Regolamento (UE) 2024/2981
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la certificazione dei portafogli europei di identità digitale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato per certificare i portafogli europei di identità digitale, con l’obiettivo di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza, affidabilità e protezione dei dati nell’Unione. Definisce i ruoli dei titolari dei sistemi, degli organismi di certificazione e dei fornitori, nonché i requisiti tecnici e procedurali da inserire nei sistemi nazionali di certificazione. Il testo disciplina in dettaglio valutazione dei rischi, gestione delle vulnerabilità, sorveglianza, ricertificazione, conservazione delle registrazioni e riservatezza, facendo largo uso di riferimenti a norme tecniche e a certificazioni già esistenti. È inoltre prevista una transizione verso un futuro sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, che potrà incidere sui sistemi nazionali aventi il medesimo ambito di applicazione.
Stabilisce norme, specifiche tecniche e procedure comuni per la certificazione dei portafogli europei di identità digitale e dei relativi regimi di identificazione elettronica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai titolari dei sistemi nazionali di certificazione, agli organismi di certificazione, ai fornitori di soluzioni di portafoglio e ai fornitori dei regimi di identificazione elettronica nel contesto dei quali tali soluzioni sono offerte. Riguarda la certificazione della fornitura e del funzionamento delle soluzioni di portafoglio, compresi componenti software, alcuni componenti hardware e i processi di onboarding, gestione e manutenzione. Si applica nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, e rinvia alla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, direttiva 2002/58/CE), alla cibersicurezza e alla normazione europea. Non disciplina in modo autonomo i trattamenti di dati personali né sostituisce i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza eventualmente adottati; questi, se pertinenti, prevalgono o limitano l’operatività dei sistemi nazionali secondo le regole di transizione previste.
Certificazione dei portafogli europei di identità digitale
Il regolamento istituisce un quadro comune per la certificazione dei portafogli europei di identità digitale, in attuazione dell’articolo 5 quater del regolamento (UE) n. 910/2014. La finalità dichiarata è garantire un livello elevato e omogeneo di sicurezza, fiducia, interoperabilità e protezione dei dati, evitando la frammentazione del mercato interno e allineando il sistema agli sviluppi tecnologici e alla futura evoluzione della normazione e della ciberresilienza.
Contesto normativo e principi di fondo
Il testo si coordina con il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, con la direttiva 2002/58/CE per ogni trattamento di dati personali. Fa inoltre ampio rinvio al regolamento (UE) 2019/881 sulla cibersicurezza, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 sui livelli di garanzia dell’identificazione elettronica, al regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 sull’EUCC, al regolamento (UE) 2024/1183 e alla raccomandazione (UE) 2021/946. Il sistema è impostato in modo modulare: i requisiti nazionali devono poter fare ricorso, se disponibili e pertinenti, a sistemi di certificazione già esistenti e a norme tecniche europee, internazionali o nazionali.
Ambito oggettivo della certificazione
L’oggetto della certificazione riguarda la fornitura e il funzionamento delle soluzioni di portafoglio e dei regimi di identificazione elettronica nel cui contesto esse sono rese disponibili. Sono inclusi i componenti software, le configurazioni e, quando forniti dalla soluzione di portafoglio, anche i componenti e le piattaforme hardware necessari; sono inoltre compresi i processi di onboarding, gestione e manutenzione. L’articolo 3 precisa che ciascun sistema nazionale deve descrivere l’architettura specifica coperta e, se copre più architetture, prevedere un profilo distinto per ciascuna.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’applicazione pratica del regolamento. In particolare, la "soluzione di portafoglio" è intesa come combinazione di software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni, mentre il "portafoglio" opera attraverso un’"istanza di portafoglio", una "applicazione crittografica sicura per il portafoglio" (WSCA) e un "dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio" (WSCD). Rilevanti anche il "registro dei rischi", le "risorse critiche", l’"oggetto della certificazione" e la nozione di "incidente" rinviata alla direttiva (UE) 2022/2555.
Struttura dei sistemi nazionali di certificazione
Gli Stati membri devono assegnare un titolare del sistema a ciascun sistema nazionale di certificazione. Quest’ultimo è chiamato a elaborare e mantenere il sistema, disciplinarne le attività, monitorarne l’attuazione e informare il gruppo di cooperazione sulle revisioni. Il titolare può subappaltare attività, ma resta responsabile delle funzioni affidate a terzi.
