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Legge

L.R. Abruzzo 13/2006

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 - Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 13/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Abruzzo n. 30/1992 sul funzionamento dell’Associazione tra gli ex Consiglieri regionali, prevedendo supporto organizzativo e sede da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Riconosce inoltre ai cessati dal mandato i titoli di Consigliere onorario, Presidente emerito della Giunta e del Consiglio regionale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURA (31 maggio 2006).

Modifiche alla disciplina dell’Associazione tra ex consiglieri della Regione Abruzzo

Modifiche alla disciplina dell’Associazione tra ex consiglieri regionali dell’Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 12 maggio 2006, n. 13 interviene sulla disciplina dell’Associazione tra gli ex Consiglieri regionali, aggiornata attraverso la sostituzione integrale dell’articolo 1 della L.R. 14 aprile 1992, n. 30. Il provvedimento disciplina il supporto istituzionale assicurato dal Consiglio regionale e i titoli onorifici attribuibili a chi ha cessato il mandato.

Finalità e supporto istituzionale all’Associazione

La norma riconosce che l’Associazione costituita tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo, denominata “Associazione Regionalista Abruzzese”, opera per il perseguimento delle proprie finalità associative, tra le quali rientra la valorizzazione della funzione dell’istituto regionale mediante:

  • convegni;
  • conferenze;
  • pubblicazioni;
  • studi di interesse regionale.

Per consentire il conseguimento di tali fini, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all’Associazione:

  • una sede funzionale;
  • il necessario supporto organizzativo per lo svolgimento dei compiti propri dell’Associazione.

Titoli onorifici per gli amministratori regionali cessati dal mandato

La legge prevede specifiche denominazioni onorifiche per gli ex titolari delle cariche regionali:

  • i Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi del titolo di “Consigliere onorario della Regione Abruzzo”;
  • i Presidenti della Giunta e del Consiglio cessati dal mandato possono fregiarsi, rispettivamente, dei titoli di “Presidente emerito della Giunta regionale d'Abruzzo” e di “Presidente emerito del Consiglio regionale d'Abruzzo”.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA. La pubblicazione è indicata al 31 maggio 2006, n. 32.

Ambito territoriale e rilievo pratico

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo e incide sul funzionamento dell’associazione degli ex consiglieri regionali e sui titoli onorifici collegati alla cessazione del mandato. Non emergono termini di efficacia limitati a esercizi finanziari o eventi ormai conclusi.

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