Sentenza del 16/05/2018 n. 3224 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella esattoriale - Erede - Rinuncia espressa all'eredità - Mera chiamata all'eredità -Assunzione di qualità di erede per accettazione espressa o tacita - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella esattoriale è stata ritenuta illegittima, poiché l’Amministrazione non ha dimostrato che il contribuente avesse accettato espressamente o tacitamente l’eredità. La sola chiamata all’eredità desumibile dai registri dello stato civile, in presenza di una rinuncia espressa, non è sufficiente a imputargli i debiti ereditari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella esattoriale sostenendo di non essere responsabile dei debiti del defunto, poiché aveva rinunciato espressamente all’eredità. La mera risultanza dello stato civile quale chiamato all’eredità non dimostra l’acquisto della qualità di erede. Tale qualità deve risultare da un’accettazione espressa oppure da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di rinunciare, integranti accettazione tacita. L’onere di provare tale accettazione grava sull’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Principi civilistici sull’accettazione dell’eredità e sulla rinuncia all’eredità
La responsabilità per i debiti ereditari presuppone l’acquisto della qualità di erede. La mera delazione o chiamata all’eredità non equivale ad accettazione; questa deve essere espressa oppure desunta da atti incompatibili con la volontà di rinunciare.
Cassazione civile, sentenza n. 8053/2017
È onere dell’Amministrazione dimostrare l’effettiva accettazione dell’eredità da parte del contribuente. Le risultanze anagrafiche o dello stato civile attestanti la chiamata all’eredità non provano, da sole, l’accettazione espressa o tacita.
Massime di principio
- Chi è soltanto chiamato all’eredità non diventa automaticamente responsabile dei debiti del defunto: occorre provare l’accettazione dell’eredità.
- La rinuncia espressa all’eredità impedisce, in linea generale, l’imputazione dei debiti ereditari al rinunciante, salvo che sia dimostrata una precedente accettazione o altra condotta giuridicamente incompatibile con la rinuncia.
- In caso di contestazione di una cartella notificata a un presunto erede, l’Amministrazione deve provare l’accettazione espressa o tacita; non può fondarsi esclusivamente sulla parentela, sulla chiamata all’eredità o sui dati dello stato civile.
- L’accettazione tacita richiede comportamenti concludenti di disposizione, gestione o esercizio di diritti ereditari incompatibili con la volontà di rinunciare. La valutazione dipende dagli atti concretamente compiuti.
- La rinuncia all’eredità dovrebbe essere documentata e fatta valere tempestivamente nella procedura di riscossione o nel giudizio contro la cartella.
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