L.R. FVG 17/2025
Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in modo organico commercio e turismo in Friuli Venezia Giulia: definizioni, regole per esercizi, aree pubbliche, fiere, somministrazione, attività ricettive e agenzie, controlli, sanzioni e contributi. Molte misure e nuove disposizioni economiche si applicano dal 1° gennaio 2026; alcune norme transitorie mantengono in vigore la disciplina previgente fino agli atti attuativi.
Codice regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia
Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia
La legge riordina in modo unitario la disciplina regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo nel Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento definisce principi, procedure autorizzative, strumenti di programmazione, regime sanzionatorio e sistema dei contributi, con molte disposizioni operative efficaci dal 1° gennaio 2026.
Finalità generali e principi
La Regione disciplina il settore commerciale e turistico in attuazione dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa europea e statale. Il testo persegue la promozione integrata del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, la progettazione universale, la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali e la tutela della qualità, stabilità, sicurezza e tutela del lavoro. Vengono richiamati sostenibilità ambientale, economica e sociale, Agenda 2030, economia circolare, innovazione sociale, coesione territoriale e sostegno alle filiere corte e all’economia di prossimità.
Alleanze territoriali e cooperative di comunità
La Regione promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati, anche in partenariato pubblico-privato, per interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico. Sostiene inoltre le cooperative di comunità, che devono perseguire bisogni collettivi locali, mantenere servizi e sviluppare attività economiche con partecipazione della popolazione residente e di chi opera stabilmente nel territorio. Tali cooperative operano prevalentemente:
- nei comuni montani o delle aree interne;
- nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- nelle zone di indebolimento commerciale individuate dal masterplan.
Definizioni commerciali e classificazione degli esercizi
La legge aggiorna le definizioni di commercio all’ingrosso, al dettaglio, generi non alimentari a basso impatto e a impatto ordinario, generi speciali, superficie di vendita, attività stagionale e temporanea, gestione di reparto, economia di prossimità, mutamento di settore merceologico, centri storici, cooperative di comunità. Gli esercizi al dettaglio sono distinti in:
- vicinato: fino a 250 mq;
- media struttura: oltre 250 mq e fino a 1.500 mq;
- grande struttura: oltre 1.500 mq. La grande struttura può assumere forma di centro commerciale al dettaglio o parco commerciale.
Requisiti soggettivi, corsi e commissioni d’esame
L’esercizio del commercio e della somministrazione è consentito solo a chi possiede i requisiti morali e, per gli alimentari e la somministrazione, anche il requisito professionale previsto dalla normativa statale. Per il commercio all’ingrosso la verifica dei requisiti è affidata alle Camere di commercio. I corsi abilitanti sono organizzati dal CATT FVG e dai CAT; la disciplina regionale regolamenta durata, materie, FAD e accertamento della lingua italiana. Le commissioni d’esame sono costituite presso le Camere di commercio per il commercio/alimenti e presso commissioni territoriali per agenti e rappresentanti di commercio, con durata quinquennale; per i componenti esterni è previsto, dal 1° gennaio 2026, un gettone e il rimborso spese.
Esercizio dell’attività commerciale in sede fissa
L’apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali sono in generale soggetti a SCIA al SUAP. La SCIA indica dati del richiedente, requisiti, settore merceologico, ubicazione, superficie e conformità edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, antincendio e di sicurezza. Per vicinato, media e grande struttura la vendita tramite distributori automatici, corrispondenza, e-commerce, vendita in negozio o a domicilio non richiede una nuova SCIA se svolta dall’esercente nell’ambito dell’esercizio già avviato. Il subingresso va comunicato entro 60 giorni dall’atto, oppure entro un anno in caso di morte o donazione; oltre tali termini l’attività cessa. La sospensione oltre 30 giorni e fino a 12 mesi va comunicata al SUAP; può protrarsi, con ulteriori comunicazioni, fino a 36 mesi complessivi, oltre i quali SCIA e autorizzazione decadono. La cessazione va comunicata entro 30 giorni.
