Provvedimento del 30/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica le avvertenze dei fogli allegati alla cartella di pagamento per recepire le novità sul reclamo-mediazione, chiarire le modalità di ricorso e aggiornare le indicazioni su informazioni, riesame, sospensione e costituzione in giudizio. Le regole sono differenziate per tipologia di entrate: allegato 1 per imposte e tributi, allegato 2 per canone TV e allegato 3 per sanzioni amministrative.
Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento
Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2012 dispone la modifica delle avvertenze contenute negli allegati 1, 2 e 3 del precedente provvedimento del 18 ottobre 2011. Le modifiche recepiscono, in particolare, l’introduzione del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore non superiore a 20.000 euro e aggiornano le istruzioni operative per ricorso, costituzione in giudizio, sospensione del pagamento e richiesta di riesame.
Quadro normativo e finalità
Il documento richiama l’art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito l’art. 17-bis nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinando il reclamo-mediazione. Viene inoltre richiamato l’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, per affermare che la cartella di pagamento deve essere conforme al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Contenuto delle modifiche introdotte
Le avvertenze vengono aggiornate per:
- introdurre l’obbligo di presentare preliminarmente reclamo all’Agenzia delle Entrate per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro;
- chiarire che il reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso;
- precisare i termini di 90 giorni per la fase di reclamo-mediazione e di 30 giorni per la costituzione in giudizio successiva;
- specificare la competenza della Direzione provinciale per i ruoli emessi dal Centro Operativo di Pescara in caso di controlli automatizzati;
- precisare che, per i ruoli derivanti da controllo automatizzato, le richieste di informazioni e di riesame possono essere rivolte anche al Call Center e a qualsiasi Direzione provinciale.
Allegato 1: imposte e tributi
L’allegato 1 riguarda cartelle relative a imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, IVA, INVIM, imposta di registro, successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, IRAP, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche e altri tributi indiretti.
Richiesta di informazioni e riesame in autotutela
Per tali cartelle è possibile chiedere informazioni al Call Center dell’Agenzia delle Entrate oppure alla Direzione o al Centro operativo che ha emesso il ruolo. È inoltre possibile presentare richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo; nel caso di ruoli per somme dovute a seguito di controllo automatizzato, la richiesta può essere presentata anche al Call Center o a qualsiasi Direzione dell’Agenzia. La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre ricorso.
Reclamo-mediazione
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro non è possibile proporre ricorso senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all’Agenzia delle Entrate. L’istituto mira a prevenire le liti minori e, in caso di accordo, comporta sanzioni ridotte al 40 per cento.
Caratteristiche principali:
- l’istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso;
- l’istanza deve contenere integralmente il contenuto del ricorso;
- trascorsi 90 giorni senza accoglimento o conclusione della mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso;
- devono essere allegati i documenti che il contribuente intende usare nel giudizio;
- la procedura è ammessa solo per vizi riguardanti il ruolo, non per vizi propri della cartella, ad esempio errori di notifica.
Soggetto destinatario dell’istanza
L’istanza deve essere intestata e notificata alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”. Per i ruoli del Centro Operativo di Pescara derivanti da controlli automatizzati, l’istanza va notificata alla Direzione competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
Contenuto dell’istanza
Nell’istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con facoltà di formulare una proposta motivata di mediazione comprensiva della rideterminazione dell’importo dovuto.
Ricorso per controversie oltre 20.000 euro
Per le controversie di valore superiore a 20.000 euro il contribuente deve proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento, di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o altro atto autonomamente impugnabile, il ruolo e/o la cartella possono essere contestati solo per vizi propri di questi ultimi.
Soggetti destinatari del ricorso
Il ricorso va:
- intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
- notificato alla Direzione che ha emesso il ruolo, tramite posta raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, consegna diretta all’addetto della Direzione o ufficiale giudiziario;
- notificato all’Agente della riscossione se si contestano vizi imputabili alla sua attività, ad esempio errori nella notifica della cartella.
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
- la Commissione tributaria provinciale;
- le generalità del ricorrente;
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
- il rappresentante legale, se società o ente;
- residenza, sede legale o domicilio eletto;
- indirizzo PEC del ricorrente o del difensore;
- la Direzione e/o l’Agente della riscossione contro cui si ricorre;
- il numero della cartella di pagamento;
- i motivi del ricorso;
- la richiesta oggetto di ricorso;
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore.
È opportuno allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella. Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato. L’importo contestato corrisponde al tributo, esclusi interessi e sanzioni; se la controversia riguarda solo sanzioni, si considera il loro ammontare.
Costituzione in giudizio
Il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta raccomandata senza busta con avviso di ricevimento.
