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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1214

Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32023R1214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il pacchetto sanzionatorio UE contro la Russia modificando in profondità il regolamento (UE) n. 833/2014. Introduce nuovi divieti di transito, esportazione e prestazione di servizi, estende elenchi di prodotti ed entità soggette a restrizioni, amplia le misure anti-elusione e rafforza i controlli nel settore marittimo e dei trasporti stradali. Prevede inoltre nuove regole sullo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Commissione, nonché deroghe mirate per esigenze operative, energetiche o di disinvestimento.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e ampliando le misure restrittive contro la Russia, in particolare su esportazioni, transito, servizi, finanza, trasporti, porti, media e cooperazione antifrode.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, agli operatori economici dell’Unione, alle autorità competenti degli Stati membri e, per effetto delle nuove misure, anche a soggetti e paesi terzi individuati negli allegati (in particolare per il divieto di vendita/fornitura/esportazione verso specifici paesi terzi e per le misure anti-elusione). Incide su un ampio spettro di operazioni con la Russia o per uso in Russia: esportazione, importazione, transito, assistenza tecnica, finanziamenti, servizi di intermediazione, consulenza legale, appalti pubblici, trasporto stradale e marittimo, accesso ai porti e alle chiuse, diritti di proprietà intellettuale, radiodiffusione e scambio di informazioni. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con numerose date differite o transitorie specifiche (tra cui 24 giugno 2023, 24 luglio 2023, 30 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 31 dicembre 2023 e 31 marzo 2024) e con alcune deroghe temporanee o permanenti. Restano rilevanti le esclusioni e deroghe espressamente previste per esigenze umanitarie, sicurezza marittima, salvataggio di vite in mare, manutenzioni in aree oggetto di leasing, determinati progetti energetici e taluni disinvestimenti.

Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia in risposta alla guerra di aggressione contro l’Ucraina. Il legislatore europeo interviene in particolare per contrastare l’elusione delle sanzioni, ampliare i divieti settoriali e rafforzare la tracciabilità delle operazioni e la cooperazione tra autorità competenti.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che il regolamento mira a preservare l’efficacia delle misure restrittive dell’UE, impedendo che beni, tecnologie, servizi e flussi finanziari contribuiscano al rafforzamento militare, tecnologico e industriale della Russia. Particolare attenzione è dedicata alle pratiche di elusione attraverso paesi terzi, al traffico marittimo di petrolio e alle reti di media sotto controllo russo.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le modifiche incidono su un ampio insieme di operatori: esportatori e importatori, intermediari, fornitori di servizi, autorità competenti nazionali, operatori del trasporto stradale e marittimo, soggetti finanziari, amministrazioni aggiudicatrici e organismi di controllo. Il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri ed è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione, pur prevedendo una molteplicità di date di decorrenza differite per singole misure.

Nuovi divieti su beni, tecnologie e diritti immateriali

Una delle innovazioni più rilevanti è l’estensione dei divieti ai diritti di proprietà intellettuale e ai segreti commerciali relativi ai beni e alle tecnologie soggetti a restrizione, quando tali diritti siano trasferiti o resi accessibili a soggetti in Russia o per uso in Russia. La stessa logica si applica al transito nel territorio russo di specifiche categorie di beni e tecnologie, in particolare quelli elencati nell’allegato VII, quelli destinati all’aviazione e allo spazio e taluni prodotti energetici come carboturbi e additivi per carburanti.

Rafforzamento delle restrizioni settoriali

Il regolamento aggiorna numerosi divieti settoriali già presenti nel regolamento base: prodotti siderurgici, beni di lusso, beni a duplice uso, beni destinati allo sviluppo industriale russo, armi da fuoco e altre armi, valori mobiliari e servizi connessi. Vengono anche introdotte o modificate deroghe temporanee per specifiche necessità operative, come il disinvestimento, talune manutenzioni, il trasporto di greggio kazako tramite CPC e l’esecuzione di contratti preesistenti fino a date determinate.

