Sentenza n. 823/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 24.3.2023, n. 259, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro, recante condanna generica del Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per i giorni effettivamente lavorati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza civile passata in giudicato avesse riconosciuto il suo diritto al pagamento dell’importo capitale complessivo di € 2.217,42 per la Retribuzione Professionale Docenti relativa agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Dedotto di avere già ricevuto € 1.361,88 per il primo anno, ha chiesto l’ordine di pagamento di € 855,54 per il secondo anno, oltre agli accessori. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’azione, poiché la sentenza del giudice del lavoro non aveva liquidato una somma determinata, ma aveva pronunciato una condanna generica al pagamento di € 5,82 lordi per ogni giorno effettivamente lavorato. La quantificazione richiedeva infatti di stabilire i giorni lavorati, tenendo conto delle assenze ingiustificate tra il 22 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. La ricorrente, dopo il rilievo d’ufficio, si è limitata a dichiarare di non avere ricevuto quanto dovuto, senza contestare la questione di inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha chiarito che la sentenza del giudice del lavoro non aveva riconosciuto l’intero importo di € 2.217,42, poiché aveva ritenuto erronea per eccesso la quantificazione proposta dalla docente e aveva condannato il Ministero soltanto al pagamento di € 5,82 lordi per ciascun giorno effettivamente lavorato. Poiché la sentenza non indicava il numero dei giorni lavorati e tale dato era controverso in relazione alle assenze ingiustificate, la determinazione del credito non era ottenibile mediante mere operazioni matematiche fondate su dati già accertati o incontestati. Essa avrebbe richiesto un’attività istruttoria e valutativa sul rapporto di lavoro, nonché un’integrazione del contenuto della sentenza civile. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza può svolgere soltanto un’attività esecutiva e non può integrare o modificare la pronuncia del giudice ordinario, né conoscere pienamente del rapporto sottostante, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato. La domanda di liquidazione dovrà quindi essere proposta in un distinto giudizio davanti al giudice ordinario. Nulla sulle spese, non essendo stata richiesta la condanna della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
La Retribuzione Professionale Docenti è dovuta in relazione ai giorni effettivamente lavorati, secondo l’importo giornaliero previsto dal contratto collettivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; la norma è stata utilizzata per prospettare l’inammissibilità del ricorso.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è finalizzato all’esecuzione del giudicato e non consente al giudice amministrativo di integrare, modificare o completare una sentenza civile generica mediante nuovi accertamenti sul rapporto sostanziale.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza non è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario di accertamento o condanna generica quando la quantificazione del credito non sia ricavabile da dati già contenuti nella pronuncia o incontroversi mediante mere operazioni matematiche.
- Quando la liquidazione di somme retributive richiede di accertare il numero dei giorni effettivamente lavorati, le assenze, o altri elementi controversi del rapporto di pubblico impiego privatizzato, il giudice dell’ottemperanza non può svolgere l’attività istruttoria e valutativa necessaria né integrare il giudicato civile.
- L’esecuzione in sede amministrativa di una sentenza civile passata in giudicato deve mantenersi entro i limiti di una verifica meramente esecutiva; ogni controversia che imponga un nuovo accertamento del rapporto sottostante deve essere proposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego privatizzato.
Come è indicizzato
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