L.R. FVG 15/2025
Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, le nomine e designazioni di competenza regionale in enti e società partecipate, nonché il rinnovo degli organi amministrativi. Definisce esclusioni, requisiti, pubblicità, documentazione, pareri e termini, regole su cumulo, conferma, revoca e proroghe/decadenze. Riforma anche la legge sulle ASP e abroga la previgente disciplina del 1978 e successive modifiche.
Nomine e designazioni regionali e rinnovo degli organi amministrativi
Nomine e designazioni di competenza regionale e rinnovo degli organi amministrativi
La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, le modalità di nomina e designazione di competenza regionale e il rinnovo degli organi amministrativi regionali. Il provvedimento opera dal 1° gennaio 2026, salvo le modifiche alla disciplina delle IPAB/ASP che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina riguarda le nomine e designazioni regionali in enti pubblici, anche economici, e in società partecipate dalla Regione. L’azione regionale deve rispettare trasparenza, pubblicità, parità di genere, pari opportunità e, per le nomine del Consiglio regionale, anche la garanzia del ruolo delle minoranze.
Esclusioni dalla disciplina
Restano fuori dal capo sulle nomine:
- la rappresentanza politica connessa alla carica di consigliere regionale;
- la rappresentanza di diritto legata alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;
- le designazioni previste dalla legge che derivano da un rapporto di pubblico impiego.
Competenze per le nomine e designazioni
Il Presidente della Regione provvede alle nomine e designazioni di competenza regionale, salvo i casi attribuiti dalla legge alla Giunta regionale o al Consiglio regionale. In ogni caso deve essere favorita la parità tra i generi.
Requisiti dei candidati e criteri di scelta
Le nomine e designazioni sono effettuate tenendo conto di capacità, esperienza e professionalità, nonché dei criteri di avvicendamento e non cumulabilità delle cariche o degli incarichi. I candidati devono possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente e dagli ordinamenti dell’ente o della società interessati.
Pubblicità delle vacanze e delle nomine
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Regione pubblica nella sottosezione “Enti controllati” di Amministrazione trasparente l’elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo. L’elenco indica:
- enti o società interessati;
- carica o incarico;
- termine entro cui avverrà la nomina/designazione e durata;
- requisiti richiesti;
- eventuale emolumento;
- norme applicabili;
- uffici regionali competenti. Se nel corso dell’anno successivo occorrono ulteriori nomine o designazioni, l’elenco è integrato con la stessa procedura.
Documentazione da presentare
I soggetti individuati per la nomina o designazione devono produrre agli uffici competenti:
- curriculum vitae con dati anagrafici, titolo di studio ed esperienze professionali;
- dichiarazione sulle cariche e incarichi ricoperti nell’ultimo triennio o in corso;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti, compresa l’eventuale iscrizione ad albi professionali;
- dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità;
- dichiarazione sull’eventuale appartenenza a società a carattere segreto. Le candidature prive di documentazione o non integrate nei termini richiesti non sono considerate. I dati sono trattati solo per le finalità della legge, nel rispetto di GDPR e codice privacy.
Procedura per presidenti, vicepresidenti e amministratori degli enti e società partecipate
Prima di nominare o designare presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o amministratori delegati degli organi di amministrazione degli enti interessati e delle società in cui la Regione possiede la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, il Presidente della Regione o la Giunta trasmette la proposta al Consiglio regionale con:
- documentazione prevista per i candidati;
- indirizzi di gestione che si intendono perseguire. Sono escluse le nomine su designazione prevista per legge da altri enti o organismi e quelle effettuate da terzi su cui la Regione esprime intesa. Sulle candidature esprime parere motivato la Giunta per le nomine, valutando capacità del candidato e indirizzi di gestione. Se il provvedimento finale non si conforma al parere, l’organo che ha nominato deve inviare una relazione sui motivi della decisione.
Termini procedurali e silenzio
Il parere della Giunta per le nomine è reso entro 20 giorni, ridotti a 10 in caso di urgenza motivata. Decorso inutilmente il termine, l’organo competente può procedere alla nomina o designazione, comunicandolo alla Giunta entro 15 giorni.
