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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05022/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere la riparazione per la detenzione cautelare subita (custodia in carcere eseguita il 29/11/2016) in relazione al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo sussistere colpa grave ostativa all'indennizzo sulla base di "frequentazioni ambigue" e di attività di guardiania ritenute illecite, mentre il ricorrente sosteneva che molte frequentazioni erano giustificate da un rapporto di lavoro e che la sentenza di appello aveva assolto perché il fatto non sussiste, escludendo un vincolo associativo e quindi l'elemento causale richiesto per escludere l'indennizzo. Inoltre il ricorrente richiamava dichiarazioni di un collaboratore che lo descrivevano come persona dedita al lavoro ed estranea al contesto criminale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che, nell'esercizio dell'autonomia giudiziaria del giudizio di riparazione, sussistesse colpa grave ostativa all'indennizzo in ragione delle condotte e delle frequentazioni non giustificate dal presunto rapporto di lavoro con Giovanni Trapasso e di una attività di guardiania svolta senza autorizzazione, valutata come controllo del territorio a vantaggio del sodalizio. Sono state valorizzate conversazioni e comportamenti (allontanamento minaccioso di un venditore, raccolta di denaro per "protezione", progettazione di una rapina, rapporti con i fratelli Cosco e altri membri della consorteria) che, pur non avendo poi determinato una condanna per associazione mafiosa in appello, erano al tempo percepibili come indicativi di contiguità e connivenza. Conseguentemente la domanda di riparazione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La norma era il fondamento del provvedimento cautelare originario: anche se l'assoluzione successiva ha escluso la partecipazione associativa, la Corte ha ritenuto che la valutazione della colpa grave ai fini della riparazione debba considerare le condotte e le frequentazioni percepite al momento della misura, senza che l'assoluzione annulli automaticamente la possibilità di ritenere probabilmente giustificata la misura cautelare al tempo.

  • art. 140 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)

    L'attività di guardiania svolta senza autorizzazione è considerata illecita e, nella fattispecie, è stata interpretata non come mera vigilanza privata ma come controllo territoriale volto a garantire l'ordine economico del sodalizio; tale condotta è stata valorizzata come indice della contiguità e della responsabilità colposa del ricorrente.

Massime di principio

  • L'assoluzione in sede di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per la detenzione: il giudice della riparazione valuta la condotta del detenuto al momento della misura e può escludere l'indennizzo se sussiste colpa grave che abbia concorso a creare l'apparenza di coinvolgimento in attività illecite.
  • Frequentazioni ambigue con soggetti notoriamente coinvolti in attività mafiose possono integrare, se non giustificate e se accompagnate da comportamenti indicativi, una grave colpa ostativa alla riparazione anche quando non emergano, in seguito, elementi sufficienti a provare la partecipazione associativa.
  • Attività apparentemente 'lavorative' possono essere valutate come illecite e significative se svolte in modo da apparire come controllo del territorio o imposizione di un ordine economico; la mancanza di autorizzazioni formali (es. per vigilanza privata) può aggravare la percezione di illiceità.
  • Per chi subisce detenzione cautelare e vuole richiedere la riparazione è strategico documentare la necessità e la liceità delle relazioni e delle attività contestate (contratti, buste paga, testimoni credibili, prova della natura lavorativa e non collusiva dei rapporti) per contrastare la nozione di 'frequentazioni ambigue' e dimostrare l'assenza di colpa grave.
  • Nel giudizio di riparazione il punto di riferimento è la valutazione ex ante (cioè ciò che al momento della misura poteva essere ragionevolmente ritenuto): quindi rilevano non solo le conclusioni successive del merito, ma le circostanze, i comportamenti e le percezioni che giustificarono la misura cautelare.

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