Provvedimento del 20/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello IVA TR, con istruzioni e specifiche tecniche, per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale dal primo trimestre 2012. Disciplina anche la reperibilità del modello, la stampa, l’invio telematico e i criteri di compilazione dei quadri TA, TB, TC, TD e TE, oltre alle regole tecniche per la trasmissione dei dati.
Approvazione del modello IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale
Approvazione del modello IVA TR per il credito IVA trimestrale
Il documento approva il nuovo modello IVA TR, con relative istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato su base trimestrale. Il provvedimento sostituisce il modello approvato nel 2009 e si applica, in particolare, alle richieste relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2012, da presentare nei termini previsti dalla normativa IVA.
Oggetto, ambito e decorrenza
Il modello IVA TR è destinato ai contribuenti che intendono chiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile o utilizzarla in compensazione tramite modello F24.
- È approvato il modello IVA TR con le istruzioni e il prospetto riepilogativo per i gruppi IVA.
- Il nuovo modello contiene gli elementi richiesti dal decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni.
- Sostituisce il modello approvato con provvedimento 19 marzo 2009.
- Si applica alle richieste relative al primo trimestre 2012, da presentare entro il termine dell’art. 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542.
Reperibilità del modello e stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Può essere scaricato dai siti istituzionali indicati nel provvedimento.
- Può essere prelevato anche da altri siti, purché rispetti le caratteristiche tecniche dell’Allegato A e rechi gli estremi del provvedimento e l’indirizzo del sito di prelievo.
- È autorizzata la stampa del modello nel rispetto dell’Allegato A.
- La stampa può essere effettuata anche in bianco e nero, secondo quanto precisato nelle istruzioni.
Presentazione telematica e obblighi degli intermediari
La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati ai sensi del DPR 322/1998.
- L’invio telematico deve seguire le specifiche tecniche dell’Allegato B.
- Gli intermediari devono rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o compensazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati.
- La comunicazione di avvenuta presentazione è resa disponibile telematicamente.
- Le istanze inviate entro i termini ma scartate possono considerarsi tempestive se ritrasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.
Finalità del modello e presupposti normativi del credito IVA trimestrale
Il documento richiama il quadro normativo che consente il rimborso infrannuale o la compensazione del credito IVA.
- L’art. 38-bis del DPR 633/1972 consente il rimborso dell’eccedenza detraibile in presenza dei requisiti previsti dall’art. 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e), con limitazioni per le ipotesi di cui alle lettere c) e d).
- L’art. 8 del DPR 542/1999 consente, in alternativa, la compensazione nel modello F24.
- Il modello è stato predisposto per razionalizzare e uniformare le istanze di rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale.
Struttura del modello
Il modello è composto da tre parti principali:
- il frontespizio, articolato in due facciate;
- il modulo con i quadri TA, TB, TC e TD, da compilare da tutti i soggetti per i dati contabili;
- il prospetto riepilogativo quadro TE, riservato all’ente o società controllante per il credito IVA trimestrale del gruppo.
Frontespizio: contenuti e compilazione
Il frontespizio richiede i dati identificativi del contribuente e, se del caso, del dichiarante diverso dal contribuente e dell’intermediario.
Ufficio competente e periodo di riferimento
- Va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente.
- Per i non residenti identificati direttamente in Italia, il codice ufficio è 250, relativo al Centro operativo di Pescara.
- Va indicato l’anno d’imposta e il trimestre di riferimento, con trimestre da 1 a 3.
Casi particolari di compilazione
Devono essere barrate le caselle corrispondenti alle situazioni ricorrenti:
- regimi particolari;
- contabilità separate;
- richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo;
- correttiva nei termini;
- contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso.
Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria
Sono indicati i codici da utilizzare per i soggetti che hanno diritto all’erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta:
- 1: subappaltatori di cui all’art. 17, sesto comma, lett. a);
- 2: attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice ATECOFIN 2004 37.10.1;
- 3: produzione di zinco, piombo e stagno e relativi semilavorati, codice ATECOFIN 2004 27.43.0;
- 4: produzione di alluminio e semilavorati, codice ATECOFIN 2004 27.42.0.
Contribuenti con contabilità presso terzi
Per i soggetti che affidano a terzi la contabilità e optano per le liquidazioni periodiche secondo il regime dell’art. 1, comma 3, DPR 100/1998, l’eccedenza rimborsabile va determinata sulla differenza tra imposta esigibile delle operazioni attive registrate nel trimestre e imposta detraibile degli acquisti registrati nel medesimo periodo.
Dati del contribuente e soggetti non residenti
Il frontespizio richiede le informazioni anagrafiche e fiscali del contribuente.
Persone fisiche
Devono essere indicati:
- comune o Stato estero di nascita;
- residenza anagrafica o domicilio fiscale;
- codice comune della residenza;
- stato estero di residenza e codice Stato estero, se non residenti;
- numero di identificazione IVA estero, se soggetti UE.