Cause di incompatibilità e divieto di cumulo
Per le nomine e designazioni si applicano le discipline statali in materia di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità. Le cariche o gli incarichi di cui alla procedura specifica non sono cumulabili, ferme restando le disposizioni speciali in materia di partecipazione regionale a società di capitali.
Conferma, obblighi di gestione e revoca
Le stesse regole si applicano anche alla conferma della carica o dell’incarico. I nominati o designati devono attenersi agli indirizzi dell’organo che li ha nominati e agli atti di programmazione regionale, informando la Regione sull’attività svolta. Le nomine possono essere revocate, dopo contraddittorio con l’interessato, per gravi ragioni o per inosservanza degli indirizzi e degli obblighi previsti, salve le regole civilistiche per le società partecipate. Se la revoca riguarda nomine di cui alla procedura con parere della Giunta, l’organo competente informa la Giunta entro 15 giorni.
Rinnovo degli organi amministrativi regionali
La disciplina del rinnovo si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, con esclusione degli organi di rilevanza statutaria e di quelli soggetti a disciplina diversa. Gli organi restano in funzione fino alla scadenza prevista e devono essere ricostituiti entro tale termine.
Scadenze ordinarie e proroga
Per gli organi con durata riferita alla legislatura o non determinata:
- scadenza al 120° giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale, se la competenza è del Consiglio;
- scadenza al 60° giorno successivo alla proclamazione del Presidente della Regione, se la competenza è della Giunta o del Presidente. Se il rinnovo non avviene, gli organi sono prorogati per non più di 45 giorni dalla scadenza. Nel periodo di proroga possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi; se occorre adottare il bilancio di previsione, si delibera l’esercizio provvisorio. Gli atti diversi sono nulli.
Potere sostitutivo e designazioni di terzi
Se Consiglio o Giunta non provvedono nel termine, il rinnovo spetta ai rispettivi Presidenti, che devono decidere entro 45 giorni. Per gli organi collegiali nominati dal Presidente della Regione e composti anche da membri designati dal Consiglio regionale, se la designazione non arriva nei termini, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro 15 giorni. Quando la legge prevede componenti designati da soggetti terzi, la richiesta di rinnovo delle designazioni va inviata almeno 45 giorni prima della scadenza. Se i soggetti competenti non designano entro 20 giorni dalla richiesta, l’organo competente alla nomina individua direttamente i componenti; per associazioni sindacali o di categoria, il soggetto individuato deve appartenere a una di esse. Se la designazione spetta a un ente locale territoriale e manca una designazione espressa, è designato il legale rappresentante dell’ente.
Efficacia, decadenza e commissariamento
Le nomine per il rinnovo degli organi decorrono, salvo diversa previsione, dalla scadenza dell’organo sostituito; se adottate nel periodo di proroga, hanno efficacia immediata. Se trascorrono 45 giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo senza provvedimento, gli organi decadono e i loro atti sono nulli. Per gli organi di amministrazione attiva, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario, ferma restando la responsabilità prevista dalla normativa statale per l’inerzia degli organi competenti. Per gli organi composti anche da membri designati mediante procedure elettive, il termine per la decadenza è esteso a 90 giorni, salvo le elezioni di competenza del Consiglio regionale.
Modifiche alla disciplina delle ASP e delle IPAB
La legge modifica la legge regionale n. 19/2003 in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con effetti sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona. In particolare:
- i componenti degli organi di amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo o dell’eventuale piano di rientro dell’ultimo esercizio del mandato, secondo il regolamento di contabilità;
- l’incarico dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria ha durata pari a quella del consiglio di amministrazione, salvo diversa previsione statutaria, ed è rinnovabile una sola volta, con tempestiva comunicazione alla direzione regionale competente in materia di salute. Le nuove regole si applicano anche agli organi già in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche, e le ASP devono adeguare gli statuti entro un anno.
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
La legge coordina la normativa sulla partecipazione regionale in società e sul divieto di cumulo degli incarichi, sostituendo riferimenti normativi precedenti con il rinvio alla nuova disciplina. Sono abrogate la precedente legge regionale del 1978 sulle nomine di competenza regionale e le successive modifiche e disposizioni collegate espressamente indicate, oltre alla norma del 2012 sul divieto di cumulo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026. Fanno eccezione le modifiche alla legge regionale n. 19/2003, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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