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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4395/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'Agenzia alle richieste di disapplicazione della disciplina antielusiva (art. 167 TUIR) rese con interpello. La CTP di Padova aveva declinato la propria competenza territoriale a favore della CTP di Roma; la CTR Veneto ha invece dichiarato l'impugnabilità del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e ha ritenuto competente per territorio la CTP di Padova, rimettendo la causa a quest'ultima. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione censurando la decisione di merito della CTR che, dopo aver risolto la questione pregiudiziale di rito relativa alla competenza territoriale, ha comunque deciso sull'ammissibilità dell'impugnazione del diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR, avendo risolto la questione pregiudiziale di rito sulla competenza per territorio (remissione alla CTP di Padova), fosse priva della potestas iudicandi per decidere altresì sull'ammissibilità del ricorso avverso il diniego. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nella parte in cui dichiarava l'impugnabilità del provvedimento di diniego ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di impugnabilità del diniego (ai sensi dell'art. 19) non potesse essere pronunciata dalla CTR dopo che questa aveva deciso la questione pregiudiziale di competenza territoriale rimettendo la causa; l'accertamento dell'ammissibilità doveva spettare al giudice di primo grado territorialmente competente.

  • TUIR, art. 167

    L'oggetto del diniego impugnato riguardava la disapplicazione della disciplina antielusiva; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione di tale norma, limitandosi a censurare la pronuncia processuale della CTR.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. a)

    La norma è stata invocata quale parametro la cui errata applicazione è stata contestata in Cassazione: la CTR, risolvendo la questione in rito, ha spogliato se stessa della potestas iudicandi impedendo al giudice di primo grado competente di esaminare le eccezioni processuali sollevate dall'ufficio.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 4, primo comma, seconda parte

    «[s]e la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale […] è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso»

    La CTR aveva richiamato questa disposizione per affermare la competenza territoriale della CTP di Padova quando la controversia riguarda articolazioni dell'Agenzia con competenza nazionale; la Cassazione ha comunque precisato che la questione di competenza territoriale è pregiudiziale e, una volta decisa dalla CTR con rimessione, spetta al giudice di primo grado competente valutare l'ammissibilità.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 4

    Fondamento invocato per il motivo di cassazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto): con questa causa la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'errata dinamica decisionale della CTR.

Massime di principio

  • Le questioni pregiudiziali di rito, in particolare la competenza territoriale, sono prioritarie: se un giudice di appello decide la competenza rimettendo la causa al primo grado, non può poi decidere su altre questioni processuali o di merito che spettano al giudice territoriale competente.
  • Se un primo giudice declina la competenza territoriale, e la Corte d'appello risolve la questione in rito rimettendo la causa, ogni valutazione di ammissibilità del ricorso (es. impugnabilità di un provvedimento amministrativo) deve essere fatta dal giudice territoriale competente e non dall'appello che ha già deciso la questione di rito.
  • In controversie contro articolazioni centrali dell'Amministrazione finanziaria occorre richiamare l'art. 4 d.lgs. 546/1992 per individuare la CTP competente: la verifica di tale competenza può essere decisiva e preliminare rispetto alla valutazione del merito o dell'ammissibilità.
  • Se si intende contestare la impugnabilità o l'interesse a ricorrere rispetto a un diniego d'interpello, conviene sollevare tempestivamente l'eccezione nel giudice che ha effettiva competenza territoriale; altrimenti si rischia che la questione sia rimessa e la valutazione rinviata.
  • Una cassazione che annulli senza rinvio la parte relativa a una dichiarazione di impugnabilità toglie efficacia a quella pronuncia: la controversia dovrà proseguire davanti al giudice preventivamente individuato per competenza, che valuterà l'ammissibilità e il merito.

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