Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2979

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale

Normativa europea32024R2979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa le specifiche tecniche e funzionali minime per garantire integrità, autenticità, sicurezza e interoperabilità dei portafogli europei di identità digitale. Disciplina la struttura dei portafogli, la protezione delle risorse critiche, la revoca e validità degli attestati, i formati supportati per dati e attestati, le registrazioni delle transazioni, la divulgazione selettiva, le firme elettroniche qualificate e la generazione di pseudonimi. Il testo è complementare agli altri regolamenti di esecuzione adottati in parallelo per protocolli/interfacce, dati di identificazione personale e notifiche alla Commissione.

Stabilisce i requisiti di integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale, inclusi sicurezza, autenticità, registrazioni, firme, portabilità e pseudonimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai portafogli europei di identità digitale (portafogli), alle relative soluzioni di portafoglio, unità di portafoglio, istanze di portafoglio, applicazioni crittografiche sicure, dispositivi crittografici sicuri, fornitori di portafogli, fornitori di dati di identificazione personale, parti facenti affidamento sul portafoglio e fornitori di certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio. L’ambito è funzionale all’ecosistema di identità digitale dell’Unione e riguarda l’uso da parte di persone fisiche e giuridiche nell’interazione digitale con servizi pubblici e privati. Il regolamento si applica nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, e tiene conto del GDPR; per le attività di trattamento di dati personali si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE. Le disposizioni entrano in applicazione secondo l’articolo 15 dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (ventesimo giorno successivo).

Integrità e funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 completa il quadro del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, fissando requisiti tecnici e funzionali minimi per i portafogli europei di identità digitale. La finalità è assicurare un ecosistema interoperabile, sicuro e rispettoso della protezione dei dati, coerente con l’architettura e il quadro di riferimento elaborati a livello UE e con la raccomandazione (UE) 2021/946.

Inquadramento generale e rapporti con altri atti

Il regolamento si colloca in un pacchetto di quattro regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione in materia di portafogli europei di identità digitale, insieme a quelli su protocolli e interfacce, dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi, e notifiche alla Commissione. Per il trattamento di dati personali restano applicabili il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE; inoltre, la Commissione si riserva la possibilità di riesaminare e aggiornare il testo per mantenerlo allineato agli sviluppi tecnologici e alle migliori pratiche.

Definizioni e architettura del portafoglio

Il testo distingue tra soluzione di portafoglio, unità di portafoglio e istanza di portafoglio. La soluzione di portafoglio è l’insieme complessivo di software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni forniti dal fornitore; l’unità di portafoglio è la configurazione riferita al singolo utente; l’istanza di portafoglio è l’applicazione con cui l’utente interagisce direttamente. Sono inoltre definiti i concetti di applicazione crittografica sicura, dispositivo crittografico sicuro, risorse critiche, attestato di unità di portafoglio, politica di divulgazione incorporata e parte facente affidamento sul portafoglio.

Integrità, autenticazione e protezione delle risorse critiche

Le unità di portafoglio non possono eseguire le funzionalità previste dall’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014 prima dell’autenticazione dell’utente, salvo l’autenticazione necessaria per accedere al portafoglio. Per ogni unità deve essere apposto almeno un attestato di unità di portafoglio conforme ai requisiti del regolamento, firmato o sigillato con un certificato basato su un certificato presente nell’elenco di fiducia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980.

Le istanze di portafoglio devono impiegare almeno un dispositivo crittografico sicuro per la gestione delle risorse critiche e garantire la sicurezza delle comunicazioni con le applicazioni crittografiche sicure. Quando le risorse critiche si riferiscono all’identificazione elettronica ad alto livello di garanzia, si applicano anche i requisiti tecnici del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.

Funzioni minime delle applicazioni crittografiche sicure

Le applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio devono poter operare solo dopo l’autenticazione riuscita dell’utente nei casi in cui trattino risorse critiche diverse da quelle necessarie per l’autenticazione stessa. Esse devono essere in grado di generare nuove chiavi, cancellare in sicurezza risorse critiche, produrre prova del possesso di chiavi private e proteggere le chiavi private per tutta la loro durata. Se tali applicazioni sono fornite su elemento sicuro integrato, la soluzione deve basarsi sulle specifiche tecniche dell’allegato I o su specifiche equivalenti.

Autenticità, validità e revoca dell’unità di portafoglio

Ogni unità di portafoglio deve contenere attestati di unità di portafoglio con chiavi pubbliche, mentre le corrispondenti chiavi private devono essere protette da un dispositivo crittografico sicuro. I fornitori devono informare gli utenti sui loro diritti e obblighi, mettere a disposizione meccanismi indipendenti dall’unità per l’identificazione e l’autenticazione sicure e garantire il diritto dell’utente di chiedere la revoca degli attestati.

