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Sentenza

Sentenza n. 751/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1087/2024, emessa dal Tribunale di Taranto, nel procedimento R.G. n. 1031/2024, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Leone, pubblicata il 02.05.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202401521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1087/2024 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato secondo la deduzione della ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due autonome ragioni processuali rilevate dal Collegio. In primo luogo, pur avendo dedotto il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la ricorrente non ha depositato idonea attestazione della Cancelleria, né ha documentato tale circostanza prima dell'udienza; la dichiarazione del difensore è stata ritenuta insufficiente. In secondo luogo, non è stata dedotta né provata la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice presso il domicilio reale o la PEC dell'amministrazione, e non presso l'Avvocatura dello Stato. Di conseguenza, non risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Il Collegio ha rilevato d'ufficio tale condizione dell'azione, osservando che l'amministrazione non era stata posta nelle condizioni di adempiere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per ottemperanza. Quanto al primo profilo, ha applicato l'art. 114, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorrente deve depositare il provvedimento di cui chiede l'ottemperanza e, quando si tratta di sentenza del giudice ordinario, la prova del suo passaggio in giudicato. La prova deve risultare da idonea attestazione della Cancelleria e non può essere sostituita dalla mera dichiarazione del difensore, anche in ragione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Quanto al secondo profilo, il TAR ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza l'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, qualificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo come condizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché la notificazione del titolo non era stata allegata né provata, tale condizione non risultava verificata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza è onere del ricorrente depositare la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario azionata; la mera attestazione del difensore non è sufficiente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'ottemperanza può riguardare le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il passaggio in giudicato deve essere provato quando costituisce presupposto dell'azione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e costituisce una condizione dell'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione. La notificazione del titolo deve essere effettuata presso il domicilio reale o la PEC dell'amministrazione debitrice, non presso l'Avvocatura dello Stato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione in rito per una questione di inammissibilità rilevata d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; non è sufficiente una propria dichiarazione, resa dal difensore, per dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare la prova documentale del passaggio in giudicato mediante idonea attestazione della Cancelleria; la mera dichiarazione del difensore non assolve tale onere e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando il titolo esecutivo impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.
  • La notificazione del titolo esecutivo necessaria per far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni deve essere effettuata presso il domicilio reale o la PEC dell'amministrazione debitrice; la notificazione presso la sede o la PEC dell'Avvocatura dello Stato non è idonea a integrare tale presupposto.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, rilevabile d'ufficio dal giudice; in mancanza della prova della notificazione del titolo e dell'inutile decorso del termine, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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