Provvedimento del 12/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva i nuovi modelli F24 e F24 Accise aggiornati per l’IMU, con relative specifiche tecniche telematiche, e fissa la decorrenza dal 18 aprile 2012. Il vecchio modello F24 cartaceo resta utilizzabile fino al 31 maggio 2013.
Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise per l’IMU
Approvazione delle modifiche ai modelli F24 e F24 Accise per l’IMU
Il documento dispone l’adeguamento dei modelli di versamento unificato "F24" e "F24 Accise" alle nuove dizioni introdotte per l’Imposta Municipale Propria (IMU). Sono inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei versamenti effettuati con i nuovi modelli.
Oggetto e finalità del provvedimento
Il provvedimento interviene sui modelli di pagamento unificato per aggiornarne le intestazioni e alcuni campi, in coerenza con la disciplina dell’IMU. L’adeguamento riguarda sia la versione cartacea del modello F24 sia il modello F24 Accise, oltre alle regole tecniche per i flussi telematici.
Modifiche al modello F24
Al modello F24, approvato con provvedimento del 23 ottobre 2007, vengono apportate le seguenti modifiche di dizione:
- la sezione "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" diventa "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- la dicitura "detrazione ICI abitazione principale" è sostituita da "detrazione";
- nella sezione "ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI", riquadro INAIL, la voce "posizione assicurativa numero" diventa "codice ditta";
- la formula di autorizzazione all’addebito su conto corrente bancario viene aggiornata con il riferimento al codice IBAN.
A seguito di tali modifiche viene approvato il nuovo modello F24 di cui all’allegato 1, reso disponibile presso banche, Poste Italiane Spa, agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Utilizzo del vecchio modello F24
Il modello F24 precedente alle modifiche può essere utilizzato fino al 31 maggio 2013. In tale ipotesi, il versamento dell’IMU deve essere indicato nella sezione "ICI e altri tributi locali" del modello preesistente.
Modifiche al modello F24 Accise
Al modello F24 Accise, approvato con provvedimento del 12 marzo 2012, sono apportate le medesime modifiche di dicitura relative all’IMU e alla formula di addebito su conto corrente. In particolare:
- la sezione ICI/ALTRI TRIBUTI LOCALI diventa "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- la voce sulla detrazione viene semplificata in "detrazione";
- la formula di autorizzazione all’addebito è aggiornata con il codice IBAN.
Il nuovo modello F24 Accise, di cui all’allegato 2, è reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati via telematica con i nuovi modelli F24 e F24 Accise, riportate negli allegati 3 e 4.
Le specifiche distinguono due ambiti:
- trasmissione da parte dei contribuenti;
- trasmissione da parte degli intermediari abilitati Entratel.
Per entrambe le categorie, i flussi sono strutturati in record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri, con record di testa "A", record anagrafici "M", record contabili "V" e record di coda "Z".
Decorrenza
Le disposizioni del provvedimento si applicano dal 18 aprile 2012.
Motivazioni dell’intervento
L’adeguamento dei modelli è motivato, tra l’altro, dalle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all’anticipazione sperimentale dell’IMU. In un’ottica di economicità, il nuovo modello F24 cartaceo è stato reso obbligatorio solo dal 1° giugno 2013, pur essendo disponibile già prima sul sito dell’Agenzia.
Avvertenze generali per il modello F24
Le avvertenze allegate al modello chiariscono che il F24 va usato per il pagamento di:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
- IVA;
- IMU;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
- contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI;
- diritti camerali;
- interessi da rateazione;
- altre somme previste dalla normativa.
Il modello va inoltre utilizzato per il pagamento integrale di somme dovute a seguito di:
- liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
- avviso di accertamento;
- atto di contestazione delle sanzioni;
- avviso di irrogazione sanzioni;
- accertamento con adesione;
- conciliazione giudiziale;
- ravvedimento.
