Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2982

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i protocolli e le interfacce che devono essere supportati dal quadro europeo di identità digitale

Normativa europea32024R2982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce i protocolli e le interfacce minime che i portafogli europei di identità digitale devono supportare per rendere possibile il rilascio e la presentazione di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi, nonché la gestione di richieste di cancellazione e di segnalazioni alle autorità di controllo. Le norme sono pensate per assicurare interoperabilità, autenticazione reciproca, minimizzazione dei dati e tutela della vita privata. Il testo si fonda sulle specifiche elaborate nell’ambito della raccomandazione (UE) 2021/946 e rinvia ad altri regolamenti di esecuzione del pacchetto eIDAS 2.0, in particolare quelli su integrità e funzionalità di base dei portafogli e su dati di identificazione personale e attestati di attributi.

Stabilisce le modalità tecniche di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda i protocolli e le interfacce che devono essere supportati dai portafogli europei di identità digitale.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di portafogli europei di identità digitale e alle soluzioni di portafoglio, con riferimento alle interazioni tra unità di portafoglio, parti facenti affidamento sul portafoglio, fornitori di dati di identificazione personale, fornitori di attestati elettronici di attributi e autorità di controllo competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Riguarda il rilascio, la presentazione, la cancellazione dei dati e la segnalazione alle autorità, sia in scenari remoti sia, ove opportuno, di prossimità; si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano fermi il GDPR e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE per i trattamenti di dati personali; il regolamento richiama inoltre l’allineamento periodico agli sviluppi tecnologici e alla raccomandazione (UE) 2021/946.

Protocolli e interfacce dei portafogli europei di identità digitale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 completa il quadro eIDAS 2.0 definendo i requisiti tecnici che le soluzioni di portafoglio devono rispettare per interagire con parti facenti affidamento, fornitori di attributi e autorità di controllo. La logica sottostante è quella dell’interoperabilità armonizzata nell’Unione, unita a forti garanzie di autenticazione reciproca, minimizzazione dei dati e protezione della vita privata. Il testo si coordina con la raccomandazione (UE) 2021/946 e con gli altri regolamenti di esecuzione del pacchetto sui portafogli europei di identità digitale.

Contesto normativo e coordinamento con altri atti

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, che istituisce il quadro europeo relativo a un’identità digitale. I considerando chiariscono che il presente atto si inserisce in un pacchetto di quattro regolamenti di esecuzione: il presente sui protocolli e interfacce, il regolamento (UE) 2024/2979 sull’integrità e le funzionalità di base, il regolamento (UE) 2024/2977 sui dati di identificazione personale e sugli attestati elettronici di attributi, e il regolamento (UE) 2024/2980 sulle notifiche alla Commissione. Per i trattamenti di dati personali restano applicabili il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE; inoltre è richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Ambito materiale

L’articolo 1 delimita l’ambito alle regole sui protocolli e sulle interfacce per quattro funzioni essenziali: rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi; presentazione di attributi; richieste di cancellazione dei dati personali; segnalazioni alle autorità di controllo. Le specifiche devono essere aggiornate periodicamente per riflettere gli sviluppi tecnologici, la normazione e il lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce definizioni operative fondamentali per l’interpretazione del testo. In particolare, vengono precisati i concetti di soluzione di portafoglio e di unità di portafoglio, nonché le figure del fornitore del portafoglio, dell’utente del portafoglio e della parte facente affidamento sul portafoglio. Vengono inoltre definiti i certificati di accesso della parte facente affidamento, gli attestati di unità di portafoglio, i certificati di registrazione della parte facente affidamento, le politiche di divulgazione incorporate e i meccanismi di associazione crittografica, che sono centrali per la sicurezza e la verificabilità delle interazioni.

Requisiti generali di sicurezza e tutela della vita privata

L’articolo 3 impone che le unità di portafoglio autentichino e convalidino i certificati e gli attestati pertinenti quando interagiscono con parti facenti affidamento o con altre unità di portafoglio. Prima di presentare attributi, l’unità deve verificare l’identità dell’utente, l’applicazione delle politiche di divulgazione incorporate e l’approvazione, almeno parziale, dell’utente. Il regolamento richiede inoltre che gli utenti possano visualizzare le informazioni rilevanti contenute nei certificati e negli attestati, nonché gli attributi che vengono loro richiesti di presentare. In chiave privacy by design, devono essere previste tecniche che impediscano la collegabilità tra transazioni quando non sia necessaria l’identificazione dell’utente.

Rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi

L’articolo 4 stabilisce che le soluzioni di portafoglio debbano supportare protocolli e interfacce per ricevere dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi. Il rilascio è ammesso solo verso soggetti dotati di un certificato autentico e valido di accesso della parte facente affidamento, e solo se tali soggetti rientrano in una delle categorie espressamente previste: fornitore di dati di identificazione personale, fornitore di attestati qualificati, fornitore di attestati emessi da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o suo conto, oppure fornitore di attestati non qualificati. Se il rilascio è disponibile in più formati, l’unità di portafoglio deve richiederlo in tutti i formati previsti dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979. Le soluzioni devono inoltre consentire la verifica, da parte del fornitore, del rilascio, della consegna e dell’attivazione secondo il livello di garanzia elevato del regolamento (UE) 2015/1502, e devono verificare l’autenticità e validità dei dati ricevuti.

Presentazione degli attributi

L’articolo 5 disciplina la presentazione degli attributi alle parti facenti affidamento, a distanza e, se opportuno, in prossimità. Le soluzioni di portafoglio devono supportare i protocolli e le interfacce conformi alle norme dell’allegato, che richiamano gli standard ISO/IEC 18013-5:2021 e ISO/IEC TS 18013-7:2024. Le unità di portafoglio devono rispondere solo a richieste autenticate e convalidate, devono supportare la prova del possesso delle chiavi private corrispondenti alle chiavi pubbliche impiegate nelle associazioni crittografiche e devono consentire la divulgazione selettiva degli attributi. Le stesse regole si applicano, mutatis mutandis, alle interazioni tra due unità di portafoglio in prossimità.

