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Legge

L.R. Veneto 16/2014

Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale dispone l’indizione di un referendum consultivo per chiedere agli elettori veneti se il Veneto debba diventare una Repubblica indipendente e sovrana. Prevede quorum di partecipazione e maggioranza dei voti validi, disciplina demandata alla Giunta entro 30 giorni, attività di comunicazione istituzionale e copertura finanziaria per l’esercizio 2014. È legata a una consultazione ormai conclusa, quindi oggi è di fatto obsoleta.

Referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto

Referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto

La legge regionale del Veneto disciplina l’indizione di un referendum consultivo sulla domanda se il Veneto debba diventare una Repubblica indipendente e sovrana. Si tratta di una disciplina funzionale a una consultazione specifica, collocata nel contesto regionale veneto e riferita a un evento ormai storicamente concluso.

Oggetto del referendum e condizioni di approvazione

Il Presidente della Giunta regionale è incaricato di indire il referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori veneti sul quesito indicato dalla legge. La proposta referendaria si intende approvata solo se si verificano entrambe le condizioni seguenti:

  • partecipazione alla consultazione della maggioranza degli aventi diritto;
  • raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.

Hanno diritto di voto i cittadini che, alla data del referendum, abbiano compiuto 18 anni e risultino iscritti nelle liste elettorali di un comune situato nel territorio del Veneto.

Indizione e fissazione della data

La data della consultazione è fissata dal Consiglio regionale, con proprio provvedimento, ai sensi dello Statuto del Veneto. La legge affida quindi al Consiglio la scelta del giorno idoneo allo svolgimento del referendum.

Disciplina delle operazioni referendarie e soggetti coinvolti

La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato sono demandate a disposizioni che la Giunta regionale del Veneto doveva emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale regionale.

La normativa amplia inoltre le facoltà normalmente riconosciute ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e ai comitati promotori di referendum, estendendole anche a enti e associazioni che operano in Veneto e che, per la loro attività politica o associativa formalmente dichiarata in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal Ministero dell’Interno, abbiano un interesse positivo o negativo rispetto all’autodeterminazione del Popolo Veneto. Tali soggetti sono individuati, su loro richiesta, con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro un mese dall’entrata in vigore della legge.

Informazione e comunicazione istituzionale

Il Consiglio regionale deve garantire una libera e corretta informazione sul referendum, assicurando un’adeguata attività di comunicazione sia ai favorevoli sia ai contrari al quesito. La finalità dichiarata è mettere la popolazione e la società civile veneta nelle condizioni di disporre di informazioni e conoscenze sufficienti per esercitare il diritto di decidere e partecipare al processo consultivo.

Relazioni istituzionali e tutela dell’autodeterminazione

Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, in attuazione di una precedente risoluzione consiliare, devono attivarsi con tutte le risorse disponibili per avviare con urgenza relazioni istituzionali con le istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, al fine di garantire l’indizione della consultazione e il monitoraggio delle procedure di voto. Devono inoltre tutelare, in ogni sede nazionale e internazionale competente, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione.

Oneri finanziari e copertura

Gli oneri correnti derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 14 milioni di euro per l’esercizio 2014. La copertura è prevista mediante entrate da erogazioni liberali e donazioni di cittadini e imprese, introitate nel bilancio di previsione 2014.

Entrata in vigore e rilevanza attuale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Trattandosi di una disciplina legata a un referendum consultivo specifico e a un esercizio finanziario già concluso, l’atto è oggi privo di utilità pratica ed è da considerarsi obsoleto.

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