Misure marittime e portuali

Per contrastare le frodi nel trasporto di petrolio russo, il regolamento introduce un articolato regime di rifiuto dell’accesso a porti e chiuse UE per navi sospettate di violare i divieti sull’importazione di greggio e prodotti petroliferi russi o di manipolare il sistema AIS. Le autorità competenti devono basare la valutazione su un’analisi del rischio, utilizzare SafeSeaNet e cooperare immediatamente tra loro in caso di diniego o sospetto di violazione.

Cooperazione tra autorità e obblighi informativi

Il testo rafforza notevolmente gli obblighi di scambio di informazioni: gli Stati membri devono comunicare autorizzazioni negate o rilasciate, violazioni, elusioni e tentativi di elusione, comprese quelle effettuate tramite cripto-attività. Inoltre, persone fisiche e giuridiche, enti e organismi devono mettere a disposizione delle autorità competenti ogni informazione utile all’attuazione del regolamento entro due settimane dalla conoscenza dei fatti, salvo il rispetto della riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente e delle informazioni giudiziarie riservate.

Misure anti-elusione verso paesi terzi

Il nuovo articolo 12 septies rappresenta uno dei nuclei più innovativi del regolamento. Consente di individuare paesi terzi ad alto rischio di elusione persistente e di vietare verso tali paesi la vendita, fornitura, esportazione e trasferimento di beni e tecnologie elencati nell’allegato XXXIII, con una procedura che richiede istruttoria tecnica, informazione al paese interessato, deliberazione unanime del Consiglio e riesami periodici. Il meccanismo è pensato come misura di ultima istanza, da attivare quando cooperazione e dialogo non abbiano dato risultati sufficienti.

Disinvestimento e servizi legali

Al fine di facilitare l’uscita dal mercato russo, il regolamento amplia le deroghe temporanee per operazioni strettamente necessarie al disinvestimento o alla liquidazione di attività in Russia, fino al 31 dicembre 2023 o al 31 marzo 2024 a seconda dei casi. È inoltre prevista una specifica deroga per la prestazione di servizi di consulenza legale necessari per legge al perfezionamento di una vendita o cessione di partecipazioni detenute da soggetti russi in entità dell’Unione.

Appalti pubblici, mercati finanziari e media

Le restrizioni si estendono anche al settore degli appalti e delle concessioni, vietando l’aggiudicazione o la prosecuzione di determinati contratti con controparti russe rientranti nel perimetro delle direttive europee richiamate. Sul piano finanziario, viene ampliato il divieto di vendita di valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo a cittadini e residenti russi o a soggetti stabiliti in Russia. Sul fronte informativo, si conferma la sospensione delle licenze di radiodiffusione per cinque organi di informazione russi e il divieto di diffonderne i contenuti nell’Unione.

Allegati e decorrenza

Il regolamento aggiorna in modo massiccio gli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, inserendo nuove entità, nuove liste di beni e tecnologie, il nuovo elenco di paesi/beni per il regime anti-elusione e il nuovo elenco di armi da fuoco e altre armi. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Nuovi divieti su proprietà intellettuale e segreti commerciali

Estende ai beni e tecnologie soggetti a restrizione il divieto di vendere, concedere in licenza o trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, nonché di riconoscere diritti di accesso o riutilizzo di materiali o informazioni protetti, quando l’operazione è in relazione a beni e tecnologie diretti in Russia o per uso in Russia (artt. 2, 2 bis, 2 bis bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e altri richiamati).

Transito nel territorio russo

Introduce il divieto di transito in Russia per beni e tecnologie dell’allegato VII che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore difesa/sicurezza russo, nonché per beni e tecnologie adatti all’aviazione/spazio e per carboturbi e additivi per carburanti, con deroghe per specifiche finalità autorizzabili dalle autorità competenti.

Armi da fuoco e altre armi

Riformula il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia di armi da fuoco, parti essenziali e munizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, nonché delle armi elencate nel nuovo allegato XXXV, anche se non originarie dell’Unione.

