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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5440/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fabrianesi impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con cui Pisani otteneva il pagamento di €20.000,00 (il doppio della caparra prevista per la cessione di azienda). Il ricorso deduceva, principalmente, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (contestando la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, priva della 'spunta' che attesterebbe l'immissione dell'avviso in cassetta) e, secondariamente, la violazione dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita (l. n.162/2014). Il tema centrale era dunque la regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'ammissibilità dell'appello proposto tardivamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l'appello per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c., perché non sussisteva una nullità della notificazione idonea a giustificare il superamento del termine d'impugnazione: la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, secondo la giurisprudenza richiamata, il perfezionamento dipende dal ricevimento della raccomandata informativa e dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, che fa piena prova fino a querela di falso. La Corte ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito e ha condannato Fabrianesi al pagamento delle spese di appello e di cassazione (liquidate complessivamente in €2.700,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione ai sensi dell'art.140 si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa: la raccomandata ha funzione di rendere conoscibile il deposito dell'atto presso la casa comunale; la relazione dell'ufficiale giudiziario è la principale prova del compimento delle formalità.

  • art. 327 c.p.c.

    Stabilisce il termine per proporre appello e le conseguenze della tardività; l'appellante rimasto contumace in primo grado deve dimostrare la mancata conoscenza del processo per nullità della notificazione al fine di superare la tardività.

  • art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890

    Regola le notificazioni a mezzo servizio postale: l'avviso di ricevimento deve contenere specifiche annotazioni; tale regime è distinto da quello dell'art.140 c.p.c. e, nel caso di notificazioni postali ordinarie, il duplicato dell'avviso rilasciato dall'ufficio postale può surrogare l'originale.

  • d.P.R. 29 dicembre 1982, n. 655, art. 8

    Prevede il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento da parte dell'ufficio postale; il duplicato deve essere conforme all'originale se utilizzato per provare la regolarità della notifica (ma nel procedimento ex art.140 c.p.c. prevale la relazione dell'ufficiale giudiziario).

  • art. 148 c.p.c.

    La relata/relazione dell'ufficiale giudiziario fa piena prova delle operazioni di notificazione fino a querela di falso; dunque è decisiva nell'accertare la correttezza della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Norma che disciplina l'azione per ottenere il pagamento di somme a seguito di inadempimento con procedura rapida (ordine di pagamento); la impugnazione di provvedimenti in materia è soggetta ai termini ordinari di impugnazione.

  • l. n. 162/2014, art. 3

    Introduce la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per alcune materie: la sua mancata esperibilità può essere censurata se la normativa è applicabile al caso, ma qui non è stata decisiva rispetto alla questione principale della notificazione e della tardività.

Massime di principio

  • Nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. la prova principale del regolare svolgimento è la relazione dell'ufficiale giudiziario; la raccomandata informativa ha la funzione di rendere conoscibile il deposito, non sostituendo la relata nella prova delle formalità.
  • Per impugnare validamente per tardività bisogna dimostrare una nullità della notificazione capace di escludere la conoscibilità dell'atto: semplici difformità formali nella ricevuta della raccomandata non sono automaticamente decisive se la relazione dell'ufficiale documenta il compimento delle formalità.
  • Il duplicato dell'avviso rilasciato dall'ufficio postale può surrogare l'originale per le notificazioni postali ordinarie, ma nel contesto dell'art. 140 c.p.c. prevale comunque l'accertamento contenuto nella relata dell'ufficiale giudiziario.
  • Se l'appello è inammissibile per tardività il giudizio può essere dichiarato improseguibile e la sentenza impugnata cassata senza rinvio; ciò comporta normalmente l'addebito delle spese all'appellante tardivo.
  • Le eccezioni circa l'omessa negoziazione assistita vanno valutate separatamente e richiedono che la materia sia effettivamente sottoposta all'obbligo di negoziazione: non tutte le contestazioni procedurali riescono a incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione quando prevale la questione della notificazione.

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