L.R. Veneto 18/2014
Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 18/2014 modifica l’art. 14 della l.r. n. 19/1998: il divieto di pesca è spostato dal 1° ottobre all’ultimo giorno di febbraio e, nel solo mese di ottobre, non opera nelle zone no-kill se si pesca con esche artificiali e amo singolo senza ardiglione. È una modifica stabile della disciplina regionale della pesca.
Modifica delle regole sulla pesca nel periodo autunnale-invernale in Veneto
Modifica della disciplina veneta sulla pesca nelle acque interne e marittime interne
La legge regionale Veneto n. 18 del 19 giugno 2014 interviene sulla legge regionale n. 19/1998, che disciplina la tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto. La modifica riguarda esclusivamente il periodo di divieto di pesca previsto dall’articolo 14 e una specifica eccezione per il mese di ottobre.
Nuovo periodo di divieto di pesca
La legge sostituisce la precedente formulazione del periodo di divieto, fissandolo in modo espresso:
- il divieto decorre dal 1° ottobre;
- cessa con l’ultimo giorno di febbraio.
La disciplina risultante è quindi quella di un divieto stagionale che copre l’intero mese di ottobre e i mesi successivi fino alla fine di febbraio.
Eccezione limitata al mese di ottobre
È introdotta una deroga al divieto, valida solo nel mese di ottobre e solo al ricorrere di entrambe le condizioni seguenti:
- la pesca avviene in zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5-bis della legge regionale n. 19/1998;
- la pesca è effettuata con sole esche artificiali e con amo singolo privo di ardiglione.
In tali casi, il divieto non opera limitatamente a ottobre.
Ambito territoriale e applicativo
La norma ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e modifica una disciplina già vigente sulla pesca nelle acque interne e marittime interne regionali. Non introduce una disciplina temporanea o sperimentale, ma una modifica ordinaria e stabile della legge regionale richiamata.
Profili pratici per gli operatori
Per i soggetti che esercitano la pesca nella Regione Veneto, la legge comporta:
- un diverso computo del periodo di chiusura stagionale;
- la necessità di verificare la presenza di aree no-kill;
- il rispetto delle condizioni tecniche sulle esche e sull’amo per poter beneficiare dell’eccezione di ottobre.
Non risultano nella legge ulteriori disposizioni su sanzioni, procedure o profili finanziari.
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