Cassazione Civile, Sentenza n. 5479/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma per nullità/inesistenza o inefficacia del contratto di fideiussione a causa della firma apocrifa del legale rappresentante della s.a.s.; la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1325, 1418 e 1399 c.c. (e art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) sostenendo che la polizza fosse priva di efficacia e che la società non potesse essere vincolata per una falsificazione della sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la polizza fideiussoria sottoscritta con firma apocrifa del legale rappresentante della società è priva di effetti nei confronti della società solo in via ordinaria, ma può essere recepita nella sfera giuridica della società mediante ratifica, anche tacita, applicando analogicamente le norme sulla rappresentanza (art. 1399 c.c.). Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che la società si è avvalsa della garanzia (ha depositato la polizza al Ministero ed ha incassato la prima tranche del finanziamento) senza disconoscerla tempestivamente; pertanto la polizza è stata fatta propria e la società è stata ritenuta obbligata. La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha rigettato il ricorso.
Norme richiamate
art. 1399 cod. civ.
La Corte applica in via analogica la disciplina della ratifica: il contratto firmato sotto falso nome può essere recepito nella sfera giuridica della società se questa, attraverso atti o comportamenti concludenti del legale rappresentante dotato di poteri, manifesta la volontà univoca di avvalersene.
art. 1325 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del consenso; la Corte osserva che la falsità della sottoscrizione non determina automaticamente la nullità della garanzia rispetto alla società che l'ha utilizzata.
art. 1418 cod. civ.
Riferimento alla nullità del negozio: la Corte esclude che la fattispecie debba essere trattata come nullità insanabile nei confronti della società quando questa si sia avvalsa del contratto.
art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5
Gli specifici motivi di cassazione fondati su tale norma (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione) sono stati ritenuti infondati dalla Corte.
legge n. 488/1992
Contesto normativo dell'agevolazione finanziaria: la polizza era necessaria per ottenere il contributo; la Corte sottolinea l'importanza della garanzia per la tutela della finanza pubblica nell'erogazione di incentivi.
Cass. n. 65/2012 (richiamata)
"l'irrilevanza giuridica dell'aspetto soggettivo della garanzia, valendo il dovere restitutorio (del finanziamento pubblico) su di un piano meramente oggettivo"
Precedente utilizzato per sostenere che, in ambito di finanza pubblica agevolativa, l'aspetto soggettivo della garanzia è meno rilevante rispetto alla tutela della finanza pubblica; giustifica l'applicazione rigorosa delle garanzie.
Cass. n. 22891/2016 (richiamata)
Precedente sul "falso uso del nome" e sull'analogia con la ratifica societaria; conferma la possibilità di ricondurre negozi conclusi con falsa rappresentanza alla società beneficiaria mediante ratifica.
Cass. n. 27008/2020 (richiamata)
Citata per segnalare l'orientamento minoritario che ritiene nulli taluni negozi conclusi da rappresentanti senza poteri; la Corte di Cassazione nel caso concreto non ha seguito la linea di nullità automatica.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 (richiamato per analogia tramite giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale all'esigenza di protezione della finanza pubblica mediante garanzie autonome; avvalora la tesi dell'irrilevanza dell'aspetto soggettivo della garanzia in tale contesto.
Massime di principio
- Un contratto sottoscritto con firma apocrifa può essere recepito nella sfera giuridica della società se la società stessa, attraverso atti o comportamenti del suo legale rappresentante dotato di poteri, manifesta in modo univoco la volontà di avvalersene (ratifica anche tacita).
- La semplice apocrifia della firma non comporta automaticamente la nullità del rapporto nei confronti della società se quest'ultima ha tratto beneficio dal negozio e non lo ha disconosciuto tempestivamente.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso a finanziamenti agevolati la tutela della finanza pubblica può giustificare un'applicazione rigorosa dell'efficacia delle garanzie, rendendo irrilevante l'aspetto soggettivo della firma quando la garanzia è stata effettivamente utilizzata per ottenere l'erogazione.
- La prova della ratifica può emergere da comportamenti concludenti (es. deposito della polizza al Ministero, incasso della tranche di finanziamento, mancato immediato disconoscimento) e va valutata nel concreto dal giudice di merito.
- Per contrastare efficacemente il rischio di essere vincolati da un atto firmato apocrifamente, è necessario disconoscere immediatamente l'atto, non avvalersi del beneficio, eventualmente sporgere denuncia penale e documentare la mancata conoscenza o autorizzazione.
- Nei contratti che non richiedono forma solenne la mancanza della sottoscrizione del vero rappresentante è meno decisiva: conta l'effettivo riferimento dell'atto alla società e il comportamento posteriore della stessa.
- In giudizio, il disconoscimento tardivo della firma (ad es. solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) ha un peso probatorio ridotto se la società si era già avvalsa dei vantaggi derivanti dal contratto.
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