Modalità di pagamento
Il documento precisa che:
- è possibile effettuare il pagamento di ciascuna scadenza anche con più modelli;
- per i titolari di partita IVA il versamento deve essere telematico, salvo i casi di esenzione;
- nei casi ammessi il pagamento può avvenire presso agenti della riscossione, banche convenzionate e uffici postali, in contanti, con carte PagoBANCOMAT, POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto postale, o con assegni e vaglia nei limiti indicati;
- se l’assegno risulta anche solo parzialmente scoperto o non pagabile, il versamento si considera omesso.
Compilazione del modello: dati essenziali e codici
Il contribuente deve riportare con particolare attenzione:
- codice fiscale;
- dati anagrafici;
- domicilio fiscale.
Per i soggetti che pagano per conto altrui, occorre compilare il campo relativo al codice fiscale del coobbligato/erede/genitore/tutore/curatore fallimentare insieme al codice identificativo tratto dalla tabella dei codici identificativi. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i codici:
- 02 per genitore/tutore;
- 03 per curatore fallimentare;
- 07 per erede.
Devono inoltre essere indicati:
- i codici tributo o le causali contributo;
- l’anno di riferimento in quattro cifre;
- il mese di riferimento nei versamenti periodici, nel formato previsto;
- gli importi con due decimali, anche se pari a zero.
Gli errori di compilazione possono generare richieste di pagamento per somme già versate.
Regole sugli importi e arrotondamenti
Gli importi devono essere espressi con le prime due cifre decimali. Se vi sono più decimali, la seconda cifra va arrotondata:
- per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5;
- per difetto se la terza cifra è inferiore a 5.
È espressamente precisato che anche gli importi interi vanno indicati con due decimali, ad esempio 52 euro = 52,00.
Periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare
Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, occorre barrare l’apposita casella e indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
Rateazione
Il documento consente la rateizzazione delle somme dovute a saldo o acconto risultanti dalla dichiarazione, con esclusione degli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili.
Le principali regole sono:
- la rateazione può riguardare anche solo alcuni importi;
- ogni rata è composta da quota capitale e interessi;
- per le sezioni "Erario", "Regioni" e "IMU e altri tributi locali", va indicato il numero della rata e il totale rate prescelte, ad esempio 0206;
- la prima rata va versata entro la scadenza del saldo o acconto;
- il pagamento rateale deve concludersi entro novembre;
- gli interessi si calcolano con la formula C x i x t / 36.000.
Compensazione
Il contribuente può compensare crediti con debiti esposti nello stesso modello F24. Il provvedimento chiarisce che:
- il credito compensato deve essere limitato all’importo necessario per azzerare il totale dei debiti indicati;
- il saldo finale non può essere negativo;
- il modello deve essere presentato anche se, dopo la compensazione, il saldo finale è pari a zero;
- l’eventuale credito residuo può essere utilizzato nei pagamenti successivi.
Per la compensazione occorre indicare:
- il codice tributo o la causale contributo da cui deriva il credito;
- l’anno o periodo di riferimento;
- l’importo a credito compensato;
- per i crediti previdenziali e assicurativi, gli ulteriori dati identificativi previsti nelle rispettive sezioni.
L’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
Compensazione e rateazione insieme
Quando si intende procedere sia alla compensazione sia alla rateazione, il documento prevede l’uso di due modelli:
- un primo modello con saldo finale pari a zero per utilizzare il credito in compensazione, con indicazione 0101 nello spazio rateazione;
- un secondo modello per la prima rata del debito residuo, con indicazione del numero della rata e del numero complessivo delle rate, ad esempio 0105.
Dalla seconda rata in poi sono dovuti gli interessi.
Pagamenti per liquidazione, accertamento, ravvedimento e altri casi particolari
Per i pagamenti dovuti a seguito di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, il contribuente deve attenersi alle istruzioni contenute nella comunicazione ricevuta.
Per avviso di accertamento, avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:
- deve essere usata la sezione "Erario" anche per IRAP e addizionali regionali o comunali;
- devono essere indicati codice ufficio e codice atto;
- l’anno di riferimento è quello della violazione;
- tributo e interessi si pagano cumulativamente con il codice tributo;
- le sanzioni vanno versate con codice separato;
- per più atti occorrono tanti modelli quanti sono gli atti.
