Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 195 del 26/03/2026

Parere su uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore - 26 marzo 2026

Garante Privacy195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volto a rafforzare la trasparenza retributiva e il principio di parità di retribuzione tra uomini e donne. Pur esprimendo parere favorevole, il Garante richiede varie condizioni per assicurare conformità al GDPR e al Codice privacy, soprattutto in tema di minimizzazione, limitazione della finalità, conservazione, anonimizzazione e sicurezza dei dati. Particolare attenzione è riservata alle comunicazioni ai rappresentanti dei lavoratori, al reporting periodico delle imprese, all’interconnessione con banche dati pubbliche e al ruolo dell’organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro.

Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la parità salariale tra uomini e donne

Parere sullo schema di decreto legislativo in materia di parità retributiva

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/970, diretta a rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.

Quadro normativo e finalità dello schema

Lo schema si colloca nell’ambito della delega di cui all’articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che richiede anche di verificare la possibilità di ricavare automaticamente le informazioni necessarie da dati amministrativi già esistenti, al fine di ridurre gli oneri per le imprese. Il Garante evidenzia che il testo si inserisce in un contesto normativo complesso e richiede coordinamento con il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), norma cardine della tutela antidiscriminatoria.

Struttura dello schema e trattamenti previsti

Lo schema disciplina:

  • il fine di tutela della parità retributiva e il rafforzamento della trasparenza (articolo 1);
  • l’ambito di applicazione, che comprende datori di lavoro pubblici e privati, lavoratori subordinati, dirigenti e candidati, con esclusione di apprendisti e lavoratori domestici (articolo 2);
  • definizioni rilevanti, inclusa quella di discriminazione intersezionale (articolo 3);
  • i criteri per la parità di valore del lavoro (articolo 4);
  • il divieto di chiedere le retribuzioni pregresse dei candidati e l’obbligo di indicare la fascia retributiva iniziale (articolo 5);
  • la trasparenza interna sui criteri di progressione economica, facoltativa per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti (articolo 6);
  • il diritto dei lavoratori a conoscere i livelli retributivi medi per sesso e categorie di lavoratori, con risposta scritta entro due mesi (articolo 7);
  • il reporting periodico per le aziende con almeno 100 dipendenti e la trasmissione dei dati a un organismo di monitoraggio (articolo 9);
  • la disciplina della protezione dei dati (articolo 11);
  • l’organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro (articolo 14).

Valutazioni del Garante sui principali rischi privacy

Il Garante ritiene che il decreto necessiti di correttivi per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), GDPR. In particolare, osserva che:

  • l’articolo 7, se applicato a contesti con poche unità per categoria, può comportare identificazione diretta o indiretta delle condizioni economiche dei singoli;
  • le comunicazioni a organizzazioni sindacali previste dagli articoli 9 e 10 dovrebbero, di regola, riguardare dati aggregati, limitando quelli individuali ai soli casi strettamente necessari;
  • i dati sui congedi di maternità, paternità o assistenza possono rivelare dati appartenenti a categorie particolari di cui all’articolo 9 GDPR e richiedono misure rafforzate, quali cifratura e conservazione separata;
  • la raccolta tramite acquisizione di informazioni da INPS, INAIL, INL e altri soggetti istituzionali necessita di puntuale definizione di dati trattati, misure di sicurezza e perimetro dei soggetti coinvolti.

Conservazione, anonimizzazione e valutazione di impatto

Il Garante sottolinea l’insufficienza della disciplina sui tempi di conservazione: l’articolo 9, comma 5, prevede dati relativi ai quattro anni precedenti solo “se disponibili”, senza chiarire obblighi di conservazione né termini massimi presso Ministero, organismo di monitoraggio e datori di lavoro. Tali profili devono essere disciplinati in modo espresso, in coerenza con il principio di limitazione della conservazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR.

Per i trattamenti derivanti dall’interconnessione di banche dati istituzionali, il Garante ritiene necessaria una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 GDPR. Inoltre, per i dati resi disponibili ai fini del monitoraggio, chiede che siano previste procedure efficaci di anonimizzazione, così da evitare un accesso “senza restrizioni” a informazioni potenzialmente identificative.

Indicazioni specifiche sull’articolo 11 e sull’organismo di monitoraggio

L’articolo 11 è considerato particolarmente delicato. Il primo periodo del comma 2 è ritenuto coerente perché limita l’accesso, ove vi sia possibilità di identificazione, ai rappresentanti dei lavoratori, all’Ispettorato del lavoro e agli organismi di parità. Diversamente, l’ultimo periodo, che consente la disponibilità delle informazioni “senza restrizioni” ai fini del monitoraggio, deve essere riformulato o integrato in senso restrittivo, con anonimizzazione effettiva.

