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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1315

Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro del GBER, innalzando soglie e importi, introducendo nuove definizioni e nuove categorie di aiuti esentati, soprattutto in materia di transizione verde, digitale e difesa. Vengono inoltre rafforzate e riformulate le discipline su efficienza energetica, energie rinnovabili, infrastrutture di ricarica/rifornimento, connettività a banda larga e finanziamento del rischio per PMI. Il testo adegua il regime alle linee guida e discipline UE più recenti, introduce obblighi più precisi di trasparenza e pubblicazione e proroga la validità del regolamento fino al 31 dicembre 2026.

Modifica del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) e del regolamento sugli aiuti nel settore pesca/acquacoltura per ampliare, aggiornare e prorogare le categorie di aiuti esentate dalla notifica.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che rientrano nel regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato, e, per il solo articolo 2, anche al regolamento (UE) 2022/2473 sul settore della pesca e dell’acquacoltura. L’ambito materiale è molto ampio e copre, tra l’altro, aiuti regionali, PMI, ricerca, innovazione, ambiente, energia, trasporti, connettività digitale, cultura e infrastrutture. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; il regolamento (UE) n. 651/2014 è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le nuove e modificate esenzioni operano nel rispetto delle condizioni specifiche di ciascun articolo; restano escluse, ove previsto, talune attività come la produzione di energia nucleare, specifici aiuti al settore siderurgico, carbone/lignite, taluni aiuti nel settore dei trasporti e misure non conformi alle condizioni speciali introdotte.

Modifica del regolamento generale di esenzione per categoria e del regolamento pesca/acquacoltura

Il regolamento interviene in modo molto ampio sul regolamento (UE) n. 651/2014, cioè il principale regime UE che esenta dalla notifica preventiva alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. L’obiettivo dichiarato è adeguare il quadro alle nuove linee guida della Commissione, alla transizione verde e digitale, alle esigenze di certezza del diritto e all’andamento inflazionistico, oltre che aggiornare il coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2473 per pesca e acquacoltura.

Finalità e contesto regolatorio

I considerando evidenziano tre direttrici principali: rafforzare la trasparenza degli aiuti, prorogare la validità del GBER e adattare soglie, intensità e condizioni di compatibilità agli sviluppi del mercato, del Green Deal europeo, della normativa climatica e delle nuove discipline in materia di aiuti di Stato. Il testo si occupa anche di mobilità pulita, energia, infrastrutture digitali, ricerca e sviluppo, difesa, biodiversità ed economia circolare.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il regolamento si applica agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che rientrano nelle categorie del GBER, con numerose precisazioni settoriali. Restano fuori o sono soggetti a condizioni speciali alcuni settori: produzione di energia nucleare, siderurgia, lignite e carbone, varie forme di aiuti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture energetiche, nonché altre ipotesi espressamente escluse dalle singole sezioni. Per il regolamento (UE) 2022/2473, l’articolo 2 introduce un termine di applicazione fino al 30 giugno 2023 per la disposizione interessata.

Trasparenza, pubblicazione e monitoraggio

L’articolo 9 alza la soglia generale di pubblicazione degli aiuti individuali a 100.000 EUR, con soglie ridotte per agricoltura primaria e pesca/acquacoltura e più elevate per i prodotti finanziari InvestEU. Le informazioni devono essere pubblicate su un sito web nazionale o regionale, con formato standardizzato, ricerca e download efficaci, entro sei mesi dalla concessione o, per le agevolazioni fiscali, entro un anno dalla dichiarazione fiscale, e devono restare disponibili per almeno dieci anni. Per alcuni regimi fiscali o di importo limitato, la pubblicazione per intervalli è ritenuta sufficiente.

Aggiornamento delle definizioni

L’articolo 2 è fortemente esteso e modernizzato. Tra le definizioni più rilevanti per la pratica professionale figurano quelle di: impresa in difficoltà, investitore privato indipendente, intermediario finanziario, impresa innovativa, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli di innovazione, veicoli puliti e a emissioni zero, energia rinnovabile, idrogeno rinnovabile, infrastrutture di ricarica/rifornimento, infrastrutture energetiche, reti fisse a banda larga, reti di backhauling, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, uso efficiente delle risorse, recupero, riciclo, biodiversità e soluzione basata sulla natura.

