Parere del Garante n. 230 del 26/03/2026
Parere su uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio – AMLD6), in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva - 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 sulla titolarità effettiva, ritenendo che l’impianto complessivo sia compatibile con la protezione dei dati personali. Formula tuttavia alcune osservazioni correttive per rafforzare minimizzazione, integrità e riservatezza: serve un atto generale unico per le modalità di accesso delle autorità, con parere del Garante e regole su conservazione, log, DPIA e audit; va limitata la comunicazione ai titolari effettivi dei dati identificativi dei richiedenti quando l’accesso avviene per conto di persone giuridiche; occorre disciplinare l’accesso analogico; va prevista la possibilità per la Camera di commercio di consultare il Garante nei casi dubbi di insussistenza del legittimo interesse.
Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6) in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Parere sullo schema di decreto legislativo in materia di titolarità effettiva e accesso ai dati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere ai sensi dell’articolo 36, par. 4, GDPR sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6), adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 14 della legge 3 giugno 2025, n. 91. Lo schema interviene sul d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ridisegnando il regime di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese.
Quadro di riferimento
Il parere si colloca nel contesto delineato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che ha ritenuto incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea l’accesso indiscriminato del pubblico ai dati sulla titolarità effettiva. Il Garante ricorda anche la possibile incidenza dei rinvii pregiudiziali pendenti dinanzi alla CGUE (cause C-684/24 e C-685/24) sulla nozione di "legittimo interesse" e sulla compatibilità della disciplina con gli articoli 7 e 8 della Carta e con l’articolo 8 CEDU.
Contenuto essenziale dello schema
Lo schema introduce nel d.lgs. 231/2007 i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies.
Accesso delle autorità competenti
L’articolo 21-bis disciplina l’accesso per le autorità competenti, che deve essere immediato, non filtrato, diretto e libero tramite sistemi telematici dedicati, senza previa informativa al titolare effettivo. L’elenco delle autorità abilitate è tassativo e comprende, tra le altre, MEF, autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNA, autorità giudiziaria e autorità fiscali. Le modalità tecniche e operative sono demandate a convenzioni con Unioncamere e Infocamere.
Accesso dei soggetti obbligati
L’articolo 21-ter regola l’accesso dei soggetti obbligati, come banche e professionisti, previo accreditamento telematico presso la Camera di commercio e limitatamente agli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Il gestore del sistema informativo nazionale deve mettere a disposizione funzionalità tecniche conformi all’articolo 32 GDPR e al Codice privacy. È inoltre previsto l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali incongruenze tra dati di registro e informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, con garanzia di anonimato per il segnalante.
Accesso fondato sul legittimo interesse
L’articolo 21-quater introduce l’accesso per soggetti diversi da autorità e soggetti obbligati, basato sul criterio del legittimo interesse ridefinito dalla direttiva. Le categorie riconosciute ex lege possono accedere a dati essenziali sulla titolarità effettiva; in alcuni casi è consentito l’accesso anche a informazioni storiche e alla descrizione dettagliata dell’assetto proprietario o di controllo. È previsto anche un accesso caso per caso, subordinato alla dimostrazione concreta del legittimo interesse.
L’accesso è tracciato dalla Camera di commercio e, su richiesta del titolare effettivo, ne può essere data comunicazione; per giornalisti, ONG e ricercatori è assicurato l’anonimato, comunicando solo la professione o la funzione svolta. È inoltre disciplinato l’accesso da parte di autorità di Paesi terzi, con protezione rafforzata nei casi in cui la divulgazione dell’identità possa compromettere indagini o analisi in corso.
Procedura amministrativa e circostanze eccezionali
L’articolo 21-quinquies disciplina la verifica del legittimo interesse: la domanda deve essere motivata e corredata dalla documentazione necessaria; la Camera di commercio verifica identità e documentazione, può rilasciare un certificato di validità triennale e deve respingere l’istanza in presenza di specifici motivi ostativi, tra cui mancanza di documentazione, assenza di legittimo interesse, rischio di uso improprio delle informazioni o mancata estensione del legittimo interesse riconosciuto da altro Stato membro.
L’articolo 21-sexies prevede l’esclusione o limitazione dell’accesso quando esso esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati di frode, rapimento, estorsione o violenza, oppure quando l’interessato sia minore o incapace. Il titolare effettivo può presentare una dichiarazione motivata; la Camera di commercio decide in base al principio di proporzionalità e, in caso di diniego, il richiedente e, in parte, il titolare effettivo ne sono informati. Sono previste anche misure di conservazione separata e cifratura delle dichiarazioni sulle circostanze eccezionali.