Quanto all’articolo 14, comma 1, lettera c), il Garante chiede di disciplinare in modo puntuale, anche per rinvio alla fonte regolamentare:

  • le modalità di pubblicazione tempestiva e facilmente accessibile dei dati sul divario retributivo di genere;
  • i tempi di conservazione dei dati raccolti;
  • le misure tecnico-organizzative necessarie a garantire conformità al GDPR e al Codice privacy.

Condizioni poste nel parere favorevole

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema, ma con condizioni precise:

  • prevedere il parere del Garante sul regolamento di cui all’articolo 9, comma 3, estendendone il contenuto ai profili di raccolta, trattamento, esposizione e sicurezza dei dati;
  • inserire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per i trattamenti su larga scala derivanti dall’interconnessione delle banche dati istituzionali;
  • precisare che le comunicazioni ai rappresentanti dei lavoratori devono riguardare, di regola, dati numerici o aggregati, limitando i dati personali ai soli casi espressamente previsti e necessari;
  • indicare all’articolo 9, comma 5, i tempi massimi di conservazione dei dati presso Ministero, organismo di monitoraggio e datori di lavoro;
  • definire, se del caso mediante rinvio alla fonte regolamentare, caratteristiche e garanzie del trattamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).

Conclusione

Il parere è dunque favorevole, ma subordinato all’integrazione dello schema con garanzie più robuste in materia di minimizzazione, anonimizzazione, conservazione, sicurezza e valutazione preventiva dell’impatto dei trattamenti. Il Garante richiede che la disciplina attuativa renda il sistema di trasparenza retributiva compatibile con i principi del GDPR e con il quadro nazionale di protezione dei dati personali.

Punti principali

Contesto e finalità dello schema

Lo schema attua la direttiva (UE) 2023/970 sulla parità retributiva e si inserisce nella delega di cui all’articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Il provvedimento mira a rafforzare i meccanismi di trasparenza retributiva, estendendo gli obblighi informativi a datori di lavoro pubblici e privati e prevedendo nuovi strumenti di tutela per lavoratori e candidati.

Aspetti del trattamento dei dati previsti dallo schema

Il decreto disciplina accesso al lavoro, informazioni sui livelli retributivi medi, reporting periodico per le imprese con almeno 100 dipendenti, utilizzo di dati provenienti da INPS, INAIL e INL, nonché l’istituzione di un organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro. Il Garante rileva che la struttura del trattamento è ampia e richiede norme attuative più puntuali su raccolta, pubblicazione, conservazione e comunicazione dei dati.

Rilievi del Garante su minimizzazione, aggregazione e anonimizzazione

Il Garante evidenzia il rischio di reidentificazione, soprattutto nei contesti con pochi dipendenti per categoria e nelle comunicazioni ai rappresentanti dei lavoratori. Chiede che, di regola, siano comunicati dati numerici o aggregati, limitando i dati personali ai soli casi espressamente previsti e realmente necessari. Per i flussi destinati al monitoraggio, suggerisce l’anonimizzazione mediante procedure e tecniche efficaci.

Conservazione, DPIA e misure di sicurezza

Lo schema è ritenuto incompleto sui tempi di conservazione dei dati e sulla disciplina dei trattamenti fondati sull’interconnessione di banche dati istituzionali. Il Garante chiede di indicare termini massimi di conservazione presso Ministero, organismo di monitoraggio e datori di lavoro, e di prevedere una valutazione di impatto ex articolo 35 GDPR per i trattamenti su larga scala. Viene inoltre richiesta la definizione delle misure di sicurezza, con particolare attenzione ai dati sui congedi di maternità, paternità e assistenza.

Esito del parere

Il Garante esprime parere favorevole ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR, ma subordinandolo a specifiche condizioni: parere sul regolamento attuativo ex articolo 9, comma 3; DPIA per i trattamenti su larga scala; comunicazioni ai rappresentanti dei lavoratori solo in forma aggregata salvo eccezioni; definizione dei tempi di conservazione; disciplina delle caratteristiche e garanzie del trattamento per le attività di pubblicazione e monitoraggio dell’articolo 14.

Come è indicizzato

Materiebasi giuridiche del trattamentopubblica amministrazionelavoro e relazioni industrialiprivacy by design e minimizzazioneinteroperabilità di banche dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.