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Sentenza

Sentenza n. 3958/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha emesso una informativa interdittiva antimafia, in danno della -OMISSIS- ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; b - della nota prot. n. -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento che precede; c – dei verbali del GIA n. -OMISSIS-, non conosciuti; d - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., non conosciuti, ma richiamati a fondamento del provvedimento sub a), e, in particolare, delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n. -OMISSIS-; e – ove e per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 co. 2 bis D.Lgs n. 159/2011 (prot. n. -OMISSIS- f – ove e per quanto occorra, ancora, della nota della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- g – della determina dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Pompei, sul presupposto della interdittiva antimafia sub a), ha disposto la revoca dell'aggiudicazione del “Servizio di ideazione, noleggio, installazione, montaggio, manutenzione, assistenza tecnica e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per le festività 2023/2024” (determina n.-OMISSIS- h - della determina n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Praiano, sempre sul presupposto della interdittiva antimafia sub a), ha disposto la revoca dell'aggiudicazione del servizio “Noleggio, montaggio e smontaggio di n. 50 decori a palo e n. 2 scritte luminose per l'allestimento natalizio anno 2023” (determina n.-OMISSIS-); i - della determina n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Vico Equense, sul presupposto della interdittiva antimafia sub a), ha disposto il recesso dal contratto d'appalto stipulato in data 13.11.2023 ad oggetto il servizio di “Allestimento di installazioni luminose natalizie”; l - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202305778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia e conseguenti revoche di aggiudicazioni e recesso da contratto d’appalto adottati dai Comuni di Pompei, Praiano e Vico Equense

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comuni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto, nonché gli atti presupposti e consequenziali, deducendo l’insufficienza, l’assenza di attualità e la natura meramente parentale o occasionale degli elementi valorizzati dall’autorità prefettizia. In particolare, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le frequentazioni degli amministratori con soggetti gravati da precedenti per reati di criminalità organizzata fossero risalenti e sporadiche e non dimostrassero alcuna ingerenza mafiosa nella gestione societaria. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale e l’omessa valutazione delle misure di self cleaning adottate, consistenti nelle dimissioni o nell’allontanamento di alcuni soggetti dalla gestione. È stata altresì censurata la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, nonché, con riferimento agli atti comunali consequenziali, la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, assumendo che i Comuni avrebbero dovuto considerare le peculiarità e l’essenzialità dei servizi affidati.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto grave, preciso e concordante il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura, costituito non soltanto da rapporti parentali, ma anche dalle frequentazioni degli amministratori con soggetti gravemente controindicati, dai rapporti concernenti altri soggetti operanti nella società e dal contesto territoriale e produttivo. L’informativa antimafia si fonda su una valutazione discrezionale e prognostica di tipo probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una prova penale o di un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi possono essere valutati nel loro insieme e possono assumere rilievo anche se singolarmente privi di autonoma valenza probatoria, nonché se risalenti nel tempo; il decorso del tempo, in assenza di elementi chiari e convincenti di discontinuità, non dimostra da solo l’interruzione dei legami o dei condizionamenti. Il Collegio ha escluso il difetto di motivazione sulle misure di self cleaning, rilevando che la Prefettura aveva esaminato le controdeduzioni della società, ma aveva motivatamente ritenuto le misure tardive, opportunistiche e non effettive, anche perché uno dei soggetti era rimasto dipendente della società. Non è necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente. È stata ritenuta legittima anche la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, poiché la stabilità dei contatti emergeva dal quadro complessivo, comprendente la parentela, le frequentazioni non sporadiche, le dimensioni dell’impresa e il contesto territoriale. Quanto agli atti comunali, le revoche delle aggiudicazioni e il recesso dal contratto sono stati qualificati come atti doverosi e vincolati, di mera presa d’atto dell’interdittiva sopravvenuta; pertanto non sussisteva un obbligo partecipativo la cui omissione potesse viziarli, anche alla luce dell’art. 21-octies l. 241/1990. L’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non era applicabile, poiché i servizi di installazione di luminarie natalizie non riguardavano un’opera in corso di ultimazione né una fornitura di beni o servizi essenziale e non sostituibile in tempi rapidi. Le spese sono state compensate per la delicatezza della materia e l’incisività degli effetti degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    L’informativa antimafia è fondata su una fattispecie preventiva di pericolo e può essere adottata sulla base di una prognosi probabilistica di infiltrazione, senza necessità di un accertamento penale definitivo.

  • art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell’informativa interdittiva antimafia adottata nei confronti dell’impresa.

  • art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina l’informazione antimafia e consente la valutazione prefettizia degli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    Rileva per il contraddittorio procedimentale e per la comunicazione effettuata dalla Prefettura prima dell’adozione dell’interdittiva.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    opera in corso di ultimazione; fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi

    La deroga agli effetti dell’interdittiva non è applicabile a servizi di installazione di luminarie natalizie, non qualificabili come opera in corso di ultimazione o servizio essenziale non sostituibile rapidamente.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    La società ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa; il TAR ha ritenuto motivata e legittima la loro esclusione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’omissione della comunicazione di avvio non determina l’annullabilità degli atti comunali, aventi contenuto vincolato e natura di mera presa d’atto dell’interdittiva sopravvenuta.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva costituisce misura preventiva fondata su una prognosi probabilistica: è sufficiente che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, il pericolo di infiltrazione mafiosa risulti più probabile che non; non è richiesta una prova equivalente a quella necessaria per affermare la responsabilità penale.
  • La valutazione prefettizia deve considerare globalmente il quadro indiziario. Frequentazioni, rapporti parentali e relazioni con soggetti appartenenti o vicini ad ambienti criminali possono concorrere a fondare l’interdittiva anche in assenza della prova di stabili rapporti economici o di una diretta ingerenza nella gestione dell’impresa.
  • Il carattere risalente dei fatti valorizzati nell’interdittiva non ne elimina automaticamente la rilevanza sintomatica: il decorso del tempo non dimostra da solo l’interruzione dei legami o dei condizionamenti, se non è accompagnato da chiari e convincenti elementi di discontinuità.
  • Nel procedimento finalizzato all’adozione dell’interdittiva, l’amministrazione deve esaminare le osservazioni dell’impresa, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione complessiva, coerente e logicamente idonea a spiegare perché le controdeduzioni e le misure di self cleaning non superino il quadro di rischio.
  • Le revoche dell’aggiudicazione e il recesso dal contratto adottati in conseguenza di un’interdittiva antimafia sopravvenuta hanno natura doverosa e vincolata, sicché l’omessa comunicazione di avvio non è viziante quando, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblico
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoContratti pubblici
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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