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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14544/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva confermato la convalida del sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza su accessori per telefonia mobile ritenuti riproducenti marchi/modelli Apple. Le censure principali erano: (i) assenza di un capo di incolpazione preciso nel decreto di convalida, che richiamava il verbale di sequestro ma non indicava quale tra gli articoli 474 e 517 c.p. fosse concretamente contestato; (ii) vizio di motivazione per mancata risposta del Tribunale del Riesame a doglianze difensive, in particolare sulla mancanza di un vaglio critico del PM rispetto agli atti della polizia giudiziaria; (iii) criticità circa l'uso di valutazioni di un ausiliario di polizia giudiziaria non identificato e di fotografie non conosciute alla difesa; (iv) genericità delle ragioni poste a fondamento del sequestro, ritenute insufficienti a motivare la necessitaà degli accertamenti tecnici invocati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il decreto di convalida e il relativo provvedimento del PM contenevano, seppure per relationem richiamando il verbale di perquisizione e sequestro, elementi sufficienti a descrivere il fatto e la riferibilità all'indagato, con indicazione di tempo, luogo e circostanze rilevanti. La Corte ha affermato la legittimità della contestazione alternativa (artt. 474 e 517 c.p.) in sede di indagine, ha ammesso il rinvio per relationem al verbale di polizia giudiziaria laddove sussistano condizioni giurisprudenziali soddisfatte nel caso, e ha ritenuto adeguata la motivazione circa la finalità probatoria del sequestro (necessità di accertamenti tecnici per verificare genuinità e contraffazione). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Riferito a ipotesi che presuppongono contraffazione di marchi di ditte produttrici; la Corte ha osservato che tale fattispecie implica una specifica condotta di contraffazione a monte

  • art. 517 cod. pen.

    Riferito alla messa in circolazione di prodotti con marchi o segni falsamente indicativi; la Corte ha evidenziato che si tratta di fattispecie autonome rispetto all'art.474 e che la loro contestazione alternativa è ammissibile nella fase delle indagini

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 9 introdotto dalla legge 8 aprile 2015, n.47)

    Richiamato nel quadro delle regole sul riesame: il tribunale del riesame può annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi costitutivi del provvedimento

  • art. 324 cod. proc. pen. (comma 7)

    Richiamo normativo che consente l'applicazione delle disposizioni sul riesame ai provvedimenti di sequestro, secondo i limiti di compatibilità con la natura del sequestro probatorio

  • d.lgs. n.68 del 19 marzo 2001

    Il piano di intervento contro la contraffazione e l'abusivismo commerciale è stato indicato quale quadro operativo entro cui è stato effettuato il controllo da parte della Guardia di Finanza

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli (giurisprudenza)

    Principio che anche il decreto di sequestro/convalida, pur conciso, deve indicare specificamente la finalità perseguita con il vincolo sui beni

  • Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il tribunale del riesame non può integrare motivazioni carenti del provvedimento genetico e deve procedere ad autonoma valutazione degli elementi

  • S.U. n.17 del 21/06/2000, Primavera (giurisprudenza)

    Ammissione del rinvio per relationem ai contenuti dei provvedimenti di iniziativa della polizia giudiziaria, purché siano rispettate determinate condizioni

  • Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri (giurisprudenza)

    Affermata la legittimità della contestazione alternativa di imputazioni anche dopo l'esercizio dell'azione penale come utile per la difesa e lo sviluppo del dibattimento

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio e la convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che espliciti la finalità probatoria perseguita e la relazione fra beni e fattispecie contestata; il rinvio per relationem a verbali di polizia è ammesso se il contenuto richiamato è effettivamente parte integrante e accessibile del provvedimento
  • La contestazione alternativa di più reati (es. art. 474 e art. 517 c.p.) è ammissibile nella fase delle indagini quando la qualificazione definitiva richiede approfondimenti tecnici o dibattimentali
  • Il tribunale del riesame non può supplire al difetto di motivazione del provvedimento genesis: se la motivazione manca o è radicalmente insufficiente, il riesame deve annullare il provvedimento; se invece il richiamo ai documenti di PG è adeguato, il riesame può confermare
  • La mera genericità delle finalità del sequestro (ad es. "per accertamenti tecnici") può essere ritenuta sufficiente solo se dal complesso del provvedimento e dai documenti richiamati emerge chiaramente la necessità concreta di tali accertamenti per verificare la contraffazione
  • Se la difesa contesta specifici mezzi di prova utilizzati dalla polizia giudiziaria (es. consulenze di ausiliari non identificati, fotografie non prodotte), è necessario che tali contestazioni siano poste con precisione in sede di riesame per ottenere il relativo controllo motivato del giudice
  • In situazione analoga conviene sempre richiedere espressamente copia dei verbali e dei materiali fotografici richiamati nel decreto di convalida, nonché l'identificazione degli ausiliari tecnici, per poter formulare osservazioni coordinate e ottenere una valutazione puntuale del giudice del riesame

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