Nuovi massimali e soglie di notifica

L’articolo 4 aggiorna e amplia i massimali di aiuto esentabili: cambiano i limiti per aiuti regionali, PMI, ricerca e sviluppo, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione, poli di innovazione, innovazione delle PMI, formazione, occupazione di lavoratori svantaggiati o con disabilità, investimenti ambientali, ricarica/rifornimento, efficienza energetica, rinnovabili, reti broadband, cultura, sport, porti e infrastrutture locali. Il regolamento introduce anche limiti specifici per i nuovi aiuti alle microimprese e alle PMI in materia di prezzi dell’energia e per i regimi fiscali ambientali.

Aiuti regionali

Le disposizioni sugli aiuti a finalità regionale sono state riviste in modo sostanziale. L’articolo 13 amplia ed al tempo stesso delimita il campo di applicazione, escludendo siderurgia, lignite/carbone, trasporti, energia e banda larga, salvo eccezioni. L’articolo 14 riscrive condizioni, costi ammissibili, durata del mantenimento dell’investimento, criteri sulla locazione, requisiti sugli attivi nuovi e sul contributo proprio del 25 %, nonché il trattamento delle grandi imprese e dei progetti CTE. L’articolo 15 specifica gli aiuti al funzionamento nelle zone scarsamente popolate e ultraperiferiche.

PMI, CLLD, finanziamento del rischio e start-up

Gli articoli 19 bis e 19 ter introducono un quadro espresso per i costi delle PMI in progetti CLLD e per importi limitati di aiuto legati a tali progetti. Gli articoli 21 e 21 bis riformano l’intero impianto del finanziamento del rischio: si precisano imprese ammissibili, durata della fase di avviamento/operatività, forme di intervento, tassi minimi di partecipazione privata, regole su garanzie, equity e quasi-equity, selezione degli intermediari e incentivi fiscali per persone fisiche investitori. L’articolo 22 amplia e ristruttura gli aiuti all’avviamento, mentre l’articolo 23 consente incentivi fiscali per investimenti tramite piattaforme alternative di negoziazione dedicate alle PMI. L’articolo 24 disciplina i costi di due diligence e ricerca sugli investimenti con un’intensità massima del 50 %.

Ricerca, innovazione e difesa

L’articolo 25 aggiorna le categorie di costi ammissibili per ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale e consente maggiorazioni fino all’80 % in casi di collaborazione, diffusione ampia dei risultati o localizzazione in regioni assistite. L’articolo 25 sexies introduce un regime specifico per il cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, con possibilità di coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, subordinando l’uso non difensivo di IP e prototipi al pagamento di un prezzo di mercato. L’articolo 26 innalza il tetto per infrastrutture di ricerca e l’articolo 26 bis crea un nuovo regime per le infrastrutture di prova e di sperimentazione, con condizioni di accesso aperto, non discriminatorio e a prezzo di mercato.

Innovazione, poli e consulenza

L’articolo 27 disciplina i poli di innovazione chiarendo titolarità, gestione, separazione contabile e canoni a prezzo di mercato. L’articolo 28 amplia gli aiuti all’innovazione delle PMI, includendo servizi forniti da organismi di ricerca, infrastrutture di prova e poli di innovazione; per tali servizi l’intensità può salire al 100 %, entro 220.000 EUR in tre anni.

Ambiente, energia e decarbonizzazione

La sezione ambientale è tra le più riformate. L’articolo 36 ora copre esplicitamente la decarbonizzazione, introducendo anche regole per idrogeno rinnovabile, idrogeno elettrolitico a basse emissioni, CCS/CCU e condizioni contro il semplice trasferimento delle emissioni. L’articolo 36 bis disciplina le infrastrutture di ricarica e rifornimento, con obbligo di passaggio all’idrogeno rinnovabile entro il 31 dicembre 2035 per alcuni impianti e con forte enfasi su gare competitive, accesso aperto e non discriminatorio. L’articolo 36 ter regola l’acquisto, il leasing e l’ammodernamento di veicoli puliti o a emissioni zero, con regole differenziate per gara competitiva, regimi e contratti di servizio pubblico.

Efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture

L’articolo 38 tratta le misure di efficienza energetica diverse dagli edifici; l’articolo 38 bis introduce un quadro autonomo per gli edifici, con requisiti minimi di miglioramento della prestazione energetica, combinabilità con rinnovabili, storage, ricarica, digitalizzazione e tetti verdi, oltre a regole sui tempi di conformità alle norme UE. L’articolo 38 ter agevola i contratti di rendimento energetico per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione. L’articolo 39 aggiorna il finanziamento tramite strumenti finanziari e amplia la combinazione con interventi accessori. L’articolo 46 disciplina il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, con limiti sulle fonti fossili e attenzione alla conformità climatica al 2030 e 2050.

Rinnovabili, idrogeno e cogenerazione

L’articolo 41 è riscritto per rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento, con regole specifiche per storage dietro il contatore, biomasse e impianti a idrogeno. L’articolo 42 disciplina gli aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica rinnovabile, imponendo gara competitiva, vendita sul mercato, responsabilità di bilanciamento e divieto di pagamenti nei periodi di prezzo negativo. L’articolo 43 estende gli aiuti al funzionamento alle comunità di energia rinnovabile e ai piccoli progetti, con definizioni puntuali di soglie di capacità. L’articolo 44 mantiene la logica degli sgravi fiscali conformi alla direttiva 2003/96/CE e l’articolo 44 bis introduce gli sgravi per imposte o prelievi parafiscali ambientali, con massimale dell’80 % dell’aliquota nominale.

Biodiversità, ripristino ambientale ed economia circolare

L’articolo 45 introduce un nuovo regime per riparazione dei danni ambientali, ripristino degli habitat e degli ecosistemi, tutela della biodiversità e soluzioni basate sulla natura, con pieno presidio del principio "chi inquina paga" e con intensità fino al 100 % per bonifiche/ripristini e al 70 % per biodiversità e nature-based solutions. L’articolo 47 disciplina gli investimenti per l’uso efficiente delle risorse e la transizione circolare, includendo prevenzione e riciclo dei rifiuti, sostituzione delle materie prime primarie con secondarie e limiti contro il finanziamento di pratiche commercialmente già consolidate.

Infrastrutture energetiche

L’articolo 48 riscrive la disciplina degli aiuti alle infrastrutture energetiche, con esclusione degli impianti soggetti ad obblighi di accesso a terzi o regolazione tariffaria e con restrizioni specifiche per gas, idrogeno, reti elettriche, CO2 e infrastrutture dedicate. L’intensità può arrivare al 100 % del deficit di finanziamento, purché l’aiuto sia minimo necessario.

Banda larga, 4G/5G, backhauling e buoni internet

L’articolo 52 dettaglia le condizioni per le reti fisse a banda larga: mappatura, consultazione pubblica, salto di qualità, accesso all’ingrosso, prezzi di riferimento e meccanismi di monitoraggio/recupero sopra 10 milioni di EUR. L’articolo 52 bis disciplina le reti mobili 4G e 5G con analoghi requisiti. L’articolo 52 quater introduce i buoni per il collegamento a internet, con durata massima di 3 anni per il regime e 2 anni per i buoni, copertura fino al 50 % dei costi ammissibili e regole di neutralità tecnologica. L’articolo 52 quinquies disciplina le reti di backhauling con requisiti sostanzialmente analoghi a quelli delle reti fisse, ma riferiti al collegamento della rete di accesso alla dorsale.

Disposizioni finali e allegati

L’articolo 1 modifica in modo estensivo il GBER; l’articolo 2 aggiunge un termine specifico per l’articolo 56 del regolamento (UE) 2022/2473; l’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. È inoltre aggiornato l’allegato II e viene aggiunto un nuovo allegato IV contenente l’elenco delle materie prime critiche rilevanti per il finanziamento del rischio e gli investimenti in nuove attività economiche. Per i professionisti, l’impatto operativo principale riguarda l’adeguamento delle misure di aiuto già esistenti ai nuovi massimali, alle nuove definizioni e alle nuove condizioni di compatibilità, specie nei settori energia, ambiente, digitale, PMI e ricerca.

Disposizioni principali

Proroga e coordinamento temporale

Il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’articolo 58 disciplina il regime transitorio, prevedendo la continuità di esenzione per i regimi già in corso per sei mesi dopo la scadenza e specifiche regole per gli aiuti al finanziamento del rischio. L’articolo 59 conferma l’applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Trasparenza e pubblicazione degli aiuti

L’articolo 9 innalza la soglia generale di pubblicazione degli aiuti individuali a 100.000 EUR, con soglie speciali di 10.000 EUR per produzione agricola primaria e pesca/acquacoltura (salvo specifiche esclusioni) e 500.000 EUR per prodotti finanziari InvestEU. Le informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla concessione, o entro un anno per le agevolazioni fiscali, e restare accessibili per almeno 10 anni.

