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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14758/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, con cui l’Ufficio aveva rideterminato induttivamente maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, contestando anche la deduzione di alcuni costi ritenuti privi dei requisiti. Nel giudizio di rinvio, dopo un precedente annullamento con rinvio per omessa motivazione della sentenza regionale, il contribuente insisteva per l’inapplicabilità degli studi di settore e per la violazione dell’art. 39 citato. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi controversi, lamentando che la CTR non avesse affrontato le doglianze svolte in appello; 3) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l’illegittimità dell’accertamento induttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, sufficiente a integrare il minimo costituzionale. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, perché formulato in modo non coerente con il vizio denunciato e comunque infondato, avendo la CTR in realtà risposto alle doglianze sul fondamento dell’accertamento. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, affermando che, per come motivato dalla CTR, esistevano i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi sulla base dell’inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività dell’Agenzia; è stato però posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente la rideterminazione induttiva dei ricavi quando le risultanze dichiarative e contabili risultino sostanzialmente inattendibili; nel caso concreto i presupposti per l’accertamento sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale; nel caso deciso non vi era motivazione apparente o mancante.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata; la CTR ha rispettato l’obbligo motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza; non accolto perché la motivazione era esistente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare genericamente l’omessa risposta a censure o la scarsa persuasività della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo relativo al preteso mancato esame delle doglianze avrebbe dovuto essere prospettato, se del caso, come omessa pronuncia e non come omesso esame di fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è sufficientemente esistente quando, pur sintetica, consente di individuare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e supera il minimo costituzionale; non ricorre nullità per motivazione apparente se la decisione affronta, anche in forma concisa, le questioni decisive.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia trascurato singole argomentazioni difensive o che la motivazione sia insufficiente secondo il vecchio paradigma.
  • Quando l’accertamento induttivo è fondato non sul mero scostamento da parametri o studi di settore, ma su documentazione e dati forniti dal contribuente che evidenzino inattendibilità delle risultanze contabili, la doglianza sulla sola inapplicabilità degli studi di settore non è decisiva.
  • Se il giudice di merito individua specificamente la ragione dell’accertamento e rigetta le contestazioni sulla base dell’esame degli elementi documentali prodotti, la censura di violazione di legge deve confrontarsi con tale ratio decidendi, altrimenti risulta infondata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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