Registro dei rischi e valutazione dei rischi
Uno degli assi portanti del regolamento è il registro dei rischi dell’allegato I, che elenca rischi di alto livello, rischi di sistema, minacce tecniche e scenari di minaccia specifici per i portafogli. I sistemi nazionali di certificazione devono trattare tali rischi mediante requisiti di sicurezza e, per ciascuna architettura specifica, i fornitori devono integrare la valutazione di rischio del sistema con rischi e minacce propri della loro attuazione. Il registro deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il gruppo di cooperazione.
Requisiti di sicurezza e ambiente operativo
I sistemi nazionali devono fissare requisiti funzionali e di cibersicurezza coerenti con il livello di garanzia elevato richiesto per i portafogli. Il regolamento insiste sul fatto che la sicurezza va valutata sull’intera soluzione, ma anche sui suoi componenti; alcuni componenti possono essere certificati a un livello inferiore solo se ciò è giustificato e non riduce il livello complessivo richiesto. Per i componenti hardware e le piattaforme su cui girano i componenti software, quando non forniti dal fornitore del portafoglio, il sistema nazionale deve formulare ipotesi da verificare tramite attività di valutazione.
Gestione di incidenti, vulnerabilità e disclosure
L’articolo 5 impone al titolare del certificato obblighi puntuali di notifica di violazioni, compromissioni, vulnerabilità e modifiche che possano incidere sulla conformità. Devono essere adottate politiche e procedure di gestione delle vulnerabilità, incluse quelle conformi alla norma EN ISO/IEC 30111:2019 e, per quanto applicabile, al regolamento sulla ciberresilienza. La relazione sull’analisi dell’impatto delle vulnerabilità deve descrivere impatto, rischi, rimedi possibili e modalità di rimedio. Inoltre, le vulnerabilità pubblicamente note e sanate devono essere divulgate e registrate negli archivi online richiamati dall’allegato V.
Ruolo degli organismi di certificazione
Gli organismi di certificazione devono essere accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e della norma EN ISO/IEC 17065:2012, con specifici requisiti di competenza su architetture, minacce, soluzioni di sicurezza e sistema nazionale applicabile. Essi svolgono attività di vigilanza, devono notificare rilascio, sospensione e annullamento dei certificati all’organismo di vigilanza competente e possono subappaltare solo nel rispetto delle garanzie previste dal regolamento.
Valutazione della conformità e contenuto delle prove
L’articolo 13 elenca le attività di valutazione: audit dell’attuazione, prove funzionali, valutazione dei processi di manutenzione, analisi della dipendenza, valutazione delle vulnerabilità e analisi dell’evoluzione delle minacce. L’allegato IV dettaglia in modo molto tecnico le attività specifiche per WSCD, WSCA, dispositivi dell’utente finale, istanza di portafoglio, servizi/processi e servizi TIC. L’allegato II, invece, stabilisce i criteri per valutare l’accettabilità delle informazioni di garanzia provenienti da sistemi quali EUCC, EUCS, SOG-IS, EN 17640, ISO/IEC 27001, SOC 2 e altri sistemi pertinenti.
Certificazione, attestazione e trasparenza
L’articolo 14 impone il rilascio di un certificato di conformità con contenuti minimi dettagliati nell’allegato VII. La relazione pubblica di certificazione e la relazione di valutazione della certificazione devono contenere elementi essenziali sulla soluzione, sui risultati delle prove, sui requisiti soddisfatti e sulle eventuali non conformità, come indicato nell’allegato VIII. In parallelo, l’allegato V impone la pubblicazione di informazioni di sicurezza essenziali, tra cui limitazioni d’uso, indicazioni per l’uso sicuro, periodo di supporto alla sicurezza, contatti per la segnalazione di vulnerabilità e collegamenti agli archivi di vulnerabilità.