Per il ravvedimento:
- si utilizzano modello e sezioni ordinarie per imposta, interessi e sanzioni;
- non deve essere compilato il campo "codice ufficio".
Sezione IMU e altri tributi locali
Per il versamento dell’IMU deve essere utilizzata la sezione dedicata. Le istruzioni operative stabiliscono che in ogni riga vanno indicati:
- il codice catastale del Comune nel campo "codice ente/codice comune";
- il flag "Ravv." se il pagamento riguarda ravvedimento;
- il flag "Immob. variati" se vi sono variazioni che richiedono dichiarazione;
- il flag "Acc." per l’acconto;
- il flag "Saldo" per il saldo, oppure entrambi in caso di unica soluzione;
- il numero di immobili, fino a 3 cifre;
- l’anno d’imposta di riferimento;
- l’importo a debito dovuto, al netto dell’eventuale detrazione.
Lo spazio rateazione non va compilato. La detrazione, se spettante, va esposta nell’apposita casella.
Sezione Accise/Monopoli e versamenti non ammessi in compensazione
Nella sezione dedicata possono essere indicati solo i codici tributo relativi a versamenti di competenza dell’ente indicato.
Per le accise:
- va indicato il codice ditta, composto da nove caratteri alfanumerici, privo dei caratteri "IT00" ove presenti;
- va indicata la sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
- mese e anno di riferimento non devono essere indicati.
Per i versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato:
- va indicato, ove richiesto, il codice concessione nel campo codice identificativo.
Se il contribuente paga ratealmente:
- il campo rateazione si compila con il numero della rata e il totale rate, ad esempio 0120, 0220, ecc.;
- per accertamento, irrogazione sanzioni, adesione e conciliazione valgono anche i codici atto e ufficio, se richiesti.
Specifiche tecniche per i file telematici: contribuenti
Le specifiche tecniche per i contribuenti disciplinano i record della fornitura:
- record "A": testa del file, con dati del fornitore;
- record "M": dati anagrafici e di residenza del contribuente e, se del caso, del soggetto che versa per altri;
- record "V": dati contabili del modello;
- record "Z": coda della fornitura.
I record devono essere ordinati secondo queste regole:
- un solo record A all’inizio;
- un solo record M per versamento;
- un record V per ciascun modello F24 collegato al record M;
- un solo record Z alla fine.
I campi sono posizionali, con larghezza fissa, e gli importi sono espressi in centesimi di euro.
Specifiche tecniche: soggetti che possono trasmettere
Per i contribuenti, la trasmissione telematica può essere effettuata:
- dal titolare del PIN rilasciato dall’Agenzia delle entrate;
- dal soggetto con credenziali Entratel.
Sono descritti casi particolari per:
- erede, genitore/tutore, curatore fallimentare che paga per una persona fisica;
- rappresentante legale/socio amministratore o curatore fallimentare che paga per una persona non fisica;
- garante/terzo datore.
In questi casi il record M deve riportare i dati del soggetto che effettua il versamento e, quando previsto, l’addebito avviene sul conto del medesimo o del soggetto indicato dalla disciplina tecnica.
Specifiche tecniche: trasmissione da intermediari
Per gli intermediari abilitati Entratel, il tracciato è analogo ma con alcune peculiarità:
- il flusso può riguardare da 1 a 999 sequenze composte da un record M e da uno o più record V;
- i record V devono essere omogenei per tipologia di modello: F24 IMU, F24 Accise o F24 con elementi identificativi;
- il record A contiene i dati del fornitore/intermediario;
- il record M contiene i dati del contribuente e, se del caso, i dati del soggetto che effettua il pagamento per altri;
- il record M include anche le informazioni del conto di addebito quando il flusso è di tipo "E";
- per il flusso di tipo "Y", l’accettazione delle disposizioni specifiche è espressa dal flag di accettazione.
L’intermediario opera tramite il canale Entratel e deve verificare la correttezza formale del file con l’apposito software dell’Agenzia.
Regole particolari su addebito e data di versamento nei flussi telematici
Per i flussi telematici, la data di esecuzione del versamento e l’eventuale addebito del saldo dipendono dalla data indicata nel record M:
- se il flusso perviene entro la data di versamento, il versamento si considera eseguito a tale data;
- se perviene successivamente, la data di esecuzione coincide con la ricezione del flusso.