In caso di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione del diniego o dell’accoglimento parziale, oppure, in caso di silenzio dell’ufficio, dalla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il fascicolo deve contenere:
- l’originale del reclamo/ricorso, se notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la copia se consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale;
- la ricevuta del deposito o della spedizione;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia della cartella di pagamento;
- la nota di iscrizione a ruolo con indicazione di parti, difensore, atto impugnato, materia del contendere, valore della lite e data di notifica del reclamo/ricorso.
Prima della costituzione in giudizio va pagato il contributo unificato secondo il valore della controversia, determinato secondo i criteri richiamati dal documento e indicato con apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso, anche in caso di prenotazione a debito. Il contributo è versato secondo le modalità dell’art. 192 del DPR n. 115/2002. La parte soccombente può essere condannata alle spese. Se il difensore non indica la propria PEC o la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà.
Sospensione del pagamento
Chi propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e il ricorso viene poi respinto, devono essere pagati gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.
- Sospensione amministrativa: richiesta in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo; nel reclamo-mediazione può essere inserita nella stessa istanza o presentata separatamente.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata va proposta alla Commissione tributaria provinciale; può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato, da notificare alla Direzione o all’Agente della riscossione e da depositare in segreteria con le stesse modalità del ricorso.
Allegato 2: canone di abbonamento alla televisione
L’allegato 2 riguarda le cartelle di pagamento relative al canone TV.
Richiesta di informazioni e riesame in autotutela
Le informazioni possono essere richieste alla RAI – Funzione Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto finale. Alla stessa struttura può essere inviata o consegnata la richiesta di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo, che deve però essere intestata alla Direzione che ha emesso il ruolo. Anche in questo caso la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per l’eventuale ricorso.
Reclamo-mediazione e ricorso
Le regole sono sostanzialmente analoghe a quelle dell’allegato 1:
- per controversie fino a 20.000 euro è obbligatorio il reclamo-mediazione;
- l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica;
- dopo 90 giorni senza definizione, l’istanza vale come ricorso;
- l’istanza va rivolta alla Direzione che ha emesso il ruolo;
- il ricorso per valori superiori a 20.000 euro va proposto entro 60 giorni;
- i termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.
Il ricorso va notificato alla Direzione che ha emesso il ruolo e, se del caso, all’Agente della riscossione. Devono essere indicati i medesimi dati essenziali previsti per l’allegato 1. Anche qui è prevista la soglia di 2.582,28 euro per l’assistenza obbligatoria del difensore e si applicano le medesime regole su fascicolo, contributo unificato, aumento del contributo in assenza di PEC o codice fiscale e possibilità di sospensione amministrativa o giudiziale.
Allegato 3: sanzioni amministrative
L’allegato 3 riguarda le cartelle emesse in materia di sanzioni amministrative.
Informazioni e riesame
Le informazioni possono essere richieste alla Direzione che ha emesso il ruolo. Alla stessa Direzione può essere presentata la richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo. Anche in questo caso la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per il ricorso.
Reclamo-mediazione e ricorso
Il testo conferma l’applicazione del reclamo-mediazione per controversie di valore non superiore a 20.000 euro, con gli stessi termini e effetti già descritti:
- presentazione entro 60 giorni;
- contenuto integrale del ricorso;
- deposito del reclamo-mediazione, che vale come ricorso, dopo 90 giorni in assenza di definizione;
- allegazione dei documenti utili al giudizio;
- competenza della Direzione che ha emesso il ruolo.
Per le sanzioni amministrative, prima della cartella può essere intervenuta un’ordinanza-ingiunzione, un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni; in tali casi il ruolo e/o la cartella sono impugnabili solo per vizi propri di questi ultimi.
Presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica e notificato alla Direzione emittente, e, se vi sono vizi imputabili alla riscossione, anche all’Agente della riscossione. Devono essere indicati i dati essenziali del ricorso, il numero della cartella, i motivi e la richiesta, con sottoscrizione finale.
Costituzione in giudizio, contributo unificato e sospensione
Sono richiamate le stesse regole degli altri allegati:
- costituzione in giudizio entro 30 giorni;
- fascicolo con reclamo/ricorso, ricevute, cartella, nota di iscrizione a ruolo e documentazione del contributo unificato;
- pagamento del contributo unificato in base al valore della lite;
- possibile aumento del contributo se manca la PEC del difensore o il codice fiscale della parte;
- possibilità di sospensione amministrativa o giudiziale, con corresponsione degli interessi se il ricorso viene respinto dopo la sospensione.
Riferimenti normativi richiamati nell’atto
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62 e 68;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b) e c);
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010, 28 luglio 2010 e 18 ottobre 2011;
- d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in particolare artt. 4, 12, 17-bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;
- DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 e art. 192.
Effetto complessivo del provvedimento
L’atto aggiorna il contenuto informativo della cartella di pagamento per renderlo coerente con la nuova disciplina del reclamo-mediazione e con le modalità di tutela del contribuente. Le avvertenze diventano quindi più dettagliate su termini, competenze, soggetti destinatari, documentazione da allegare e condizioni di ammissibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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