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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1215

Regolamento (UE) 2023/1215 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32023R1215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro la Russia e le persone/entità collegate alla guerra di aggressione contro l’Ucraina. Introduce nuovi criteri di inserimento in elenco per contrastare l’elusione e le attività nel settore informatico russo, e amplia varie deroghe/autorizzazioni per specifiche operazioni di disinvestimento, liquidazione e conversione di strumenti finanziari. Rafforza inoltre gli obblighi informativi, chiarendo il rispetto del segreto professionale degli avvocati e lo scambio di informazioni tra autorità competenti.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 rafforzando e precisando il regime di misure restrittive UE contro azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già elencati o suscettibili di inserimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché ai soggetti che agevolano l’elusione o vanificano in modo significativo le misure restrittive UE collegate ai regimi sanzionatori nei confronti della Russia e dell’Ucraina. Incide su fondi e risorse economiche soggetti a congelamento, sui divieti di messa a disposizione di fondi/risorse, su taluni operatori del settore informatico russo, su operazioni di disinvestimento/trasferimento di titoli, su conversione di depositary receipts, su liquidazioni di joint venture in Russia, su misure di "barriera" per separare il controllo delle persone designate, nonché su servizi di pilotaggio per la sicurezza marittima. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del regime sanzionatorio UE relativo all’Ucraina

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 269/2014, che attua le misure restrittive stabilite dalla decisione 2014/145/PESC contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il nuovo testo recepisce, nel diritto dell’Unione, le modifiche adottate dal Consiglio il 23 giugno 2023 con la decisione (PESC) 2023/1218, in un contesto di risposta alla guerra di aggressione della Ռուսաստանի contro l’Ucraina e alle pratiche di elusione delle sanzioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi inclusi o potenzialmente inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché i soggetti che agevolano la violazione del divieto di elusione o che vanificano in modo significativo le misure restrittive UE. Incide sul congelamento dei beni e sul divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti elencati, con effetti anche su operazioni finanziarie e societarie specifiche, su operatori del settore informatico russo e su talune attività connesse al commercio di beni soggetti a restrizioni.

Estensione dei criteri di inserimento in elenco

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), viene sostituito per includere espressamente i soggetti che favoriscono la violazione dei divieti di elusione relativi al regolamento n. 269/2014 e ai regimi sanzionatori complementari richiamati (regolamenti n. 692/2014, n. 833/2014, 2022/263 e decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC e (PESC) 2022/266), oppure che comunque li vanificano in misura significativa. La nuova lettera i) estende l’elenco ai soggetti che operano nel settore informatico russo sulla base di determinate licenze rilasciate dalle autorità russe competenti, riconoscendo tali attività come rilevanti ai fini sanzionatori.

Nuove deroghe autorizzabili dalle autorità nazionali

Il regolamento amplia il sistema di deroghe con autorizzazioni rimesse alle autorità competenti degli Stati membri. In particolare:

  • per le entità delle voci 82 e 101 dell’allegato I, consente l’uso di fondi o risorse congelati per cessioni o trasferimenti di titoli, se l’operazione è completata entro il 31 dicembre 2023 e deriva da rapporti anteriori al 3 giugno 2022;
  • per le ricevute di depositario con titolo sottostante russo presso l’entità della voce 101, consente la conversione entro il 25 dicembre 2023, con domanda da presentare entro il 25 settembre 2023 e nel rispetto della compatibilità con il regolamento n. 833/2014;
  • per la persona fisica della voce 695, consente lo svincolo dei fondi necessari alla liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di una joint venture o di un analogo veicolo giuridico costituito in Russia prima del 28 febbraio 2022;
  • consente inoltre deroghe per creare, certificare o valutare una barriera che separi il controllo della persona designata sulle attività di entità non inserite in elenco, purché si escluda ogni ulteriore beneficio per il soggetto sanzionato.

Deroghe a tutela di esigenze alimentari e della sicurezza marittima

L’articolo 6 sexies viene riscritto per permettere, nei confronti di determinate entità elencate, lo svincolo di fondi o risorse economiche necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti. Inoltre, è introdotto l’articolo 6 septies, che esclude il divieto di cui all’articolo 2 per i fondi o le risorse necessari alla prestazione di servizi di pilotaggio indispensabili per la sicurezza marittima delle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.