Superficie di vendita, settori merceologici e generi a basso impatto
La SCIA o autorizzazione indicano la superficie di vendita per ogni settore merceologico. Per le attività su suolo privato a cielo libero il Comune determina l’area computabile; per i generi non alimentari a basso impatto la superficie a cielo libero è computabile entro il 20 per cento della superficie esterna accessibile al pubblico. Il mutamento tra generi a basso impatto e a impatto ordinario è soggetto a SCIA; nelle grandi strutture, il passaggio da basso impatto a impatto ordinario oltre un terzo della superficie richiede anche il parere favorevole sull’impatto viabilistico. Le superfici ingrosso restano distinte dal dettaglio.
Vicinato, medie strutture e grandi strutture
Gli esercizi di vicinato possono insediarsi in ogni zona urbanisticamente compatibile e l’apertura, ampliamento e trasferimento sono soggetti a SCIA. Le medie strutture all’interno dei centri storici sono sempre soggette a SCIA; fuori dai centri storici:
- fino a 400 mq: SCIA;
- oltre 400 mq: autorizzazione comunale, conforme al masterplan. Le grandi strutture nei centri storici sono soggette a SCIA; fuori dai centri storici richiedono autorizzazione comunale. Per le grandi strutture fuori dai centri storici gli interventi edilizi urbanisticamente rilevanti sono subordinati a Piano attuativo comunale; segue conferenza di servizi con partecipazione della Regione. Il Piano resta sospeso fino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.
Vendite speciali e altre forme di vendita
La legge disciplina outlet, commercio all’ingrosso, mercati agroalimentari all’ingrosso, mercati coperti, spacci interni, distributori automatici, commercio elettronico, vendita per corrispondenza e vendita a domicilio. Gli outlet sono esercizi destinati a prodotti non alimentari di un unico marchio, fuori produzione o di fine serie. Devono informare il pubblico sulla natura dei prodotti e rispettare la disciplina su prezzi, promozioni e saldi. Per il commercio elettronico il testo valorizza lo sviluppo delle vendite online. La vendita per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA. La vendita a domicilio è soggetta a SCIA.
Pubblicità di orari, prezzi e vendite straordinarie
Gli orari di apertura e chiusura devono essere esposti in modo visibile e sono liberamente modificabili senza ulteriori comunicazioni. Il Comune può disporre chiusure per motivi di pubblico interesse. I prodotti al dettaglio devono riportare il prezzo in modo leggibile; alcune merci di valore possono indicarlo solo all’interno del locale. Le vendite straordinarie comprendono saldi, promozioni e liquidazioni. I saldi invernali vanno dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania al 31 marzo; quelli estivi dal primo sabato di luglio al 30 settembre, salvo diversa modulazione regionale su richiesta delle categorie.
Commercio su aree pubbliche
La disciplina riguarda vendita al dettaglio e somministrazione su aree pubbliche, mercati, posteggi e fiere. Gli operatori possono essere persone fisiche, società o cooperative; l’attività su posteggio è concessa per dieci anni con criteri di priorità legati a professionalità, prodotti locali, servizi aggiuntivi, sostenibilità e mezzi a basso impatto. La SCIA va presentata al SUAP del Comune del posteggio o della sede legale per l’itinerante. È richiesta la regolarità contributiva, con verifica comunale anche per le imprese individuali. Le concessioni sono rilasciate con selezione pubblica, per dieci anni, e possono essere temporaneamente assegnate giornalmente i posteggi non occupati. Il numero di posteggi assegnabili a uno stesso soggetto è limitato; nei Comuni montani il limite può essere aumentato. Le SCIA e autorizzazioni rilasciate da altre Regioni valgono anche nel territorio regionale. Sono previste regole specifiche per le fiere e per le occupazioni temporanee di posteggio.
Prescrizioni per il commercio su aree pubbliche e regolamenti comunali
Il commercio su aree pubbliche può essere limitato o vietato per motivi di ordine pubblico, viabilità, igiene e pubblico interesse, ma non per creare aree di tutela dei negozi stabili. Sono vietate vendite di armi, esplosivi e oggetti preziosi. I Comuni disciplinano con regolamento istituzione, soppressione, riordino e spostamento dei mercati, individuazione dei posteggi, tipologie merceologiche, aree riservate agli agricoltori, specializzazioni di mercato e consultazioni con i soggetti interessati. Non si applica alle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade.
