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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5476/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il pagamento, a favore della Banca Farmafactoring, dell'imposta di registro sulla registrazione di cinque decreti ingiuntivi non opposti. L'Azienda U.L.S.S. contestava l'esistenza di un valido titolo esecutivo per reclamare la tassa di registrazione, sosteneva l'adempimento o la risoluzione degli accordi transattivi che avrebbero escluso o modificato la pretesa e denunciava abusi e vizi nell'interpretazione contrattuale e nella liquidazione delle spese di lite; ha proposto sette motivi di cassazione (tra cui violazioni di norme processuali e di diritto civile, e censure sulla valutazione probatoria e sull'applicazione della disciplina sulle spese).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio una nullità processuale sostanziale: il terzo pignorato (Intesa Sanpaolo S.p.A.) — destinatario del pignoramento presso terzi — non è stato chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Richiamando l'orientamento consolidato (in particolare Cass. n. 13533/2021) secondo cui il terzo pignorato è sempre parte necessaria, la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Venezia (giudice di primo grado, diverso magistrato) per la rinnovazione del processo con il contraddittorio integrato. La Cassazione non ha pertanto deciso nel merito delle questioni sostanziali sollevate dall'Azienda sanitaria; ha anche disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

    art. 383, terzo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando è rilevata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, di annullare le pronunce emesse e rinviare la causa al giudice di prime cure; qui è stata utilizzata per cassare e rinviare il giudizio in cui mancava il terzo pignorato.

  • artt. 545 e 546, cod. proc. civ.

    Indicano gli obblighi e gli effetti del pignoramento nei confronti del terzo pignorato; la Corte ha richiamato tali norme per motivare l'interesse e la necessità di far partecipare il terzo pignorato al giudizio di opposizione all'esecuzione.

  • art. 57, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    Disciplina i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro; la questione è stata oggetto delle doglianze della ricorrente in relazione alla presunta solidarietà tra le parti e alla riferibilità dell'imposta ai decreti ingiuntivi.

  • art. 91, cod. proc. civ.

    Regola la condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente; il tema è stato sollevato in relazione alla richiesta di porre a carico dell'Azienda sanitaria le spese relative all'imposta di registrazione.

  • art. 112, cod. proc. civ.

    Prevede la nullità delle sentenze che omettono di decidere su questioni dedotte dalle parti; la ricorrente aveva invocato questa norma per censurare omissioni della Corte d'appello, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la nullità per mancanza del terzo pignorato.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    Prevede il motivo di cassazione per vizi nella motivazione e nell'applicazione di norme; più motivi del ricorso principale erano formulati con riferimento a questa disposizione, ma la Corte non è entrata nel merito per effetto della nullità processuale.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 13533/2021

    Cass., sent. n. 13533/2021

    Decisione della Cassazione che ha affermato il principio secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione; tale principio è stato applicato ex officio nel presente caso per dichiarare la nullità del processo per mancata chiamata del terzo.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato (il soggetto presso cui è stato eseguito il pignoramento) è generalmente litisconsorte necessario: la sua mancata chiamata può determinare la nullità del processo e il rinvio per integrazione del contraddittorio.
  • La Corte di Cassazione, rilevata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, annulla e rinvia senza entrare nel merito sostanziale: a tale stadio le censure sostanziali restano da riesaminare dal giudice di merito con il contraddittorio completo.
  • Quando si agisce per il recupero di imposte o spese successive occorrende su titoli esecutivi (es. decreti ingiuntivi), è cruciale che il titolo contenga espressa previsione delle spese reclamate o che vi sia prova documentale del loro diritto e della quantificazione (ad es. dalla Agenzia delle Entrate).
  • L'onere della prova circa l'adempimento di accordi transattivi gravanti sul debitore spetta generalmente a chi ne deduce l'efficacia liberatoria: se non provato l'adempimento, il titolo esecutivo può rimanere efficace.
  • Le doglianze processuali che incidono sulla regolarità del contraddittorio (come l'omessa chiamata del terzo interessato) devono essere sollevate tempestivamente; tuttavia la Corte può rilevarle d'ufficio e disporre l'annullamento anche in sede di legittimità.
  • Le questioni relative alla compensazione delle spese di lite e all'abuso del diritto richiedono valutazioni motivate di merito: se il processo viene annullato per vizi di litisconsorzio, tali valutazioni saranno riconsiderate dal giudice di rinvio.
  • In procedura esecutiva è buona prassi, per il creditore procedente, chiamare o notificare sin dall'inizio il terzo pignorato e per il resistente (opponente) allegare e provare tempestivamente l'adempimento o gli effetti degli accordi transattivi per evitare l'esecutorietà delle pretese accessorie.

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