Sentenza del 24/05/2016 n. 9513 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Registrazione di contratto sottoposto a condizione sospensiva - Pagamento imposta in misura fissa - Legittimità - Sussiste - Registrazione di presa atto di verificazione della condizione sospensiva - Pagamento differenza d'imposta - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva. Il ricorrente contestava la debenza dell’imposta richiesta dall’Amministrazione, sostenendo che l’atto dovesse essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa anche dopo la verificazione della condizione, oppure che non fosse dovuta la differenza d’imposta richiesta. La questione consiste nello stabilire quale imposta sia dovuta al momento della registrazione dell’atto condizionato e quale debba essere versata quando la condizione sospensiva si verifica.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima. Al momento della registrazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è dovuta l’imposta di registro in misura fissa. Tuttavia, quando viene registrato l’atto con cui si prende atto dell’avveramento della condizione, deve essere versata la differenza tra l’imposta proporzionale dovuta in base alla natura dell’atto e alle norme vigenti al momento della sua formazione e l’imposta già pagata in misura fissa. L’avviso di liquidazione, pertanto, è stato confermato.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro per gli atti sottoposti a condizione sospensiva
Al momento della registrazione di un atto sottoposto a condizione sospensiva è dovuta l’imposta in misura fissa.
La condizione sospensiva impedisce, nella fase iniziale, l’applicazione dell’imposta proporzionale; l’atto viene quindi registrato pagando l’imposta fissa.
Disciplina della registrazione dell’atto di verificazione della condizione sospensiva
Deve pagarsi la differenza fra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione.
Con l’avveramento della condizione, l’imposta deve essere ricalcolata in relazione agli effetti definitivi dell’atto, scomputando quanto già versato in misura fissa.
Massime di principio
- Per un atto sottoposto a condizione sospensiva, l’imposta di registro iniziale è normalmente dovuta in misura fissa, poiché gli effetti dell’atto non si sono ancora prodotti.
- Quando la condizione si avvera, la registrazione dell’atto di presa d’atto può comportare il pagamento dell’imposta proporzionale, calcolata secondo la disciplina applicabile al momento della formazione dell’atto.
- L’imposta già pagata in misura fissa non viene persa, ma deve essere detratta dall’importo complessivamente dovuto dopo l’avveramento della condizione.
- La successiva richiesta della differenza d’imposta non costituisce una nuova tassazione autonoma, ma il completamento della tassazione dell’atto divenuto efficace.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto dell’atto, la natura della condizione, il momento della sua verificazione e la disciplina fiscale applicabile al momento della formazione dell’atto.
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