Manifestazioni fieristiche
La legge distingue fiere generali, fiere specializzate e mostre-mercato. Le manifestazioni possono avere qualificazione internazionale, nazionale, regionale o locale; la qualifica è attribuita dalla Regione o dal Comune e serve a fini promozionali. La richiesta indica le date di svolgimento; per le qualifiche internazionali e nazionali le società organizzatrici devono avere bilancio certificato. Le manifestazioni devono garantire pari opportunità di accesso e trasparenza contrattuale. Sono previste regole specifiche per la partecipazione occasionale di operatori privati non imprese, che devono avere requisiti morali e un tesserino identificativo annuale. Con deliberazione regionale sono disciplinati tesserino, controlli e modalità di partecipazione.
Somministrazione di alimenti e bevande
L’attività di somministrazione è subordinata ai requisiti morali/professionali e alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, antincendio, sicurezza, sorvegliabilità e tutela dell’impatto acustico. È soggetta a SCIA al SUAP, anche per trasferimento di sede. La legge distingue tra:
- esercizi di somministrazione in senso proprio;
- esercizi di intrattenimento e svago con attività prevalente;
- somministrazione temporanea;
- somministrazione in contesti istituzionali o associativi. I Comuni possono istituire zone di tutela nelle quali la somministrazione richiede autorizzazione. La legge disciplina anche home restaurant, con SCIA, requisiti igienico-sanitari, domicilio/residenza del titolare e limite di 10 coperti al giorno e 500 all’anno; attività temporanee in sagre, fiere ed eventi, senza requisito professionale; pubblicità degli orari e dei prezzi.
Distretti del commercio e manager di distretto
La Regione promuove i distretti del commercio come ambiti di aggregazione per rigenerazione economica e urbana. I distretti sono costituiti da Comuni singoli o associati con soglie demografiche minime diverse a seconda che si tratti di comuni ordinari o montani/parzialmente montani. L’accordo di partenariato coinvolge necessariamente Comuni, organizzazioni d’impresa, imprese e almeno un ente pubblico o privato. Ogni distretto si avvale di un manager, incaricato dal Comune di riferimento o capofila, che coordina consultazione, obiettivi e piano di distretto. È istituito un elenco regionale di manager di distretto. Il Piano di distretto, collegato ai contributi, si fonda sull’analisi del sistema commerciale e sul monitoraggio delle azioni.
CATT FVG e CAT
Il CATT FVG è il referente unico per l’istruttoria di specifiche funzioni delegate, incluse le misure contributive commerciali e turistiche e la formazione. Deve avere organo di controllo o revisore, utili reinvestiti e assetto organizzativo idoneo. La Giunta regionale impartisce direttive su tempi di istruttoria, protocollazione informatica e criteri di utilizzo delle risorse. Il programma annuale del CATT FVG va presentato entro il 31 gennaio; dal 1° gennaio 2026 si applicano alcune disposizioni su programmi e rimborsi. I CAT svolgono assistenza, formazione e sportello, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati, devono operare verso tutte le imprese che ne fanno richiesta e sono soggetti a obblighi di trasparenza. La costituzione è autorizzata dalla Regione e richiede soglie associative minime.
Programmazione urbanistico-commerciale e masterplan
La pianificazione commerciale deve garantire equilibrio del sistema distributivo, salvaguardia del territorio e interesse dei consumatori. Le limitazioni all’insediamento sono ammesse solo per tutela ambientale, urbanistica, storico-culturale, viabilistica, della salute e della ludopatia, nonché per il pluralismo e l’equilibrio tra tipologie distributive. La Regione adotta, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore, un masterplan del commercio per riqualificazione territoriale e recupero della competitività del tessuto commerciale. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro due anni dall’approvazione del masterplan. Per le grandi strutture al di fuori dei centri storici il Comune deve approvare variante urbanistica coerente con il masterplan; senza tale variante non è possibile collocare nuove grandi strutture. Gli standard parcheggi possono essere disciplinati dagli strumenti urbanistici; in certi casi è ammessa deroga convenzionata con il Comune, e per i generi a basso impatto gli standard possono essere ridotti fino al 70 per cento.