Se il record M è seguito da più record V riferiti allo stesso contribuente, la data di versamento deve essere uniforme in tutti i record V.
Struttura del record A
Il record A contiene, tra l’altro:
- tipo record;
- codice fornitura;
- tipo fornitore;
- codice fiscale del fornitore;
- dati anagrafici e di residenza, se il fornitore è persona fisica;
- dati della sede legale e del domicilio fiscale, se il fornitore è persona non fisica;
- telefono ed e-mail del intermediario, nelle specifiche per intermediari;
- flag origine, spazio del servizio telematico e campi utente;
- progressivo e numero totale degli invii.
Struttura del record M
Il record M contiene:
- codice fiscale del contribuente;
- progressivo modulo;
- valuta delega, sempre EUR;
- esercizio a cavallo, se il contribuente è persona non fisica;
- dati di chi effettua il pagamento per altri, se presenti;
- residenza anagrafica del contribuente;
- dati anagrafici del contribuente persona fisica o denominazione del contribuente persona non fisica;
- dati del coobbligato;
- informazioni sul conto di addebito, nelle specifiche per intermediari quando il saldo è da addebitare;
- saldo totale a debito;
- data di versamento.
Struttura del record V: modello IMU
Per il modello F24 con sezione IMU, il record V è strutturato con:
- sezione Erario;
- sezione INPS;
- sezione Regioni;
- sezione IMU e altri tributi locali;
- nelle specifiche per contribuenti, sezione INAIL e altri enti previdenziali/assicurativi;
- nelle specifiche per intermediari, la medesima struttura fino alla posizione 1326, poi le sezioni INAIL, altri enti o, per il tipo ACCISE, la sezione accise.
Per ciascuna sezione sono previsti campi per codice tributo, rateazione, anno di riferimento, importi a debito e a credito, saldo della sezione e saldo finale. Sono precisati anche i campi obbligatori e i formalismi specifici per ciascun tributo.
Struttura del record V: modello ACCISE
Nel record V relativo al modello Accise, la sezione iniziale è analoga al modello IMU fino alla posizione 1326; segue poi la sezione ACCISE per i versamenti non ammessi in compensazione.
La sezione ACCISE richiede, a seconda del tributo:
- codice ente;
- sigla provincia;
- codice tributo;
- codice identificativo;
- rateazione;
- periodo di riferimento;
- codice ufficio finanziario;
- codice atto;
- importo a debito.
Il saldo della sezione deve essere maggiore o uguale a zero e il saldo finale coincide con il totale dovuto.
Record V con elementi identificativi
Il modello F24 con elementi identificativi prevede una struttura specifica per tributi che richiedono:
- codice ufficio finanziario;
- codice atto;
- tipo;
- elementi identificativi;
- codice tributo;
- anno di riferimento;
- importo a debito.
Tale struttura è ripetuta fino a 28 righe, secondo il tracciato definito nelle specifiche.
Record Z
Il record Z chiude la fornitura e riporta:
- il tipo record;
- il numero di record di tipo V;
- il numero di record di tipo M.
Note tecniche rilevanti
Tra le note finali, il documento chiarisce che:
- su ciascun modello F24 può essere indicata una sola coppia codice ufficio/codice atto;
- se sono richieste coppie distinte di codice ufficio/codice atto, occorre usare record V distinti;
- l’uso del codice ufficio e/o del codice atto nella sezione Erario ne impedisce l’utilizzo nella sezione Accise e viceversa;
- i formalismi di codice fiscale, matricola INPS, controllo codice ditta INAIL e codice posizione INPDAI vanno verificati secondo le specifiche delle amministrazioni competenti;
- nella sezione IMU la detrazione può comparire una sola volta;
- in presenza di credito su tributi ICI/IMU deve esistere un debito totale sullo stesso Comune di importo uguale o superiore;
- tutti i record V successivi al record M devono essere omogenei per tipologia e non superiori a 999 per ciascun record M.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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