidenzia che lo schema tiene conto delle interlocuzioni informali e delle riunioni con l’Ufficio dell’Autorità, in un’ottica di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ex art. 25 GDPR. Particolare rilievo è attribuito alle garanzie di trasparenza verso studenti e genitori, tramite informative specifiche e comprensibili.
Viene inoltre considerata corretta la distinzione tra:
- il consenso al trattamento dei dati personali;
- il consenso all’atto medico, richiesto per l’erogazione della prestazione psicologica.
Lo schema individua le tipologie di dati trattati e chiarisce che le informazioni relative alla fruizione delle sedute psicologiche costituiscono dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 15, GDPR. Pertanto, il trattamento richiede le garanzie rafforzate previste dall’art. 9 GDPR.
Misure di sicurezza, limitazione delle finalità e conservazione
Il Garante valuta positivamente le misure tecniche e organizzative previste per l’applicativo integrato nella Piattaforma Unica. In particolare, sono richiamate le soluzioni che prevedono l’utilizzo dell’indirizzo IP della videoconferenza esclusivamente per finalità di sicurezza e con accesso limitato ai soli soggetti autorizzati, nonché l’associazione di un codice alfanumerico a ciascuna seduta in modo da impedire in ogni caso la riconducibilità all’identità degli utenti.
Il parere richiama anche la previsione secondo cui, durante la fruizione delle sedute psicologiche, il Ministero non deve visualizzare né conservare i dati acquisiti dal professionista per l’esecuzione della prestazione sanitaria. Ciò è ritenuto coerente con i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza di cui all’art. 5 GDPR, oltre che con l’art. 32 GDPR in materia di sicurezza del trattamento.
Segnalazioni di fragilità e comunicazioni alla scuola
Lo schema disciplina anche l’ipotesi in cui il professionista psicologo, nel corso dell’erogazione del servizio, individui situazioni di particolare fragilità dello studente minorenne. In tal caso, il professionista deve segnalarle agli esercenti la responsabilità genitoriale o legale. Inoltre, con il consenso informato e documentato degli esercenti la responsabilità genitoriale o dello studente maggiorenne, può informare l’istituzione scolastica di notizie, fatti o informazioni appresi nel rapporto professionale, ma solo quando ciò sia strettamente indispensabile per consentire alla scuola lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla normativa di settore, tenendo sempre ferma la preminenza della tutela psicologica dello studente.
Il Garante considera tale disciplina compatibile con i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.
Esito del parere
Alla luce dell’insieme delle garanzie introdotte e dei chiarimenti forniti, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito concernente la disciplina del servizio digitale "AscoltaMI" e del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso. Il parere sottolinea che il testo assicura l’attuazione del decreto interministeriale in conformità al GDPR e al Codice privacy.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale attuativo dell’articolo 1, commi 345 e 346, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192 sulla Piattaforma Unica. Il provvedimento disciplina il servizio digitale "Ascoltami", finalizzato all’erogazione di sostegno psicologico agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Struttura del servizio e ruoli dei soggetti coinvolti
Lo schema prevede un servizio facoltativo e gratuito, con richiesta del contributo, selezione del professionista psicologo, erogazione delle sedute e verifica finale ai fini della liquidazione dei compensi. Il Ministero è titolare del trattamento per la gestione delle procedure di contributo, il monitoraggio delle sedute, la liquidazione dei compensi e la gestione degli accessi; i professionisti psicologi sono titolari autonomi per i dati trattati nello svolgimento delle sedute; il CNOP è titolare dei dati dei professionisti aderenti; il fornitore infrastrutturale opera come responsabile ex art. 28 GDPR.
Valutazioni del Garante su trasparenza, minimizzazione e dati sanitari
Il Garante rileva che la versione finale dello schema recepisce le osservazioni dell’Ufficio su privacy by design e by default. Sono ritenute adeguate le informative rese a studenti e genitori, la distinzione tra consenso al trattamento dei dati personali e consenso all’atto medico, l’individuazione delle tipologie di dati trattati e la qualificazione delle informazioni sulla fruizione delle sedute come dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR, con conseguente necessità di misure appropriate ai sensi dell’art. 9 GDPR.
Misure tecniche e organizzative e limiti al trattamento
Il parere valorizza le cautele tecniche dell’applicativo integrato nella Piattaforma Unica, come l’uso dell’indirizzo IP solo per finalità di sicurezza e con accesso limitato, e l’associazione di codici alfanumerici alle sedute in modo da non risalire all’identità degli utenti. Viene inoltre evidenziato che, nella fase di fruizione delle sedute, il Ministero non deve visualizzare né conservare i dati acquisiti dal professionista per l’esecuzione della prestazione sanitaria, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione, conservazione e riservatezza.
Segnalazioni ai genitori e alla scuola e conclusione
È ritenuta compatibile con il GDPR la previsione secondo cui la rete territoriale può segnalare alle istituzioni scolastiche situazioni generali di disagio senza trasmettere dati personali, e quella per cui il professionista, in caso di particolare fragilità dello studente minorenne, informa gli esercenti la responsabilità genitoriale e può comunicare alla scuola, con consenso informato e documentato e solo se strettamente indispensabile, notizie o informazioni apprese nel rapporto professionale. Alla luce di tali elementi, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 195 del 26/03/2026
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 232 del 26/03/2026
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 218 del 26/03/2026
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 230 del 26/03/2026
- Parere · 12 mar 2026Parere del Garante n. 191 del 12/03/2026
- Parere · 12 mar 2026Parere del Garante n. 157 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →