Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/214

Regolamento delegato (UE) 2025/214 della Commissione, del 28 novembre 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Kenya

Normativa europea32025R0214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica l’allegato II del regolamento SPG per rimuovere il Kenya dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale. La decisione è motivata dall’avvio, dal 1° luglio 2024, di un regime di accesso preferenziale al mercato per il Kenya, ritenuto incompatibile con la permanenza nel sistema SPG generale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012. Per garantire certezza del diritto e consentire l’adattamento degli operatori economici, l’effetto dell’esclusione è differito al 1° gennaio 2027.

Esclusione del Kenya dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale SPG di cui al regolamento (UE) n. 978/2012, con effetto dal 1° gennaio 2027.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell’Unione, e in particolare all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, che elenca i paesi beneficiari del regime generale. L’intervento riguarda specificamente il Kenya, già destinatario dal 1° luglio 2024 di un regime di accesso preferenziale al mercato che copre la quasi totalità degli scambi e che rende non più applicabile, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG, la permanenza nel regime generale. L’esclusione opera con decorrenza differita al 1° gennaio 2027; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Esclusione del Kenya dall’elenco dei beneficiari SPG

Il regolamento delegato (UE) 2025/214 modifica il regime generale del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento SPG e si fonda sulla verifica, richiamata nei considerando, che il Kenya beneficia dal 1° luglio 2024 di un regime di accesso preferenziale al mercato che copre la quasi totalità degli scambi.

Contesto normativo e criterio di esclusione

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel regime generale SPG. In particolare, un paese che già beneficia di un regime di accesso preferenziale al mercato che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli non deve beneficiare del regime SPG. L’allegato II del regolamento contiene l’elenco dei paesi beneficiari, e la Commissione è tenuta a riesaminarlo entro il 1° gennaio di ogni anno per adeguarne il contenuto ai criteri dell’articolo 4.

Razionale della modifica

La Commissione richiama anche la necessità di lasciare tempo sufficiente al paese interessato e agli operatori economici per adeguarsi al mutamento di status. In base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco SPG si applica due anni dopo la data di applicazione del regime di accesso preferenziale al mercato. Coerentemente con tale impostazione, e richiamando anche precedenti analoghi, l’atto prevede che l’esclusione del Kenya produca effetti dal 1° gennaio 2027, così da garantire certezza del diritto ed evitare oneri amministrativi indebiti.

Modifica testuale apportata all’allegato II

L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, sotto la rubrica "Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)", del codice "KE" e della denominazione "Kenya" rispettivamente dalle colonne A e B. L’effetto pratico è la cancellazione del Kenya dall’elenco dei paesi ammessi al regime generale SPG.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma i suoi effetti decorrono solo dal 1° gennaio 2027. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento SPG

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, sotto il titolo "Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)", sono soppressi il codice alfabetico "KE" e il paese corrispondente "Kenya" dalle colonne A e B.

Motivazione dell’esclusione dal regime generale

La Commissione richiama l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012, che esclude dal beneficio dell’SPG i paesi che godono di un regime di accesso preferenziale al mercato che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli. Poiché per il Kenya tale regime si applica dal 1° luglio 2024, il paese deve essere rimosso dall’elenco dei beneficiari.

Decorrenza differita dell’effetto

Pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il regolamento produce effetti solo dal 1° gennaio 2027. La decorrenza differita è giustificata dall’esigenza di consentire l’adattamento del paese beneficiario e degli operatori economici, in coerenza con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 e con la certezza del diritto.

Natura dell’atto e applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalirelazioni commerciali con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.