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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3001

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2025 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R3001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 concede per l’anno 2025 un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La misura si fonda sugli accordi UE-Norvegia e sulla constatazione che, al 31 ottobre 2024, il contingente tariffario 2024 non era stato esaurito. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025 le merci indicate nell’allegato possono quindi essere importate senza dazi, nel rispetto delle regole di origine applicabili.

Concessione per il 2025 di accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato del regolamento, classificate in specifici codici NC/TARIC relativi ad alcune bevande non alcoliche e prodotti affini ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regime vale per le importazioni nell’Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025 e riguarda l’esenzione da dazi doganali; restano applicabili le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Il regolamento non disciplina altre merci né altri Paesi, e si inserisce nel quadro degli accordi UE-Norvegia richiamati in premessa.

Accesso illimitato in franchigia doganale per talune merci norvegesi nel 2025

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 disciplina il trattamento doganale applicabile nel 2025 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La misura si colloca nel quadro del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale UE-Norvegia e del protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come modificati dagli atti richiamati in premessa, e tiene conto della disciplina specifica prevista dall’accordo in forma di scambio di lettere relativa a tali prodotti.

Contesto normativo e ratio della misura

I considerando precisano che per alcune bevande non alcoliche e prodotti analoghi il protocollo n. 3 dell’accordo SEE prevede, in linea generale, un dazio pari a zero. Tuttavia, l’accordo in forma di scambio di lettere sospende temporaneamente il regime di franchigia previsto dal protocollo n. 2, consentendo importazioni in franchigia solo entro un contingente esente da dazi; oltre tale limite, le importazioni sono soggette a dazio. Lo stesso accordo stabilisce che, se il contingente non è esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente, i prodotti beneficiano di accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno successivo.

Poiché dai dati trasmessi alla Commissione risulta che al 31 ottobre 2024 il contingente annuale per il 2024, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2742, non era esaurito, la Commissione dispone l’accesso illimitato in franchigia per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2025. Ne deriva che per il 2025 non si applica la sospensione temporanea del regime di franchigia prevista dall’accordo.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato. Le voci interessate comprendono, in particolare:

  • acque, comprese acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti (NC 2202 10 00);
  • birra non alcolica contenente zucchero (ex 2202 91 00, TARIC 10);
  • bevande a base di soia con contenuto proteico almeno pari al 2,8% in peso contenenti zucchero, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 né materie grasse provenienti da tali voci (ex 2202 99 11, TARIC 11 e 19);
  • bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8% in peso e bevande a base di frutta a guscio, cereali o semi, contenenti zucchero (ex 2202 99 15, TARIC 11 e 19);
  • altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (ex 2202 99 19, TARIC 11 e 19).

L’accesso in franchigia riguarda le importazioni nell’Unione e presuppone il rispetto delle regole di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio.

Regime doganale e condizioni operative

La disciplina introdotta è di natura esclusivamente tariffaria: per il periodo indicato le merci interessate entrano nell’Unione senza applicazione di dazi doganali e senza limiti quantitativi, a condizione che siano originarie della Norvegia e che siano rispettate le norme di origine applicabili. Il regolamento non introduce ulteriori formalità sostanziali o procedurali, ma opera come misura di esecuzione collegata agli accordi internazionali già vigenti.

Decorrenza, efficacia e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente o comunque a decorrere dal 1o gennaio 2025, in modo da coprire l’intero anno civile. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Concessione dell’accesso in franchigia doganale per il 2025

L’articolo 1, paragrafo 1, riconosce dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025 un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato.

Regole di origine applicabili

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che alle merci elencate si applicano le norme di origine previste dal protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Presupposto della misura e rapporto con il contingente tariffario

Nei considerando si chiarisce che il regime di franchigia temporaneamente sospeso dall’accordo in forma di scambio di lettere si applica solo entro un contingente esente da dazi; poiché il contingente 2024 non risultava esaurito al 31 ottobre 2024, per il 2025 viene concesso l’accesso illimitato in franchigia doganale, senza applicazione della sospensione temporanea.

Ambito merceologico dell’allegato

L’allegato individua le merci ammesse, con codici NC e TARIC, tra cui: acque con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti (NC 2202 10 00); birra non alcolica contenente zucchero (ex 2202 91 00, TARIC 10); bevande a base di soia e altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (ex 2202 99 11, 15, 19 con specifiche sottovoci TARIC), purché originarie della Norvegia.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeaccordi internazionaliagricolturaregimi tariffari

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