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Devono essere indicati:
- natura giuridica, secondo l’apposita tabella di classificazione;
- sede legale o sede estera, se non residenti;
- domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
- stato estero di residenza e codice Stato estero, per i non residenti;
- numero di identificazione IVA estero, per i soggetti UE.
Dichiarante diverso dal contribuente e sottoscrizione
Se il modello è sottoscritto da soggetto diverso dal contribuente, va compilato il relativo riquadro con:
- codice fiscale del sottoscrittore;
- codice di carica;
- dati anagrafici richiesti;
- eventuale codice fiscale della società dichiarante.
Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o dal rappresentante legale o negoziale.
- Gli enti o società controllanti devono indicare il numero dei moduli allegati relativi alle società del gruppo.
- Il riquadro di impegno alla presentazione telematica è compilato e firmato dall’intermediario.
- Va indicato il codice 1 se il modello è stato predisposto dal contribuente, oppure 2 se predisposto da chi effettua l’invio.
Quadro TA - Operazioni attive
Il quadro TA riguarda le operazioni attive annotate o da annotare nei registri IVA del trimestre.
- I righi TA1-TA11 raccolgono le operazioni imponibili per aliquota o percentuale di compensazione.
- Il rigo TA12 riguarda operazioni con reverse charge o operazioni non soggette agevolate.
- Il rigo TA13 riporta i totali degli imponibili e dell’imposta.
- Il rigo TA14 accoglie variazioni e arrotondamenti d’imposta; nel campo 2 vanno le differenze d’imposta derivanti da aliquote non più presenti nel modello.
- Il rigo TA15 indica il totale IVA sulle operazioni imponibili.
- Il rigo TA16 riguarda operazioni non imponibili specifiche, incluse esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali, alcune operazioni intracomunitarie e cessioni da deposito IVA.
- Il rigo TA17 riguarda le operazioni diverse da quelle dei righi precedenti, comprese esenti e altre casistiche residuali.
- Il rigo TA18 è il totale complessivo delle operazioni.
- Il rigo TA19 riguarda le cessioni imponibili di beni ammortizzabili.
Quadro TB - Operazioni passive
Il quadro TB riguarda gli acquisti e le importazioni imponibili registrati nel trimestre.
- I righi TB1-TB11 riportano gli acquisti imponibili per aliquota o percentuale di compensazione.
- Il rigo TB12 indica il totale degli imponibili.
- Il rigo TB13 accoglie variazioni e arrotondamenti d’imposta, con le differenze relative ad aliquote non più presenti nel modello.
- Il rigo TB14 riporta l’IVA sugli acquisti per i quali è stata operata la detrazione.
- Il rigo TB15 riguarda acquisti per i quali non è ammessa la detrazione, inclusa la quota non detraibile nei casi di detrazione parziale.
- Il rigo TB16 indica la percentuale di detrazione applicata nell’anno.
- Il rigo TB17 riporta l’imposta ammessa in detrazione, tenendo conto di regimi speciali e contabilità separate.
- Il rigo TB18 riguarda gli acquisti di beni ammortizzabili imponibili.
Quadro TC - Determinazione del credito
Il quadro TC determina il credito IVA del trimestre.
- TC1 riporta l’IVA sulle operazioni imponibili dal rigo TA15.
- TC2 include l’IVA dovuta per particolari operazioni in reverse charge o con imposta dovuta dal cessionario/committente.
- TC3 è l’IVA a debito complessiva.
- TC4 riporta l’IVA ammessa in detrazione dal rigo TB17.
- TC5 riguarda l’IVA teorica detraibile per i produttori agricoli in relazione a specifiche operazioni non imponibili.
- TC6 è l’IVA detraibile complessiva.
- TC7 indica l’imposta a credito del periodo; per il rimborso o la compensazione deve essere superiore a 2.582,28 euro.
Quadro TD - Presupposti, rimborso/compensazione e contribuenti virtuosi
Il quadro TD si divide in quattro sezioni: presupposti, importi richiesti, contribuenti virtuosi e IVA di gruppo.
Sezione 1: presupposti del rimborso o della compensazione
Le caselle individuano il presupposto normativo che legittima la richiesta.
- TD1: aliquota media, con confronto tra aliquota media sugli acquisti/importazioni e quella sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
- TD2: operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni.
- TD3: acquisto di beni ammortizzabili per oltre due terzi del totale degli acquisti e importazioni imponibili.
- TD4: soggetti non residenti nelle condizioni dell’art. 17, terzo comma.
- TD5: operazioni non soggette effettuate verso soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, oltre la soglia del 50%.
Sezione 2: rimborso e/o compensazione
La sezione non va compilata per l’IVA di gruppo.
- TD6 indica l’importo richiesto a rimborso.
- TD7 indica l’importo da utilizzare in compensazione con F24.
- Per la compensazione si richiama il limite annuo di 516.456,90 euro, elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori qualificati.
- È richiamato anche il limite di 5.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti trimestrali, oltre il quale l’uso decorre dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
- La somma di TD6 e TD7 non può superare il credito risultante da TC7, o, nel caso di beni ammortizzabili, l’imposta relativa agli acquisti di tali beni.