Sorveglianza, ricertificazione e gestione delle modifiche
Il ciclo di certificazione non è statico: l’articolo 18 richiede valutazioni periodiche, la ricertificazione prima della scadenza del certificato e un processo di gestione delle modifiche della soluzione di portafoglio. L’allegato IX propone un ciclo quadriennale di riferimento con sorveglianza annuale e valutazione delle vulnerabilità almeno biennale, precisando che la validità del certificato non può superare cinque anni. Le valutazioni speciali sono previste in caso di modifiche significative o mutamenti del panorama delle minacce.
Reclami, ricorsi, registrazioni e riservatezza
Il regolamento richiede procedure efficaci per reclami e ricorsi, con comunicazione dello stato del procedimento e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli organismi di certificazione e i titolari dei certificati devono conservare in modo sicuro le registrazioni rilevanti per almeno cinque anni dopo annullamento o scadenza, salvo termini maggiori previsti dal diritto UE o nazionale. Tutti i soggetti che accedono alle informazioni nel sistema devono inoltre proteggere segreti commerciali, dati riservati e proprietà intellettuale.
Transizione e applicazione temporale
Il regolamento prevede un riesame quando sarà adottato il primo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le soluzioni di portafoglio. Quanto all’efficacia, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e definizioni
L’articolo 1 stabilisce norme di riferimento, specifiche e procedure per un quadro solido di certificazione dei portafogli, da aggiornare periodicamente in funzione degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto nell’ambito della raccomandazione (UE) 2021/946. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave: soluzione di portafoglio, titolare del sistema, oggetto della certificazione, WSCA, istanza di portafoglio, WSCD, registro dei rischi, fornitore del portafoglio, organismo di certificazione, unità di portafoglio, risorse critiche, utente del portafoglio, incidente e politica di divulgazione incorporata.
Istituzione dei sistemi nazionali di certificazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di assegnare un titolare del sistema a ciascun sistema nazionale di certificazione. L’oggetto della certificazione comprende fornitura e funzionamento delle soluzioni di portafoglio e del relativo regime di identificazione elettronica, includendo software, componenti e piattaforme hardware, e i processi di supporto alla fornitura e all’operatività, compresa la procedura di onboarding. Ogni sistema deve descrivere l’architettura specifica coperta e, se vi sono più architetture, prevedere un profilo per ciascuna.
Requisiti generali, fonti di prova e marchio di conformità
L’articolo 4 prevede che i sistemi nazionali coprano requisiti funzionali, di cibersicurezza e di protezione dei dati, facendo ricorso, se disponibili e applicabili, ai sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, incluso EUCC, e ad altri sistemi, norme e specifiche tecniche pertinenti. Solo i fornitori legittimati ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 possono ottenere certificati; il solo marchio di conformità ammesso è il marchio di fiducia UE per i portafogli. I fornitori devono richiamare il regolamento (UE) n. 910/2014 e il presente regolamento quando menzionano il sistema, completare la valutazione dei rischi specifica di attuazione e prevedere responsabilità e azioni legali in caso di uso fraudolento della certificazione.
Gestione di incidenti, vulnerabilità e divulgazione
L’articolo 5 impone notifiche senza indebito ritardo all’organismo di certificazione in caso di violazioni o compromissioni che incidano sulla conformità, nonché politiche e procedure di gestione delle vulnerabilità conformi anche alla norma EN ISO/IEC 30111:2019 e al regolamento sulla ciberresilienza, se applicabile. Il titolare del certificato deve notificare vulnerabilità e modifiche rilevanti, predisporre una relazione sull’impatto delle vulnerabilità per quelle che colpiscono i componenti software e divulgare e registrare le vulnerabilità pubblicamente note e sanate negli archivi online di cui all’allegato V. I sistemi devono inoltre prevedere obblighi di divulgazione delle vulnerabilità e soglie di notifica agli organismi di certificazione.
Mantenimento e aggiornamento dei sistemi nazionali
L’articolo 6 richiede un riesame periodico del funzionamento dei sistemi nazionali di certificazione e disciplina il loro mantenimento. Devono essere previste regole di governance, scadenze per il rilascio dei certificati in caso di aggiornamento dei sistemi, monitoraggio dei documenti di riferimento e delle transizioni, nonché un processo per garantire la copertura dei rischi e delle minacce più recenti del registro dei rischi. È inoltre richiesto che i prodotti attualmente certificati siano rivalutati entro un determinato periodo dopo revisioni o nuove specifiche.