Obblighi informativi, riservatezza e cooperazione tra autorità

L’articolo 8 viene modificato per chiarire che gli obblighi di comunicazione si applicano nel rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Viene altresì rafforzato il meccanismo di cooperazione amministrativa: le autorità competenti nazionali, incluse quelle di contrasto, doganali, finanziarie e di mercato, nonché i gestori dei registri pubblici, devono elaborare e scambiare prontamente informazioni, inclusi dati personali e, se necessario, le informazioni richieste dal regolamento, quando ciò sia necessario per l’esecuzione dei compiti previsti e in particolare per individuare violazioni o tentativi di elusione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Nuovi criteri di inserimento in elenco e contrasto all’elusione

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), è sostituito per includere le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014 e dei regolamenti (UE) n. 692/2014, n. 833/2014 e 2022/263, ovvero delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC e (PESC) 2022/266, o che altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni. È inoltre aggiunta la lettera i) per i soggetti che operano nel settore informatico russo con licenza del Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del FSB russo o con licenza "armi e attrezzature militari" del ministero russo dell’Industria e del commercio.

Deroghe per disinvestimento e trasferimento di titoli

L’articolo 6 ter, paragrafo 5 bis, consente alle autorità competenti nazionali di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati delle entità elencate alle voci 82 e 101 dell’allegato I, oppure la loro messa a disposizione, se necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un’entità stabilita nell’Unione controllata attualmente o precedentemente dall’entità di cui alla voce 82. La cessione/trasferimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2023 e basata su operazioni, contratti o accordi conclusi prima del 3 giugno 2022.

Conversione di depositary receipts e vendita del titolo sottostante

È introdotto l’articolo 6 ter, paragrafo 5 bis bis, che permette, in deroga all’articolo 2, la conversione entro il 25 dicembre 2023 di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l’entità di cui alla voce 101, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un’entità stabilita nell’Unione, al fine della vendita del titolo sottostante. L’autorizzazione richiede, tra l’altro, che la ricevuta sia stata emessa prima del 3 giugno 2022, che la domanda sia presentata entro il 25 settembre 2023, che la conversione sia necessaria per la vendita e che la vendita sia compatibile con il regolamento (UE) n. 833/2014, inclusi gli articoli 5 e 5 septies, senza mettere fondi a disposizione di altre entità elencate.

Liquidazione di joint venture o analoghi dispositivi in Russia

È introdotto l’articolo 6 ter, paragrafo 5 quater, che consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui alla voce 695 o la messa a disposizione di tali fondi a tale persona o a un’entità di sua proprietà, se strettamente necessari per completare, entro il 31 agosto 2023, operazioni compresa la vendita necessarie alla liquidazione di un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia prima del 28 febbraio 2022.

Deroga per l’istituzione di una barriera di separazione del controllo

È introdotto l’articolo 6 ter, paragrafo 5 quinquies, che autorizza, in presenza di condizioni stabilite dall’autorità competente, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, entità o organismo elencato, oppure la prestazione di servizi a tali soggetti, se strettamente necessario per istituire, certificare o valutare una barriera volta a eliminare il controllo della persona inserita in elenco sulle attività di soggetti non inseriti in elenco registrati o costituiti nel diritto di uno Stato membro e da essa posseduti o controllati, garantendo che la persona designata non tragga ulteriori benefici.

Deroghe per prodotti agricoli e alimentari

L’articolo 6 sexies, paragrafo 1, è sostituito per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati delle entità indicate alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 e 215 dell’allegato I, o la loro messa a disposizione, quando necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti.

Esenzione per servizi di pilotaggio per sicurezza marittima

È inserito l’articolo 6 septies, che esclude l’applicazione dell’articolo 2 ai fondi o risorse economiche necessari per prestare servizi di pilotaggio indispensabili per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.

Obblighi di comunicazione e tutela della riservatezza avvocato-cliente

L’articolo 8, paragrafo 1, è riformulato per precisare che gli obblighi di comunicazione operano nonostante le norme su comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, ma coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti garantita dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Trattamento e scambio di informazioni tra autorità

L’articolo 8, paragrafo 4, obbliga le autorità competenti degli Stati membri, incluse autorità di contrasto, doganali, autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 e della direttiva 2014/65/UE, nonché gli amministratori di pubblici registri, a elaborare prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e a scambiarle con le altre autorità nazionali, di altri Stati membri e con la Commissione quando necessario per svolgere i compiti previsti dal regolamento, in particolare in caso di violazione o tentata elusione dei divieti.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaleservizi finanziarisicurezza marittima

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