Sezione 3: contribuenti virtuosi
La sezione consente l’esonero dalle garanzie per i rimborsi dei soggetti “virtuosi”.
- Deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000.
- L’importo rimborsabile senza garanzie non può superare il 100% della media dei versamenti confluiti nel conto fiscale nel biennio precedente.
- Se il rimborso richiesto è superiore, va garantita solo la parte eccedente.
Sezione 4: ente o società partecipante all’IVA di gruppo
Va compilata solo per i moduli riferiti a soggetti del gruppo.
- TD9 indica la partita IVA del soggetto partecipante a cui il modulo si riferisce.
- Il quadro TE riporterà il presupposto e gli eventuali importi relativi a ciascuna società.
Quadro TE - Prospetto riepilogativo del gruppo IVA
Il quadro TE è riservato all’ente o società controllante che richiede il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
Sezione 1: società del gruppo
Per ciascun soggetto partecipante alla liquidazione IVA di gruppo si indicano:
- partita IVA;
- presupposto del rimborso, con lettere A, B, C, E o F;
- eventuale codice di erogazione prioritaria 1, 2, 3 o 4;
- saldo a credito o a debito del trimestre.
Se i 39 righi non sono sufficienti, si compila un ulteriore prospetto numerato progressivamente. Per ciascuna società si usa un rigo dedicato; le sezioni 2 e 3 sono compilate solo nel prospetto n. 01.
Sezione 2: determinazione del credito di gruppo
- TE40: totale crediti.
- TE41: totale debiti.
- TE42: eccedenza di credito di gruppo, pari a TE40 meno TE41.
- TE43: somma dei righi TC7 dei moduli allegati relativi alle società con i requisiti.
Sezione 3: rimborso e/o compensazione
- TE50: importo richiesto a rimborso.
- TE51: importo da utilizzare in compensazione.
- La somma TE50 + TE51 non può superare il minore tra TE42 e TE43.
- Se per una o più società ricorre il presupposto dell’art. 30, comma 3, lett. c), il credito richiesto non può superare l’imposta relativa ai beni ammortizzabili del trimestre.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
L’Allegato B disciplina in modo dettagliato la struttura del file telematico.
Struttura generale dei record
La fornitura telematica è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri.
- Record A: record di testa, con dati della fornitura e codice fiscale del fornitore.
- Record B: frontespizio con dati anagrafici e fiscali.
- Record C: dati dei quadri del modello IVA TR.
- Record Z: record di coda, con dati riepilogativi.
Sequenza dei record
- Un solo record A, come primo record.
- Per ogni modello: un record B e uno o più record C, secondo la compilazione e l’eventuale presenza del prospetto TE.
- Un solo record Z, come ultimo record.
Struttura del record C
Il record C è composto da:
- una prima parte posizionale di 89 caratteri;
- una seconda parte di 1.800 caratteri, organizzata in una tabella di 75 elementi, ciascuno con campo-codice di 8 caratteri e campo-valore di 16 caratteri;
- una terza parte finale con spazi e caratteri di controllo.
Se i dati non entrano in un solo record C, devono essere predisposti più record. Più record C possono dipendere sia dal superamento della capacità della tabella sia dalla presenza di più moduli.
Regole sui campi e sui codici fiscali
Le specifiche distinguono campi posizionali e non posizionali, con formati numerici, alfanumerici, date, percentuali e caselle barrate.
- I codici fiscali e le partite IVA devono essere formalmente corretti.
- Il codice fiscale del contribuente e quello del rappresentante devono risultare registrati in Anagrafe Tributaria.
- Sono previsti controlli bloccanti in caso di incoerenza o mancata registrazione.
- I dati devono essere espressi in maiuscolo; gli importi in euro e centesimi separati da virgola.
- Per i campi non posizionali, se il dato supera 16 caratteri, va utilizzato un elemento aggiuntivo con segno “+”.
Allegato A: caratteristiche tecniche per la stampa
L’Allegato A disciplina le caratteristiche fisiche del modello stampato.
- Formato A4.
- Carta bianca con opacità tra 86% e 88% e peso tra 80 e 90 gr/mq.
- Uso del colore nero e fondini viola PANTONE 2573 U per la stampa tipografica.
- È ammessa la stampa monocromatica nera con stampanti laser o equivalenti.
- Il modello deve essere conforme al fac-simile e riportare i dati identificativi del soggetto che cura la stampa e gli estremi del provvedimento.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DM 23 luglio 1975;
- DM 13 dicembre 1979;
- DL 30 agosto 1993, n. 331;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 14 ottobre 1999, n. 542;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- DL 13 agosto 2011, n. 138;
- Legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- DL 2 marzo 2012, n. 16.
Informativa privacy
L’ultima parte del documento contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
- I dati sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari per l’erogazione dei rimborsi o la compensazione del credito IVA trimestrale.
- Il conferimento dei dati è necessario per fruire delle disposizioni su rimborso e compensazione.
- Sono indicati le modalità del trattamento, i titolari, i responsabili, i diritti dell’interessato e i recapiti per l’esercizio dei diritti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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