Sentenza del 23/02/2022 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Ente non commerciale - Immobile concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di compiti istituzionali - Esenzione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 7, co. 1, lett. i) spetta anche quando l'immobile è concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività istituzionali tra quelle elencate e giudicate meritevoli dal legislatore. Pertanto l'esenzione è stata riconosciuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario, ente non commerciale, chiedeva l'esenzione IMU prevista dall'art. 7, co. 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 per un immobile che aveva concesso in comodato gratuito ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività istituzionali (assistenziali, didattiche, sanitarie, culturali ecc.). L'Amministrazione aveva contestato il diritto all'esenzione ritenendo che la concessione in comodato a terzi potesse precludere il beneficio.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992
L'esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali si applica anche se l'immobile è dato in comodato gratuito a un altro ente non commerciale per lo svolgimento delle attività istituzionali richiamate; la valutazione è sostanziale (natura e finalità dell'attività svolta) e non è impedita dalla mera concessione in comodato.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per enti non commerciali si applica anche se l'immobile non è direttamente utilizzato dal proprietario ma è concesso in comodato gratuito a un altro ente non commerciale per finalità istituzionali previste dalla norma.
- È necessario che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle elencate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di culto) e abbia carattere 'meritevole' secondo la valutazione normativa/giurisprudenziale.
- La prova del diritto all'esenzione richiede elementi documentali e di fatto sulla natura non commerciale dell'attività e sul contenuto istituzionale dell'uso (statuto, convenzione di comodato, attività effettivamente svolta); la forma giuridica da sola non basta se la sostanza fosse commerciale.
- Se l'immobile è destinato a usi misti (parte istituzionale e parte commerciale), l'esenzione può venire limitata o esclusa in relazione alla parte effettivamente commerciale: va valutata la destinazione concreta e la proporzione di utilizzo.
- La registrazione del contratto di comodato e la chiarezza della destinazione d'uso sono elementi utili ma ciò che conta maggiormente è la sostanza dell'utilizzo effettivo dell'immobile; le amministrazioni non devono negare l'esenzione sulla sola base della concessione a terzi quando questi ultimi sono enti non commerciali e svolgono attività istituzionali.
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