La revoca spetta esclusivamente al fornitore del portafoglio che ha rilasciato l’unità. Il fornitore deve adottare una politica pubblicamente disponibile che indichi condizioni e tempistiche di revoca, informare l’utente entro 24 ore dalla revoca con un messaggio conciso, accessibile e in linguaggio semplice, specificando anche il motivo e le conseguenze, e rendere pubblicamente disponibile lo stato di validità dell’attestato con modalità riservate e con indicazione della sua ubicazione nell’attestato.

Formati, registrazioni e divulgazione incorporata

Le soluzioni di portafoglio devono supportare i formati per dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi elencati nell’allegato II, in particolare ISO/IEC 18013-5:2021 e Verifiable Credentials Data Model 1.1 del W3C.

Le istanze di portafoglio devono registrare tutte le transazioni con parti facenti affidamento e con altre unità di portafoglio, anche se non concluse, comprese le operazioni di firma e sigillo. Le registrazioni devono contenere almeno la data e l’ora, i dati identificativi della controparte e dello Stato membro di stabilimento, il tipo di dati richiesti o presentati e, per le transazioni non completate, il motivo del mancato completamento. Le registrazioni devono essere protette in termini di integrità, autenticità e riservatezza, essere accessibili al fornitore solo ove necessario e previo consenso esplicito dell’utente, restare accessibili per il tempo richiesto dal diritto UE o nazionale ed essere esportabili dall’utente. Devono inoltre essere registrate le segnalazioni inviate dall’utente alle autorità di protezione dei dati tramite il portafoglio.

Quanto alla divulgazione incorporata, gli attestati elettronici di attributi devono poter essere trattati secondo le politiche comuni dell’allegato III. L’istanza deve elaborare la politica insieme ai dati ricevuti, verificare che la parte facente affidamento soddisfi i requisiti della politica e informare l’utente sull’esito della verifica.

Firme e sigilli elettronici qualificati

Il regolamento impone che gli utenti possano ricevere certificati qualificati per firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati collegati a dispositivi di creazione locali, esterni o remoti rispetto all’istanza di portafoglio. Le soluzioni devono potersi interfacciare in modo sicuro con tali dispositivi. Per le persone fisiche deve essere assicurato, almeno per finalità non professionali, l’accesso gratuito ad applicazioni di creazione di firme che consentano firme elettroniche qualificate gratuite.

Le applicazioni per la creazione di firme possono essere fornite da portafogli, prestatori di servizi fiduciari o parti facenti affidamento. Devono permettere la firma o il sigillo di dati dell’utente o della parte affidante, supportare almeno i formati obbligatori dell’allegato IV e informare l’utente dell’esito del processo. Possono essere integrate nell’istanza di portafoglio o esterne; se integrate e collegate a dispositivi qualificati remoti, devono supportare l’interfaccia di programmazione indicata nell’allegato IV, corrispondente alla specifica Cloud Signature Consortium (CSC) v2.0.

Portabilità dei dati e pseudonimi

Laddove tecnicamente fattibile e fatta eccezione per le risorse critiche, le unità di portafoglio devono supportare esportazione sicura e portabilità dei dati personali per consentire la migrazione a un’altra soluzione di portafoglio, mantenendo un livello di garanzia elevato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502. Il testo incoraggia implicitamente anche l’uso di tali soluzioni per backup e recupero, in quanto collegato alla portabilità.

Le unità di portafoglio devono inoltre supportare la generazione di pseudonimi conformemente all’allegato V, che richiama Web Authentication – Level 2 del W3C. Devono anche saper generare, su richiesta di una parte facente affidamento, uno pseudonimo specifico e unico per quella parte, da fornire da solo o insieme ai dati o attestati richiesti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e aggiornamento tecnico

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: norme su integrità e funzionalità di base dei portafogli, da aggiornare periodicamente in funzione degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro basato sulla raccomandazione (UE) 2021/946, in particolare architettura e quadro di riferimento.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce i concetti fondamentali: applicazione crittografica sicura, unità di portafoglio, risorse critiche, fornitore di dati di identificazione personale, utente del portafoglio, parte facente affidamento, fornitore del portafoglio, attestato di unità di portafoglio, politica di divulgazione incorporata, istanza di portafoglio, soluzione di portafoglio, dispositivo crittografico sicuro, operazione crittografica del portafoglio, certificato di accesso della parte facente affidamento e relativo fornitore.

Integrità dell’unità di portafoglio

L’articolo 3 impone che l’unità di portafoglio non esegua funzionalità dell’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014 prima dell’autenticazione riuscita dell’utente, salvo l’autenticazione per accedere all’unità stessa. Inoltre, per ogni unità di portafoglio, il fornitore deve apporre firma o sigillo su almeno un attestato di unità di portafoglio conforme all’articolo 6, usando un certificato basato su un certificato presente nell’elenco di fiducia del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980.