Cancellazione dei dati e segnalazioni alle autorità di controllo

L’articolo 6 rafforza il diritto dell’utente a chiedere la cancellazione dei dati personali alle parti facenti affidamento con cui ha interagito tramite il portafoglio, in coerenza con l’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. L’unità di portafoglio deve consentire all’utente di selezionare i destinatari della richiesta e di consultare le richieste già inviate. L’articolo 7, invece, impone il supporto di meccanismi di segnalazione alle autorità di controllo GDPR di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679. Le segnalazioni devono essere facilmente effettuabili, motivate dall’utente e corredate, se necessario, da informazioni utili all’identificazione della parte facente affidamento e da dichiarazioni in formato leggibile meccanicamente. L’attuazione concreta deve rispettare le norme procedurali nazionali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In pratica, per gli operatori rilevanti si tratta di un atto tecnico immediatamente vincolante, destinato a incidere sulla progettazione e certificazione dei portafogli europei di identità digitale.

Disposizioni principali

Oggetto e funzioni coperte

L’articolo 1 individua le regole sui protocolli e le interfacce delle soluzioni di portafoglio per: rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio; presentazione degli attributi alle parti facenti affidamento sul portafoglio e ad altre unità di portafoglio; comunicazione delle richieste di cancellazione dei dati; segnalazioni alle autorità di controllo ex articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679. È previsto l’aggiornamento periodico per tener conto dell’evoluzione tecnologica, della normazione e del lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, parte facente affidamento sul portafoglio, utente del portafoglio, soluzione di portafoglio, unità di portafoglio, fornitore del portafoglio, istanza di portafoglio, applicazione crittografica sicura, dispositivo crittografico sicuro, risorse critiche, certificato di accesso della parte facente affidamento, fornitore di tali certificati, attestato di unità di portafoglio, politica di divulgazione incorporata, certificato di registrazione della parte facente affidamento, fornitore di dati di identificazione personale e associazione crittografica.

Obblighi generali di autenticazione, convalida e visualizzazione

L’articolo 3 impone ai fornitori di portafogli di garantire che le unità di portafoglio autentichino e convalidino i certificati di accesso delle parti facenti affidamento, gli attestati di altre unità di portafoglio e, se del caso, le richieste presentate con tali certificati o attestati. Devono inoltre essere autenticati e convalidati, se del caso, i certificati di registrazione della parte facente affidamento. Gli utenti devono poter visualizzare le informazioni dei certificati e degli attestati, nonché gli attributi richiesti e, se del caso, le informazioni del certificato di registrazione. La presentazione degli attributi è subordinata alla verifica dell’identità dell’utente da parte dell’applicazione crittografica sicura, alla verifica delle politiche di divulgazione incorporate e all’approvazione, totale o parziale, da parte dell’utente. Sono richieste tecniche di tutela della vita privata per evitare la collegabilità delle transazioni quando non sia necessaria l’identificazione dell’utente.

Rilascio di dati di identificazione personale e attestati di attributi

L’articolo 4 impone il supporto di protocolli e interfacce per il rilascio di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio. Tali rilasci possono essere richiesti solo a soggetti muniti di certificato autentico e valido di accesso della parte facente affidamento, che attestino di essere: fornitore di dati di identificazione personale; fornitore di attestati elettronici di attributi qualificati; fornitore di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto; oppure fornitore di attestati non qualificati. Se il rilascio è possibile in più formati, l’unità di portafoglio deve richiederlo in tutti i formati previsti dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979. Devono inoltre essere consentite l’autenticazione e la convalida dei componenti dell’unità di portafoglio verso il fornitore, deve essere supportata la verifica del rilascio, consegna e attivazione secondo il livello di garanzia elevato del regolamento (UE) 2015/1502 e l’unità deve verificare autenticità e validità dei dati ricevuti.

Presentazione di attributi a parti facenti affidamento

L’articolo 5 richiede il supporto di protocolli e interfacce per la presentazione di attributi a distanza e, se opportuno, in prossimità, conformemente alle norme dell’allegato. Su richiesta dell’utente, le unità di portafoglio devono rispondere alle richieste autenticate e convalidate delle parti facenti affidamento. Devono altresì supportare la prova del possesso delle chiavi private corrispondenti alle chiavi pubbliche usate nelle associazioni crittografiche e la divulgazione selettiva degli attributi. Le stesse regole si applicano mutatis mutandis alle interazioni tra due unità di portafoglio in prossimità.

Cancellazione dei dati personali

L’articolo 6 impone alle unità di portafoglio di supportare protocolli e interfacce che consentano agli utenti di chiedere alle parti facenti affidamento, con le quali hanno interagito tramite il portafoglio, la cancellazione dei dati personali forniti, in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. Gli utenti devono poter selezionare a quali parti inviare la richiesta e visualizzare le richieste di cancellazione già presentate tramite l’unità di portafoglio.

Segnalazione alle autorità di controllo GDPR

L’articolo 7 dispone che le unità di portafoglio consentano agli utenti di segnalare facilmente le parti facenti affidamento alle autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679. L’attuazione dei protocolli e delle interfacce deve rispettare le norme procedurali nazionali degli Stati membri. Gli utenti devono poter motivare la segnalazione e allegare informazioni utili all’identificazione della parte segnalata e dichiarazioni in formato leggibile meccanicamente.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieidentità digitaleprotezione dei datiservizi fiduciariinteroperabilità tecnicaprivacy by design

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.