L.R. Veneto 13/2014
Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Veneto l’individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo. Abroga la previgente legge regionale n. 8/2003; restano applicabili ai procedimenti e alle spese già in corso le vecchie disposizioni fino alla conclusione. I distretti e le altre strutture previgenti cessano con la pubblicazione del provvedimento di individuazione dei nuovi distretti.
Distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese nel Veneto
Distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese nel Veneto
La legge regionale disciplina, per il territorio del Veneto, gli strumenti di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo locale attraverso distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese. L’obiettivo è favorire innovazione, competitività, internazionalizzazione, nuova imprenditorialità e occupazione.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione del Veneto promuove azioni di supporto allo sviluppo produttivo regionale, anche per creare ecosistemi di business orientati all’innovazione dei settori produttivi, alla valorizzazione delle eccellenze venete sui mercati globali, alla difesa dell’occupazione e all’avvio di nuova imprenditorialità. La disciplina riguarda i criteri di individuazione delle strutture ammesse e le modalità di attuazione degli interventi di sviluppo locale.
Definizioni delle forme organizzative
La legge distingue tre figure principali:
- distretto industriale, quale sistema produttivo locale in una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, prevalentemente PMI, operanti in specifiche filiere o in filiere correlate rilevanti per l’economia regionale;
- rete innovativa regionale, quale sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, anche non contigui territorialmente e operanti in settori diversi, capaci di sviluppare iniziative e progetti coerenti di rilievo economico regionale;
- aggregazione di imprese, quale insieme di almeno tre imprese riunite per sviluppare un progetto strategico comune, nelle forme previste dalla legge.
Individuazione dei distretti industriali
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, individua i distretti industriali e ne definisce l’ambito geografico e settoriale, sentite le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la competente commissione consiliare. Per l’individuazione devono ricorrere requisiti quali:
- elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane nella stessa filiera manifatturiera o in filiere correlate, in un’area geograficamente definita del territorio regionale, anche comprendente più province;
- storicità del distretto, documentata da centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro oppure dalla letteratura scientifica;
- capacità, anche potenziale, di competere sui mercati nazionali e internazionali, misurata da innovazione, internazionalizzazione, presenza di imprese significative e immagine internazionale dei prodotti. Concorrono inoltre la presenza o l’identificabilità di un marchio di distretto, di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali operanti nel sostegno all’economia locale. La Giunta può aggiornare e individuare nuovi distretti con successivi provvedimenti.
Individuazione delle reti innovative regionali
Ogni rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che rappresenta la rete ai sensi della legge. I requisiti considerati sono:
- dimensione della rete, espressa dal numero di imprese rappresentate;
- rilevanza del settore o dei settori coinvolti, contenuti innovativi e potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
- eventuale riconoscimento a livello europeo.
Forme delle aggregazioni di imprese
Le aggregazioni di imprese possono assumere diverse forme, tra cui:
- contratti di rete o forme equivalenti che mantengono autonomia giuridica e gestionale;
- consorzi con attività esterna, società consortili, società cooperative o società di capitali a controllo congiunto;
- associazioni di imprese, anche temporanee, costituite per realizzare un progetto comune.
Rappresentanza dei distretti e delle reti
Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, un soggetto giuridico che li rappresenti nei rapporti con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche. Tale soggetto, una volta riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze degli aderenti e presenta i progetti di intervento alla Regione.
Progetti di intervento finanziabili
La Regione può finanziare progetti presentati da distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese per iniziative relative a:
- ricerca e innovazione;
- internazionalizzazione;
- infrastrutture;
- sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale;
- difesa dell’occupazione e sviluppo di nuova occupazione;
- imprenditoria innovativa e nuova o rinnovata imprenditorialità;
- partecipazione a progetti dell’Unione europea, anche in materia di cluster;
- altre iniziative finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese.
Modalità di finanziamento e criteri dei bandi
La Giunta regionale emana bandi specifici per selezionare e finanziare i progetti, nei limiti delle risorse disponibili. I bandi devono indicare:
- tipologia degli interventi finanziabili;
- modalità e termini di presentazione;
- requisiti dei beneficiari, anche con riferimento a regolarità contrattuale, contributiva e normativa antimafia;
- criteri di valutazione, con attenzione a innovazione, sostenibilità economica e coerenza della pianificazione;
- spese ammissibili;
- forma del finanziamento, che può consistere in contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, fondi di rotazione e garanzia o altre agevolazioni;
- eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
- modalità di rendicontazione, monitoraggio e controlli.
Accordi di programma e attività promozionali
La Giunta regionale può promuovere accordi di programma con i rappresentanti dei distretti e delle reti per attuare interventi di sviluppo produttivo locale. Inoltre svolge attività di promozione e informazione per favorire la nascita delle aggregazioni previste dalla legge e può finanziare programmi e progetti di enti pubblici, amministrazioni pubbliche e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel Veneto, purché coerenti con le finalità della disciplina.
Aiuti di Stato
Gli atti applicativi che prevedono aiuti di Stato sono soggetti a notifica secondo la normativa europea, salvo i casi in cui gli aiuti rientrino nel regime de minimis o nel regolamento generale di esenzione per categoria richiamati dalla legge. L’avvenuta acquisizione del parere di compatibilità della Commissione europea è resa nota con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Modifiche alla disciplina regionale sulla ricerca e l’innovazione
La legge aggiorna la legge regionale n. 9/2007, sostituendo i richiami alla previgente disciplina sui distretti produttivi con i riferimenti alla nuova normativa su distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese, anche negli ambiti di programmazione e negli allegati richiamati.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio 2014 gli oneri sono quantificati in:
- euro 800.000,00 per spese correnti;
- euro 6.150.000,00 per spese di investimento. La copertura è assicurata con risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico, con incremento dello stanziamento destinato alle attività di informazione alle imprese per la quota di spesa corrente.
Disposizioni finali, abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogate la legge regionale n. 8/2003 e successive modifiche, la legge regionale n. 5/2006 e alcuni articoli di leggi finanziarie e di riordino successivi. Tuttavia, ai procedimenti amministrativi e di spesa già in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni fino alla loro conclusione. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o di settore riconosciuti dalla previgente disciplina cessano di esistere dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento regionale che individua i nuovi distretti industriali e ne definisce l’ambito geografico e settoriale.
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