R.R. Valle d'Aosta 4/2000
Attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Valle d'Aosta, l’istituzione e l’autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica per le imprese della distribuzione e i pubblici esercizi. Definisce soggetti ammessi, attività svolte, requisiti strutturali e procedura autorizzativa regionale, oltre agli obblighi annuali di relazione e programma. Prevede anche criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
Assistenza tecnica ai centri per le PMI commerciali in Valle d'Aosta
Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali
Il regolamento attua la legge regionale Valle d’Aosta 7 giugno 1999, n. 12, disciplinando i Centri di assistenza tecnica destinati alle imprese della distribuzione, inclusi i pubblici esercizi, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle loro strutture consortili. L’obiettivo è favorire modernizzazione, qualificazione organizzativa e sviluppo tecnologico del settore commerciale regionale.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione agevola la nascita dei Centri per promuovere:
- la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi per l’ammodernamento della rete distributiva;
- il miglioramento dei sistemi aziendali, anche in vista di certificazioni di qualità;
- l’elevazione del livello tecnologico delle imprese assistite.
Soggetti che possono costituire i Centri
I Centri possono essere costituiti, anche in forma consortile, da associazioni di categoria degli operatori commerciali costituite e operanti in Valle d’Aosta, purché dotate di adeguate strutture operative e sedi decentrate sul territorio, insieme ad almeno uno dei seguenti soggetti:
- enti e società di formazione professionale;
- consorzi e cooperative di garanzia fidi;
- enti pubblici o privati con finalità esclusiva o prevalente di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico e imprenditoriale;
- altri Centri di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella regione;
- istituti di credito e società finanziarie.
Attività che i Centri devono svolgere
Ai fini dell’autorizzazione regionale, i Centri devono garantire, alle stesse condizioni e in favore di tutte le imprese del rispettivo ambito operativo, attività di assistenza tecnica riguardanti:
- marketing e promozione;
- formazione e aggiornamento sull’innovazione tecnologica, con particolare riguardo al commercio elettronico;
- gestione economica e finanziaria e altri aspetti organizzativi dell’impresa;
- accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente;
- sicurezza e tutela dei consumatori;
- tutela ambientale;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- ulteriori attività previste dallo statuto.
Le attività devono essere rese a prescindere dall’appartenenza o meno delle imprese assistite alle associazioni di categoria promotrici.
Requisiti strutturali e organizzativi
I Centri devono avere una presenza rilevante sul territorio, comprovata da una pluralità di strutture operative riconducibili ai soggetti partecipanti. Per potenziare la propria attività possono inoltre stipulare convenzioni con:
- società private di consulenza e assistenza alle imprese;
- società di servizi al terziario;
- professionisti, docenti ed esperti.
Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione va presentata alla struttura regionale competente in materia di commercio, corredata da:
- atto costitutivo;
- statuto, che deve prevedere lo svolgimento delle attività indicate e l’assenza di discriminazioni tra le imprese utenti;
- relazione su obiettivi e finalità del Centro;
- relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture, con prova di un’organizzazione idonea a fornire servizi qualificati e continuativi sul territorio, mediante almeno due sportelli operativi, di cui uno nel comune della sede;
- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi degli enti costituenti.
La sede legale deve trovarsi nel territorio regionale e i soggetti costituenti devono dimostrare di essere costituiti e operanti in Valle d’Aosta da almeno tre anni.
Procedura di autorizzazione regionale
La struttura regionale competente verifica l’ammissibilità delle domande. La Giunta regionale deve autorizzare i Centri entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Se il termine decorre inutilmente, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso.
Obblighi informativi periodici
Ogni anno i Centri devono trasmettere alla struttura regionale competente:
- entro il 30 giugno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
- entro il 30 novembre, il programma di attività per l’anno successivo.
Certificazione di qualità degli esercizi commerciali
La certificazione di qualità può avvenire mediante applicazione delle norme UNI EN ISO serie 9000 e successive modificazioni, oppure di protocolli o disciplinari specifici predisposti per gli esercizi commerciali da enti di certificazione accreditati. Il rilascio della certificazione spetta a tali enti, previa verifica della conformità delle modalità operative dell’esercizio alla norma o al protocollo di riferimento.
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