Potenziamento dello scambio di informazioni e delle notifiche

Obbliga le autorità competenti a scambiarsi informazioni su autorizzazioni rilasciate o negate, violazioni, elusioni e tentativi di elusione, usando il sistema elettronico previsto dal regolamento (UE) 2021/821; introduce inoltre un obbligo generale di collaborazione e di messa a disposizione di informazioni rilevanti per l’attuazione del regolamento (artt. 2 quinquies, 6, 6 bis, 6 ter e 12 bis).

Misure anti-elusione e paese terzo individuato

Introduce l’articolo 12 septies, che vieta la vendita/fornitura/trasferimento/esportazione di beni e tecnologie elencati nel nuovo allegato XXXIII verso specifici paesi terzi individuati dal Consiglio, se tali paesi non impediscono sistematicamente e persistentemente la riesportazione verso la Russia. Prevede un sistema di proposta, valutazione tecnica, informazione preventiva al paese interessato, adozione all’unanimità del Consiglio e riesame periodico.

Restrizioni marittime e portuali

Dal 24 luglio 2023 vieta l’accesso a porti e chiuse UE alle navi coinvolte in trasbordi nave-a-nave se vi sono ragionevoli motivi per sospettare violazioni dei divieti sul petrolio russo o se omettono la notifica preventiva di 48 ore; vieta inoltre l’accesso alle navi che manomettono illecitamente l’AIS trasportando petrolio greggio o prodotti petroliferi russi. Sono previste eccezioni per sicurezza marittima, rifugio, emergenze, salvataggio in mare e motivi umanitari.

Trasporto su strada

Estende il divieto alle imprese di trasporto su strada che effettuano trasporto di merci nell’UE con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati altrove; prevede una deroga transitoria fino al 30 giugno 2023 per specifiche merci già in transito e un ampliamento delle ipotesi autorizzabili dalle autorità competenti.

Mercati finanziari e appalti

Rafforza il divieto di vendita di valori mobiliari e quote di OIC con esposizione verso tali valori a cittadini/r esidenti russi e soggetti stabiliti in Russia, includendo valori denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023. Estende inoltre il divieto di aggiudicare o proseguire contratti di appalto pubblico o concessione verso determinate controparti russe, in collegamento con le direttive UE in materia.

Deroghe per disinvestimento e servizi legali

Introduce o amplia deroghe temporanee fino al 31 dicembre 2023 o al 31 marzo 2024 per operazioni strettamente necessarie al disinvestimento o alla liquidazione di attività in Russia, nonché per alcuni servizi di consulenza legale necessari per legge al perfezionamento di operazioni di disinvestimento o cessione di partecipazioni.

Caspian Pipeline Consortium (CPC) e infrastrutture energetiche

Consente, a condizioni rigorose, autorizzazioni per beni, tecnologie, assistenza e servizi necessari all’esercizio e manutenzione delle condotte CPC e della relativa infrastruttura per il trasporto di greggio kazako con caricamento/partenza/transito in Russia, richiedendo prova di destinazione finale, relazioni periodiche e condizioni aggiuntive; introduce una deroga analoga per i servizi di audit, ingegneria, consulenza legale, prova e analisi tecnica.

Settore media e radiodiffusione

Proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell’Unione per cinque organi di informazione russi e il divieto di diffonderne i contenuti, precisando che le misure non impediscono attività diverse dalla radiodiffusione (ad esempio ricerca e interviste) e si applicano nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

Aggiornamento degli allegati e delle liste di soggetti/prodotti

Sostituisce o modifica numerosi allegati, tra cui l’allegato IV (entità aggiunte), VII (beni e tecnologie soggetti a controllo), VIII (paesi partner, con inserimento della Svizzera), XV (entità dei media), XVII (prodotti siderurgici), XVIII (beni di lusso), XXI e XXIII (beni/tecnologie soggetti a restrizioni), XXIX (progetti/esenzioni energetiche), e aggiunge i nuovi allegati XXXIII e XXXV.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrolli all’esportazionetrasportimercati finanziari

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