Valutazioni del Garante
Il Garante considera lo schema complessivamente coerente con il quadro europeo e nazionale, ma ritiene opportuni alcuni aggiustamenti per rafforzare le garanzie privacy, in particolare in relazione ai principi di minimizzazione, integrità e riservatezza di cui all’articolo 5, par. 1, lettera c), GDPR.
1. Un atto generale per le modalità di accesso delle autorità
Secondo il Garante, la disciplina delle modalità di accesso delle autorità non dovrebbe essere rimessa a singole convenzioni tecniche, ma a un unico atto ad efficacia generale, sottoposto al suo parere, analogamente al disciplinare generale del gestore previsto dal d.M. n. 55/2022. Tale atto dovrebbe includere anche:
- il termine di conservazione dei dati e dei log di tracciamento;
- l’effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- l’introduzione di sistemi di audit interno.
2. Limitazione dei dati comunicati al titolare effettivo
Per l’articolo 21-quater, comma 6, il Garante osserva che, se il richiedente accede per conto di una persona giuridica, la comunicazione al titolare effettivo non dovrebbe includere i dati identificativi dei dipendenti, delegati o collaboratori che materialmente effettuano l’accesso, ma solo quelli dell’ente rappresentato. In questo modo si eviterebbe la divulgazione di dati eccedenti rispetto alle finalità della norma.
3. Disciplina dell’accesso analogico
Il Garante rileva che l’articolo 21-quater, comma 5, secondo periodo, prevede la possibilità di accesso anche in forma analogica, ma la relativa modalità deve essere espressamente disciplinata.
4. Possibile consultazione del Garante nei casi dubbi
In relazione all’articolo 21-quinquies, comma 10, il Garante suggerisce di prevedere la facoltà per la Camera di commercio di consultarlo, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lettera c), GDPR, quando la valutazione sull’insussistenza del legittimo interesse presenti profili attinenti alla protezione dei dati personali. La questione richiede infatti un delicato bilanciamento tra contrasto al riciclaggio e tutela dei dati personali, e l’intervento dell’Autorità può essere utile nei casi più complessi.
Esito
Il Garante esprime dunque parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, con le osservazioni sopra indicate, che mirano a rendere il sistema più coerente con il GDPR, con il Codice privacy e con la legge di delegazione.
Punti principali
Oggetto e contesto normativo
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio), adottato in attuazione della delega dell’articolo 14 della legge 3 giugno 2025, n. 91. Il provvedimento ridisegna il regime di accesso al Registro delle imprese per le informazioni sulla titolarità effettiva, in un quadro di bilanciamento tra contrasto al riciclaggio e diritto alla protezione dei dati personali.
Struttura della nuova disciplina di accesso
Lo schema introduce nel d.lgs. 231/2007 gli articoli da 21-bis a 21-septies. Viene previsto l’accesso immediato e diretto per le autorità competenti; l’accesso per i soggetti obbligati, limitato agli adempimenti di adeguata verifica; l’accesso per i titolari di legittimo interesse; una procedura di verifica e accreditamento presso la Camera di commercio; nonché ipotesi di esclusione o limitazione dell’accesso in presenza di circostanze eccezionali a tutela dei titolari effettivi.
Valutazione del Garante e osservazioni
Il Garante ritiene che lo schema non presenti criticità significative, ma richiede correttivi per adeguarlo meglio ai principi di minimizzazione, integrità e riservatezza di cui all’articolo 5, par. 1, lettera c), GDPR. In particolare, chiede di ricondurre le modalità di accesso delle autorità a un unico atto generale, sottoposto al suo parere, con regole su conservazione dei dati e dei log, valutazione d’impatto e audit interno; di evitare la comunicazione ai titolari effettivi dei dati personali dei dipendenti o delegati che accedono per conto di persone giuridiche; di disciplinare l’accesso analogico; e di prevedere un possibile coinvolgimento del Garante nei casi dubbi di valutazione del legittimo interesse.
Esito del parere
Il parere è favorevole, ma accompagnato da osservazioni puntuali che il Governo dovrebbe considerare per assicurare una maggiore conformità del sistema di accesso alle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 196 del 26/03/2026
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 195 del 26/03/2026
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 232 del 26/03/2026
- Parere · 26 mar 2026Parere del Garante n. 218 del 26/03/2026
- Parere · 12 mar 2026Parere del Garante n. 191 del 12/03/2026
- Parere · 12 mar 2026Parere del Garante n. 157 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →