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Circolare

Circolare numero 133 del 11-10-2011

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle convenzioni stipulate tra l’INPS e le seguenti OO.SS.:Fast Ferro Vie, FIT CISL, UGL Attività Ferroviarie per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazione straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le convenzioni sottoscritte dall’INPS con Fast Ferro Vie, FIT CISL e UGL Attività Ferroviarie per la trattenuta e il versamento delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie del Fondo per il personale delle Società del Gruppo FS. Vengono chiariti i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, le regole sulla revoca, la misura del contributo, gli esoneri di responsabilità, i codici INPS e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute.

Convenzioni per la riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari del Fondo FS

Convenzioni per la riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari del Fondo FS

La circolare dà conto delle convenzioni stipulate dall’INPS con Fast Ferro Vie, FIT CISL e UGL Attività Ferroviarie per la trattenuta delle quote sindacali sugli assegni straordinari erogati nell’ambito del Fondo per il personale delle Società del Gruppo FS. Il documento chiarisce il perimetro soggettivo, le regole di delega e revoca, le modalità operative di acquisizione e conservazione delle autorizzazioni, la misura del contributo e le disposizioni contabili collegate.

Soggetti interessati

Possono avvalersi del servizio di riscossione tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui all’Accordo programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009, Allegato C. Il servizio opera a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’accordo.

Rilascio della delega e acquisizione da parte dell’INPS

L’articolo 2 della convenzione prevede che, quando il lavoratore rilascia l’autorizzazione alla trattenuta al momento della richiesta della prestazione, l’INPS la acquisisca contestualmente al trasferimento dei dati relativi al titolare del trattamento straordinario dalle Società del Gruppo FS.

Negli altri casi disciplinati dall’art. 3, la delega deve essere rilasciata secondo il modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere controfirmata dal responsabile dell’organizzazione sindacale stipulante. A tal fine, l’organizzazione deve comunicare per iscritto alle strutture periferiche INPS i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe.

Decorrenza delle trattenute e presentazione delle deleghe

L’autorizzazione rilasciata al momento della domanda di esodo ha efficacia al momento del trasferimento dei dati dalle Società del Gruppo FS all’INPS. Nei casi di delega a favore di un’associazione diversa da quella indicata all’atto della domanda di esodo, oppure di delega rilasciata da soggetto già titolare della prestazione straordinaria e non iscritto ad alcun sindacato, la nuova delega e l’eventuale revoca sono acquisite ed efficaci entro tre mesi dalla presentazione.

In tali ipotesi la delega deve essere presentata, a cura dell’organizzazione sindacale stipulante, alla struttura INPS che gestisce l’assegno, e produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla struttura INPS competente all’organizzazione sindacale per ricevuta. L’elenco, unitamente alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Revoca della delega

Nel caso in cui il titolare della prestazione instauri un rapporto associativo con un’organizzazione sindacale diversa da quella indicata nella richiesta della prestazione straordinaria, la nuova delega produce effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Resta fermo che il rapporto intercorre tra l’associato e l’organizzazione sindacale stipulante; qualora l’INPS riceva direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, la struttura territoriale acquisisce la revoca entro i tre mesi successivi a quello di ricezione.

Gestione delle informazioni e consultazione dati

L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale stipulante una banca dati contenente tutte le deleghe sindacali riferite al medesimo sindacato, comprese le nuove deleghe, le revoche e le deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.

Inoltre, sul sito internet dell’Istituto sono disponibili, previa richiesta delle necessarie autorizzazioni, l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno, sui quali viene effettuata la trattenuta, e l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.

Misura del contributo sindacale

La quota sindacale è determinata come percentuale dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario secondo criteri progressivi:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari e adempimenti centrali

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione. I relativi adempimenti sono demandati al livello centrale, tra la Direzione Generale dell’INPS e l’organizzazione sindacale stipulante.

Esonero di responsabilità

Ai sensi dell’articolo 10 della convenzione, l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo, con particolare riferimento alle ipotesi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale stipulante e alle controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega.