Osservatorio regionale del commercio e del turismo
È istituito l’Osservatorio regionale presso la Direzione centrale competente, con funzioni di monitoraggio, analisi e promozione. Esso rileva rete distributiva, somministrazione, commercio su aree pubbliche, flussi turistici, capacità ricettiva, desertificazione commerciale e dati aperti per la programmazione. I Comuni trasmettono annualmente le informazioni su consistenza e variazioni della rete distributiva e della somministrazione. È previsto anche un tavolo permanente di confronto con ANCI, manager dei distretti, sindacati, categorie e consumatori, senza oneri per il bilancio regionale.
Locali storici e attività storiche
La Regione tutela locali storici e attività storiche del commercio, della somministrazione, delle farmacie e di alcune attività artigianali, se in esercizio da almeno cinquanta anni e con valore storico, artistico o testimoniale. I locali e le attività devono essere legati alla tradizione, al territorio e all’economia locale. Il censimento è effettuato dai Comuni con scheda e metodologia regionali; l’elenco è approvato con decreto dirigenziale e può essere rivisto annualmente. La revoca del riconoscimento è possibile se vengono meno i requisiti o si altera la struttura riconosciuta. I censiti espongono una targa regionale.
Promozione del turismo: Carta dei servizi, turismo lento e accessibile
PromoTurismoFVG predispone la Carta dei servizi al turista, multilingue, con informazioni su accoglienza, ospitalità, mobilità e emergenze. La Regione promuove turismo di prossimità, cicloturismo e cammini; sostiene il voucher TUReSTA in FVG, utilizzabile dai residenti in regione per pacchetti turistici di almeno tre notti, presso strutture aderenti e nei Comuni individuati dalla Giunta. La disciplina del turismo accessibile assicura fruizione autonoma e completa dell’offerta turistica alle persone con disabilità e a chi abbia mobilità ridotta temporanea.
Uffici IAT e PromoTurismoFVG
Possono essere istituiti IAT da Comuni, Pro loco o altri soggetti del territorio previa convenzione con PromoTurismoFVG, che definisce standard di qualità e materiali informativi. PromoTurismoFVG svolge funzioni di programmazione, progettazione, promozione, gestione di impianti di risalita, nautica, IAT, raccolta dati e marketing del prodotto turistico. La Regione nomina gli organi, definisce indirizzi e controlla l’ente. Il Direttore generale è nominato dalla Regione, con contratto di diritto privato fino a cinque anni; il Collegio dei revisori dura tre esercizi. Sono previsti piano strategico del turismo, programma annuale di marketing e digitalizzazione e piano triennale degli investimenti, con specifiche procedure di approvazione regionale.
Pro loco, consorzi turistici e reti d’impresa
Le Pro loco sono soggetti privati di animazione turistica; l’iscrizione all’albo regionale richiede requisiti di anzianità, attività svolta, iscrizione RUNTS e specifiche clausole statutarie. L’iscrizione è condizione per taluni contributi. I consorzi turistici e le reti d’impresa che rispettano i requisiti di prevalenza e contenuto progettuale possono accedere a contributi regionali per promozione, commercializzazione e programmazione delle attività.
Attività ricettive: regole comuni e classificazione
L’attività ricettiva richiede SCIA al SUAP e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di sicurezza, antincendio, igiene e beni culturali. La classificazione è definita da decreto dirigenziale; le strutture già classificate mantengono la classificazione fino al nuovo decreto. La legge disciplina pubblicità dei prezzi, denominazione e segno distintivo, codice identificativo nazionale, obblighi di comunicazione degli ospiti, requisiti igienico-sanitari ed edilizi, e monitoraggio della qualità attraverso un disciplinare di PromoTurismoFVG.
Strutture ricettive alberghiere
Sono regolati alberghi, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere/aparthotel, alberghi diffusi e country house. La legge precisa requisiti minimi, numero di camere o unità, servizi centralizzati, possibilità di dipendenze alberghiere e disciplina dei condhotel. Gli alberghi diffusi richiedono almeno 60 posti letto; se scendono sotto tale soglia devono reintegrarla entro tre anni. È ammesso il frazionamento catastale di unità alberghiere a determinate condizioni, mantenendo la destinazione d’uso alberghiera e i servizi centrali.
Strutture extralberghiere, locazioni turistiche e ospitalità innovativa
La disciplina riguarda bed and breakfast, unità abitative ammobiliate a uso turistico, affittacamere, locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi. Sono previsti requisiti specifici di capienza e durata dei contratti. La Regione disciplina anche strutture per l’ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali, con recupero di edifici rurali o manufatti reversibili e indice fondiario massimo di 0,2 mc/mq. Per queste strutture non si applicano i requisiti della legge regionale 44/1985, salva l’accessibilità compatibile.
Strutture all’aria aperta, campeggi, aree sosta e rifugi
Sono disciplinati campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort, all year marina resort e boat&breakfast. La legge distingue anche campeggi mobili, aree attrezzate per sosta temporanea di autocaravan e caravan, affidamento della gestione e obblighi di comunicazione dei gestori. Sono inoltre regolati rifugi alpini ed escursionistici, con apertura minima stagionale tra 20 giugno e 20 settembre, e bivacchi, con comunicazione al Comune e manutenzione periodica. È favorito un tavolo permanente per la valorizzazione e programmazione dei rifugi e dei bivacchi.
Stabilimenti balneari e agenzie di viaggio
Gli stabilimenti balneari richiedono SCIA al SUAP, relazione tecnica e requisiti morali/professionali; devono esporre denominazione e prezzi. Il subingresso è rinviato al Codice della navigazione. Le agenzie di viaggio e turismo sono soggette a SCIA, con indicazione di sede, direttore tecnico, requisiti, assicurazione obbligatoria e data di avvio. Si disciplina il subingresso, la sospensione, la cessazione e l’attività delle associazioni senza scopo di lucro. L’agenzia non può cessare finché vi siano contratti di viaggio in esecuzione.
Sistema sanzionatorio
Le sanzioni sono applicate dai Comuni. È definita la recidiva come reiterazione della medesima violazione entro un anno solare. Sono previste sanzioni per:
- requisiti soggettivi e attività commerciali senza SCIA o autorizzazione;
- outlet, pubblicità di orari e prezzi, vendite straordinarie;
- commercio su aree pubbliche senza titolo, con confisca delle merci e delle attrezzature;
- manifestazioni fieristiche, somministrazione, strutture ricettive, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio. Sono previste chiusure, sospensioni, divieti di prosecuzione e revoche nei casi più gravi o in caso di recidiva.
Contributi per il commercio
I contributi regionali sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e della normativa sulla ludopatia. La Regione può prevedere premialità per imprese che applicano contrattazione collettiva. Sono previsti contributi per:
- promozione e sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale;
- distretti del commercio;
- commercio di prossimità;
- locali e attività storiche. Per il commercio di prossimità i contributi possono riguardare l’avvio di esercizi di vicinato nei centri storici e, nelle zone di indebolimento commerciale, anche oneri fiscali locali, affitti e gestione. Le imprese beneficiarie devono mantenere sede o unità operativa nel Comune per tre anni. Per i locali storici sono finanziabili restauri e conservazione con vincolo decennale sulla destinazione e sugli elementi tutelati.
Contributi per il turismo
La legge prevede un sistema ampio di contributi per:
- miglioramento e realizzazione di strutture ricettive;
- promozione turistica;
- valorizzazione di aree archeologiche;
- progetti di albergo diffuso;
- infrastrutture turistiche e impianti di risalita;
- rifugi alpini;
- consorzi turistici e reti d’impresa;
- agenzie di viaggio e tour operator;
- turismo lento, cicloturismo e cammini;
- voucher TUReSTA. Sono inoltre previsti trasferimenti a PromoTurismoFVG per grandi eventi, promozione della nautica, attività sportive e iniziative di valorizzazione territoriale.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma molte disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026. Fino all’adozione del masterplan e degli atti attuativi continuano ad applicarsi le precedenti discipline e, per le domande già istruite sulle grandi strutture fuori dai centri storici, i criteri previgenti. Sono previsti il mantenimento temporaneo della classificazione delle strutture ricettive già esistenti, l’iscrizione d’ufficio delle Pro loco e dei cammini già registrati, e la continuità della normativa previgente per i procedimenti contributivi in corso. La legge abroga numerose disposizioni regionali precedenti in materia di commercio, turismo, incentivi e organizzazione settoriale, con efficacia immediata o dal 1° gennaio 2026 a seconda dei casi.
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