Provvedimento del 16/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento stabilisce che dal 1° aprile 2012 la compensazione dei crediti IVA annuali o infrannuali per importi superiori a 5.000 euro può avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza e esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La soglia di 5.000 euro tiene conto anche delle compensazioni già effettuate prima di tale data; restano richiamate le modalità attuative già previste nel provvedimento del 21 dicembre 2009.
Decorrenza e modalità di compensazione dei crediti IVA oltre 5.000 euro
Decorrenza delle nuove regole sulla compensazione IVA
Il provvedimento individua la decorrenza delle disposizioni introdotte dall’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. L’effetto principale è la riduzione da 10.000 euro a 5.000 euro annui del limite che fa scattare specifici vincoli alla compensazione del credito IVA annuale o infrannuale.
Ambito di applicazione
Le regole riguardano la compensazione del credito IVA:
- annuale;
- infrannuale.
Il limite rilevante è quello di 5.000 euro annui. Per importi superiori a tale soglia operano gli obblighi indicati nel provvedimento.
Regole operative per la compensazione
A decorrere dal 1° aprile 2012:
- la compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;
- i soggetti che intendono effettuare tale compensazione devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Computo della soglia di 5.000 euro
Ai fini del raggiungimento della soglia annua di 5.000 euro concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012. Il documento precisa quindi che il limite va verificato tenendo conto dell’intero anno di riferimento, inclusi gli utilizzi già avvenuti anteriormente alla data di decorrenza.
Rapporti con la disciplina precedente
Nelle motivazioni viene richiamata la disciplina già vigente prima dell’intervento del decreto-legge n. 16 del 2012, che prevedeva:
- il differimento della compensazione oltre 10.000 euro dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza;
- l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per compensazioni oltre 10.000 euro;
- l’obbligo di visto di conformità o, per i soggetti sottoposti a controllo contabile, la sottoscrizione da parte di chi ha eseguito il controllo, per compensazioni superiori a 15.000 euro annui.
Il provvedimento chiarisce che il limite di 15.000 euro resta fermo in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.
Modalità attuative richiamate
Per le modalità di attuazione delle nuove disposizioni, il provvedimento rinvia a quanto già stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.
Base normativa e pubblicazione
Il provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 20, del decreto-legge n. 16 del 2012, sulla base delle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate richiamate nel testo.
Sono inoltre elencati i principali riferimenti normativi di contesto:
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78;
- provvedimento del 21 dicembre 2009, prot. 185430;
- decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Il documento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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