L.R. Veneto 17/2014
Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto modifica la disciplina sulla tutela degli animali d’affezione: vieta l’uso della catena salvo eccezioni sanitarie o di sicurezza certificate dal veterinario, consente accesso ai luoghi pubblici agli animali accompagnati, disciplina aree dedicate nei parchi e introduce una sanzione da 100 a 300 euro. Il divieto sulla catena era escluso per 6 mesi dall’entrata in vigore.
Tutela degli animali d'affezione e divieto di uso della catena
Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
La legge regionale del Veneto interviene sulla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, rafforzando le regole di custodia degli animali d’affezione e ampliando l’accesso degli animali da compagnia agli spazi pubblici. Introduce inoltre una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di uso della catena.
Divieto di catena e relative eccezioni
È vietato al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione, utilizzare la catena o qualsiasi altro strumento di contenzione similare. Il divieto non opera solo in due casi:
- ragioni sanitarie;
- misure urgenti e soltanto temporanee di sicurezza, purché documentabili e certificate dal veterinario curante.
Indicazioni tecniche per ricovero e custodia
Per dare attuazione al divieto di contenzione tramite catena, la Giunta regionale deve emanare, sentita la competente commissione consiliare, specifiche indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture e delle recinzioni destinate al ricovero di cani e gatti e sulle modalità di custodia degli animali d’affezione. Le indicazioni devono prevedere disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
Le strutture e le recinzioni realizzate secondo tali modalità sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.
Accesso degli animali da compagnia a luoghi pubblici e aree dedicate
Agli animali da compagnia accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e spiagge. In tali luoghi resta obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, o di altri strumenti contenitivi, secondo la normativa vigente.
Resta invece vietato l’accesso:
- alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
- quando tali aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
I comuni possono individuare, in giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde pubblico, spazi riservati agli animali da compagnia, delimitandoli con cartelli e recinzioni e dotandoli anche di attrezzature idonee. Tali spazi devono essere forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, aree d’ombra ed eventuali separazioni tra animali grandi e piccoli. In tali spazi gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile e senza arrecare danni alle piante o alle strutture presenti.
Regime sanzionatorio
La violazione del divieto di uso della catena o di strumenti di contenzione similari comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.
Norma transitoria
Per consentire l’adeguamento dei proprietari o detentori di animali d’affezione, il divieto di uso della catena non si applica per i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge.
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