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Legge

L.R. Veneto 15/2014

Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza il Presidente della Giunta veneta a negoziare con lo Stato un referendum consultivo sull’autonomia, da riferire al Consiglio entro 120 giorni. Se il negoziato fallisce, disciplina l’indizione del referendum, i quesiti, le regole procedurali e la convocazione in coincidenza con elezioni europee, nazionali o regionali. Prevede anche la copertura finanziaria per gli esercizi 2015-2016.

Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto

Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto

La legge disciplina l’iniziativa della Regione del Veneto per verificare la volontà degli elettori in merito all’ottenimento di ulteriori forme di autonomia. Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio della Regione del Veneto e definisce sia la fase negoziale con il Governo sia l’eventuale consultazione referendaria.

Finalità e fase negoziale con il Governo

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo sulla volontà degli elettori veneti circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia regionale.

Il Presidente deve riferire al Consiglio regionale sull’esito del negoziato:

  • al termine del negoziato stesso, e comunque
  • entro 120 giorni dall’approvazione della legge.

Se il negoziato non va a buon fine entro tale termine, il Presidente procede con l’indizione del referendum consultivo.

Indizione del referendum e quesiti

In caso di mancato accordo, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sui seguenti quesiti:

  • attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
  • destinazione nel territorio regionale di una percentuale non inferiore all’80% dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale;
  • mantenimento da parte della Regione di almeno l’80% dei tributi riscossi nel territorio regionale;
  • assoggettamento delle fonti di finanziamento regionali a vincoli di destinazione;
  • trasformazione del Veneto in regione a statuto speciale.

Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto e si raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta deve:

  • proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato;
  • presentare un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

Disciplina delle procedure referendarie e convocazione

Per le operazioni referendarie si applicano alcune disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, relative a iniziativa popolare, referendum abrogativo e referendum consultivi regionali.

Il referendum è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con:

  • le prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, oppure
  • le prime elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, oppure
  • le elezioni regionali successive all’entrata in vigore della legge.

La Giunta regionale può stipulare una convenzione con il Ministero dell’interno per:

  • determinare e ripartire le spese derivanti da adempimenti comuni;
  • stabilire le modalità di pagamento delle spese a carico della Regione del Veneto.

Copertura finanziaria

Gli oneri complessivi sono quantificati in 3.950.000 euro, ripartiti in:

  • 1.975.000 euro per l’esercizio 2015;
  • 1.975.000 euro per l’esercizio 2016.

La copertura avviene mediante incremento della dotazione dell’UPB U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, con corrispondenti riduzioni di altre risorse regionali nei medesimi esercizi, in particolare nei settori:

  • servizi alle imprese e collettività rurale;
  • politiche del lavoro;
  • commercio estero e promozione economica;
  • aree naturali protette regionali;
  • prevenzione e protezione ambientale;
  • manifestazioni e istituzioni culturali;
  • diritto allo studio.

Attualità della disciplina

La legge è fortemente legata a una specifica consultazione referendaria e a un ciclo finanziario ormai concluso; per questo, nella pratica, ha carattere sostanzialmente storico e non presenta oggi una utile applicazione operativa generale.

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