Protezione delle istanze e delle applicazioni crittografiche

L’articolo 4 richiede che le istanze di portafoglio utilizzino almeno un dispositivo crittografico sicuro per gestire le risorse critiche e che sia garantita l’integrità, autenticità e riservatezza delle comunicazioni con le applicazioni crittografiche sicure. Se le risorse critiche riguardano un’identificazione elettronica ad alto livello di garanzia, si applicano i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.

Funzioni minime delle applicazioni crittografiche sicure

L’articolo 5 stabilisce che tali applicazioni possono eseguire operazioni crittografiche su risorse critiche solo dopo autenticazione riuscita dell’utente; devono poter generare chiavi nuove, cancellare in modo sicuro risorse critiche, generare prova del possesso di chiavi private, proteggere le chiavi private e, per l’alta garanzia, soddisfare i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502. Se fornite su elemento sicuro integrato, la soluzione deve basarsi sulle specifiche dell’allegato I o equivalenti.

Autenticità e validità dell’unità di portafoglio

L’articolo 6 impone che ciascuna unità di portafoglio contenga attestati di unità di portafoglio con chiavi pubbliche e chiavi private protette da dispositivo sicuro. I fornitori devono informare gli utenti sui diritti e obblighi, fornire meccanismi indipendenti dall’unità per identificazione/autenticazione sicura e garantire il diritto dell’utente di chiedere la revoca degli attestati tramite tali meccanismi.

Revoca e informativa agli utenti

L’articolo 7 riserva ai soli fornitori di portafogli la revoca degli attestati relativi alle unità da essi fornite. Essi devono pubblicare una politica sulle condizioni e tempistiche di revoca, informare l’utente entro 24 ore dalla revoca con indicazione di motivo e conseguenze, e rendere pubblicamente disponibile lo stato di validità dell’attestato in modo riservato, indicando dove tali informazioni siano reperibili nell’attestato.

Formati supportati per dati di identificazione personale e attestati di attributi

L’articolo 8 impone che le soluzioni di portafoglio supportino dati e attestati rilasciati secondo le norme dell’allegato II, che includono ISO/IEC 18013-5:2021 e il Verifiable Credentials Data Model 1.1 del W3C.

Registrazioni delle transazioni

L’articolo 9 richiede la registrazione, da parte delle istanze di portafoglio, di tutte le transazioni con parti facenti affidamento e altre unità di portafoglio, anche se non concluse, comprese firme e sigilli elettronici. Le registrazioni devono includere almeno data e ora, dati identificativi della controparte e dello Stato membro di stabilimento, tipo di dati richiesti/presentati e, per le transazioni non completate, il motivo. Devono inoltre registrarsi le segnalazioni inviate dall’utente alle autorità di protezione dei dati. Le informazioni sono accessibili al fornitore solo se necessario per i servizi di portafoglio e previo consenso esplicito dell’utente; restano accessibili per il tempo richiesto dal diritto UE o nazionale; l’utente deve poter esportare le informazioni registrate.

Divulgazione incorporata negli attestati

L’articolo 10 impone il supporto degli attestati elettronici di attributi con politiche di divulgazione incorporata comuni dell’allegato III. Le istanze di portafoglio devono elaborare tali politiche insieme ai dati ricevuti dalla parte facente affidamento e verificare che quest’ultima soddisfi i requisiti della politica, informando l’utente sull’esito.

Firme e sigilli elettronici qualificati

L’articolo 11 garantisce che gli utenti possano ricevere certificati qualificati per firme o sigilli qualificati collegati a dispositivi di creazione locali, esterni o remoti rispetto all’istanza di portafoglio. Le soluzioni devono potersi interfacciare in sicurezza con tali dispositivi. Le persone fisiche devono inoltre disporre, almeno per fini non professionali, di accesso gratuito ad applicazioni per creare firme elettroniche qualificate gratuite.

Applicazioni per la creazione di firme

L’articolo 12 consente che tali applicazioni siano fornite da fornitori di portafogli, prestatori di servizi fiduciari o parti facenti affidamento. Devono poter firmare o sigillare dati dell’utente o della parte affidante, creare firme o sigilli almeno nei formati obbligatori dell’allegato IV e informare l’utente dell’esito. Possono essere integrate nell’istanza di portafoglio o esterne; se usano dispositivi qualificati remoti e sono integrate, devono supportare l’API indicata nell’allegato IV.

Esportazione e portabilità dei dati

L’articolo 13 prevede che, ove tecnicamente fattibile e salvo risorse critiche, le unità di portafoglio supportino esportazione sicura e portabilità dei dati personali per migrare verso un’altra soluzione di portafoglio, con livello di garanzia elevato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.

Pseudonimi

L’articolo 14 impone il supporto alla generazione di pseudonimi secondo le specifiche dell’allegato V. Le unità di portafoglio devono anche generare, su richiesta della parte facente affidamento, uno pseudonimo specifico e unico per quella parte, fornendolo da solo o insieme ad altri dati o attestati richiesti.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 15 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieidentità digitaleservizi fiduciariprotezione dei datisicurezza informaticainteroperabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.