Compiti e responsabilità dei titolari dei sistemi
L’articolo 7 consente il subappalto, ma mantiene in capo al titolare del sistema la responsabilità delle attività affidate a terzi. Il titolare deve svolgere attività di monitoraggio basate su informazioni degli organismi di certificazione, degli organismi di accreditamento, delle autorità di vigilanza e su reclami e ricorsi. Deve inoltre informare il gruppo di cooperazione sulle revisioni dei sistemi nazionali, fornendo elementi utili per raccomandazioni e pareri.
Requisiti per i fornitori di soluzioni di portafoglio e regimi di identificazione elettronica
L’articolo 8 stabilisce requisiti di cibersicurezza basati sulla valutazione dei rischi di ciascuna architettura e sull’obiettivo di resistenza nei confronti di aggressori con potenziale di attacco elevato. I sistemi devono includere criteri su gestione del rischio, gestione delle modifiche e delle vulnerabilità, gestione delle risorse umane, requisiti dell’ambiente operativo e meccanismi per garantire l’uso di versioni certificate. Il richiedente deve fornire un set ampio di prove, incluse informazioni sull’architettura, controlli e livelli di garanzia, mappature, giustificazioni, informazioni dell’allegato V e un elenco di certificati o altre informazioni di garanzia usate come prova.
Accreditamento, subappalto e vigilanza degli organismi di certificazione
L’articolo 9 subordina l’accreditamento degli organismi di certificazione alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 e a specifici requisiti di competenza su architetture, minacce, soluzioni di sicurezza e sistema nazionale applicabile. L’articolo 10 disciplina il subappalto delle attività di valutazione, imponendo requisiti ai subappaltatori e la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’articolo 11 impone la notifica all’organismo di vigilanza del rilascio, della sospensione e dell’annullamento dei certificati.
Sospensione e annullamento dei certificati
L’articolo 12 prevede la sospensione senza ritardo quando una violazione o compromissione incide sulla conformità, e l’annullamento se la compromissione non è tempestivamente sanata. L’annullamento è obbligatorio anche quando una vulnerabilità non è risolta in modo proporzionato alla sua gravità e al suo impatto, secondo il regolamento (UE) n. 910/2014.
Attività di valutazione, attestazione e ricorsi
L’articolo 13 dettaglia i metodi di valutazione: audit dell’attuazione, collaudi funzionali, valutazione dei processi di manutenzione, analisi della dipendenza, valutazione delle vulnerabilità e considerazione dell’evoluzione delle minacce. L’articolo 14 disciplina l’attestazione e il contenuto del certificato di conformità e della relazione pubblica di certificazione; la relazione di valutazione può essere resa disponibile al gruppo di cooperazione e alla Commissione. L’articolo 15 impone procedure efficaci per reclami e ricorsi, con indicazione sullo stato del procedimento, sulla decisione e sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
Sorveglianza, non conformità e ciclo di certificazione
Gli articoli 16 e 17 disciplinano la sorveglianza sui processi e sulla conformità delle soluzioni certificate, nonché le conseguenze della non conformità: misure correttive, informazione alle autorità competenti, sospensione, ripristino e annullamento. L’articolo 18 regola il ciclo di certificazione: valutazioni periodiche, ricertificazione su richiesta prima della scadenza, gestione delle modifiche, valutazioni speciali e regole per l’annullamento. L’allegato IX descrive un ciclo quadriennale di riferimento e ricorda che la validità non può superare cinque anni.
Conservazione delle registrazioni e protezione delle informazioni
L’articolo 19 impone la conservazione sicura delle registrazioni da parte degli organismi di certificazione e dei titolari del certificato per almeno cinque anni dopo annullamento o scadenza, salvo termini più lunghi previsti dal diritto UE o nazionale. L’articolo 20 impone a chiunque abbia accesso alle informazioni nel sistema di proteggere segreti commerciali, informazioni riservate e diritti di proprietà intellettuale mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Transizione, riesame ed entrata in vigore
L’articolo 21 prevede il riesame del regolamento all’adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le soluzioni di portafoglio, per tenere conto del suo contributo alla certificazione complessiva. L’articolo 22 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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