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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1327

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1327 della Commissione del 23 giugno 2023 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Canelli» (DOP)

Normativa europea32023R1327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1327 conclude la procedura di registrazione della denominazione "Canelli" nel settore vitivinicolo, conferendole la protezione prevista dall’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni. Il nome "Canelli" è quindi protetto come DOP e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Conferimento della protezione UE alla denominazione di origine protetta "Canelli" nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Canelli" qualificata come DOP, nel quadro della procedura di registrazione e protezione delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal momento della sua entrata in vigore, con applicazione diretta; riguarda in particolare la tutela del nome nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento. Non sono indicate esclusioni specifiche nel testo fornito.

Protezione della denominazione "Canelli" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1327 della Commissione conclude la procedura unionale di registrazione della denominazione "Canelli", conferendole la protezione prevista dall’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e riguarda una denominazione protetta nel settore vitivinicolo.

Iter procedurale richiamato dalla Commissione

La Commissione richiama nei considerando che la domanda di registrazione trasmessa dall’Italia è stata esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene inoltre specificato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, circostanza che ha consentito di procedere alla protezione della denominazione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Canelli" è protetto come DOP. Il testo non contiene ulteriori condizioni, deroghe o limiti specifici, ma richiama implicitamente l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione "Canelli"

L’articolo 1 dispone che il nome "Canelli" è protetto come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La protezione implica l’iscrizione della denominazione nel registro previsto dall’articolo 104 dello stesso regolamento, secondo quanto richiamato nei considerando.

Esito della procedura di registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione trasmessa dall’Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione ha proceduto al conferimento della protezione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti vitivinicolidenominazioni di origine protettemercati agricoli

Testo integrale

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