Sentenza n. 1544/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento nota 37/2022 del 12.01.2023 adottato dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Dogliani di rigetto della domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un basso fabbricato ad uso magazzino, nonché del parere del 06.06.2022 della Commissione Agricola Comunale e degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 29.11.2023: - del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune Dogliani prot. n. 9095 del 10.08.2023 – pratica edilizia n. 37/2022, notificato il 10.08.2023, avente ad oggetto il diniego di permesso di costruire per la realizzazione di basso fabbricato ad uso magazzino, nonché degli atti antecedenti, preordinati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di permesso di costruire per la realizzazione di un basso fabbricato ad uso magazzino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego iniziale del Comune di Dogliani relativo alla domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un basso fabbricato ad uso magazzino, unitamente al parere della Commissione Agricola Comunale e agli atti connessi. Con motivi aggiunti hanno impugnato un successivo diniego relativo alla medesima pratica edilizia. Nel corso del giudizio hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti. Il giudice ha richiamato il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso da parte del ricorrente, ritenendo che la dichiarazione di sopravvenuta perdita dell'interesse renda il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che residui al giudice una valutazione discrezionale sulla persistenza dell'interesse. Le spese sono state compensate poiché il Comune si è costituito con una mera memoria di stile, senza svolgere difese di merito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, dichiarata dai ricorrenti, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse al ricorso; la dichiarazione di sopravvenuta perdita dell'interesse determina l'improcedibilità della domanda, senza che il giudice debba svolgere ulteriori valutazioni sulla persistenza di tale interesse.
- Quando l'amministrazione resistente si costituisce soltanto con una memoria di stile e non svolge difese di merito, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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