Aggiornamento delle definizioni

L’articolo 2 è ampiamente riscritto: vengono aggiornate definizioni su impresa in difficoltà, investimento iniziale, intermediario finanziario, investitore privato indipendente, impresa innovativa, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, infrastrutture di prova e sperimentazione, poli di innovazione, energia rinnovabile, veicoli puliti e a emissioni zero, infrastrutture energetiche, teleriscaldamento/teleraffreddamento, banda larga, backhauling, e molte altre nozioni tecniche e ambientali.

Nuove soglie di notifica e massimali

L’articolo 4 rivede numerosi massimali, tra cui: aiuti regionali agli investimenti per grandi progetti, aiuti alle PMI, ricerca e sviluppo, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione, poli di innovazione, innovazione PMI, tutela ambientale, ricarica/rifornimento, efficienza energetica, reti a banda larga, porti, cultura e infrastrutture sportive. Sono introdotti anche limiti specifici per gli aiuti alle microimprese e alle PMI sulle forniture pubbliche di energia e per gli aiuti temporanei legati alla crisi dei prezzi dell’energia.

Nuove categorie di aiuto esentate

Gli articoli 19 quater e 19 quinquies introducono nuove esenzioni per interventi pubblici sui prezzi dell’energia a favore di microimprese e PMI; gli articoli 26 bis, 36 bis, 36 ter, 38 bis, 38 ter, 44 bis, 45, 46, 47, 48, 52 quinquies e altri ampliano il GBER a infrastrutture di prova e sperimentazione, ricarica/rifornimento, veicoli puliti e a emissioni zero, efficienza energetica degli edifici, strumenti fiscali ambientali, biodiversità, teleriscaldamento, economia circolare, infrastrutture energetiche e reti di backhauling.

Riforma degli aiuti regionali

Gli articoli 13, 14 e 15 sono riscritti. Si restringe e chiarisce il campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale, con esclusioni per siderurgia, lignite/carbone, trasporti, energia e banda larga, salvo eccezioni. Sono aggiornate le regole su costi ammissibili, durata del mantenimento dell’investimento, locazione, investimenti di sostituzione, intensità massime, contributo proprio minimo del 25 %, cumulo di progetti entro tre anni e trattamento delle grandi imprese nelle zone assistite.

PMI, CLLD, rischio e start-up

Vengono riformulati gli articoli 19 bis, 19 ter, 21, 21 bis, 22, 23 e 24. Si disciplinano i costi delle PMI nei progetti CLLD, gli aiuti di importo limitato per CLLD, il finanziamento del rischio tramite intermediari finanziari, gli incentivi fiscali per persone fisiche investitori, gli aiuti all’avviamento e i costi di due diligence e ricerca sugli investimenti. Sono previsti nuovi importi, durate e condizioni, inclusa la possibilità di trasferimento di proprietà intellettuale a favore di start-up.

Ricerca, innovazione e difesa

Gli articoli 25, 25 sexies, 26 e 26 bis ampliano e ricalibrano le regole per ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, con intensità fino all’80 % in casi qualificati. È introdotto un regime specifico per il cofinanziamento di progetti del Fondo europeo per la difesa e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, nonché un nuovo regime per le infrastrutture di prova e sperimentazione.

Ambiente, energia e transizione verde

Gli articoli 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 sono profondamente modificati. Il regolamento introduce condizioni più dettagliate per investimenti in decarbonizzazione, idrogeno rinnovabile e a basse emissioni, cogenerazione, rinnovabili, efficienza energetica, teleriscaldamento e teleraffreddamento, recupero ambientale, uso efficiente delle risorse, infrastrutture energetiche e studi/servizi di consulenza.

Connettività digitale e banda larga

Gli articoli 52, 52 bis, 52 quater e 52 quinquies e l’articolo 56 sexies estendono e precisano le esenzioni per reti fisse a banda larga, reti mobili 4G/5G, buoni internet, reti di backhauling e connettività per motori socioeconomici. Sono introdotti requisiti di mappatura, consultazione pubblica, salto di qualità, accesso all’ingrosso, durata minima dell’accesso e monitoraggio per i progetti più rilevanti.

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