L’organizzazione sindacale stipulante assume l’obbligo di indennizzare l’INPS per qualsiasi eventuale effetto negativo derivante da tali controversie.

Codici INPS e istruzioni contabili

Alla Fast Ferro Vie è attribuito il codice INPS H3, alla FIT CISL il codice H4 e alla UGL Attività Ferroviarie il codice H5.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sugli assegni straordinari sono istituiti specifici conti:

  • GPA 25/264 e GPA 27/264 per FIT CISL;
  • GPA 25/265 e GPA 27/265 per UGL Attività Ferroviarie;
  • GPA 25/266 e GPA 27/266 per Fast Ferro Vie.

I conti GPA 25/264, GPA 25/265 e GPA 25/266 si riferiscono ai contributi trattenuti sugli assegni pagati nell’anno in corso; i conti GPA 27/264, GPA 27/265 e GPA 27/266 riguardano gli assegni pagati negli anni precedenti e devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2012.

Rapporti tra INPS e organizzazioni sindacali

Eventuali problemi applicativi della convenzione devono essere esaminati tra la Direzione Generale dell’INPS e l’organizzazione sindacale stipulante, secondo un raccordo centralizzato.

Punti principali

Ambito soggettivo e convenzioni sottoscritte

Le convenzioni, sottoscritte a seguito della determinazione presidenziale n. 125 dell’11 aprile 2011, riguardano Fast Ferro Vie, FIT CISL e UGL Attività Ferroviarie. Il servizio di riscossione delle quote sindacali si applica ai lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, nei limiti dell’Accordo programmatico del 15 maggio 2009 (Allegato C), a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’accordo.

Delega sindacale: rilascio e acquisizione

Per i lavoratori che chiedono la prestazione straordinaria, l’autorizzazione alla trattenuta viene rilasciata al momento della domanda e acquisita dall’INPS con il trasferimento dei dati dalle Società del Gruppo FS. Negli altri casi previsti dall’art. 3, la delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni ex D.Lgs. 196/03, e deve essere controfirmata dal responsabile dell’organizzazione sindacale stipulante. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS.

Decorrenza, efficacia e modalità di presentazione

L’autorizzazione rilasciata al momento della domanda di esodo produce effetti al momento del trasferimento dei dati all’INPS. Nei casi di nuova delega a favore di un sindacato diverso da quello indicato nella domanda, o di delega rilasciata da soggetto già titolare della prestazione e non iscritto ad alcun sindacato, la nuova delega e l’eventuale revoca sono acquisite ed efficaci entro tre mesi dalla presentazione; in tali ipotesi la delega, presentata dall’organizzazione sindacale stipulante alla struttura INPS che gestisce l’assegno, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una restituita per ricevuta, e tale elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazione.

Revoca della delega

Se il lavoratore instaura un rapporto associativo con un’organizzazione sindacale diversa da quella indicata al momento della richiesta della prestazione straordinaria, la nuova delega è efficace solo se accompagnata dalla revoca della precedente. Inoltre, se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, la struttura territoriale acquisisce la revoca entro i tre mesi successivi a quello di ricezione. Le parti precisano che il rapporto intercorre tra l’associato e l’organizzazione sindacale stipulante.

Banca dati e consultazione degli elenchi

L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale stipulante una banca dati con tutte le informazioni sulle deleghe sindacali del medesimo sindacato, comprese nuove deleghe, revoche e deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa. Sul sito Internet dell’Istituto sono inoltre disponibili, previa richiesta delle necessarie autorizzazioni, l’elenco nominativo generale degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno e l’elenco degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell’anno precedente.

Misura del contributo sindacale

La quota sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario secondo tre aliquote progressive: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e i relativi adempimenti sono curati a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e l’organizzazione sindacale stipulante.

Esonero da responsabilità dell’INPS

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale stipulante e nelle controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega. L’organizzazione sindacale stipulante si obbliga a tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi derivanti da tali controversie.

Codici INPS e istruzioni contabili

Sono attribuiti i seguenti codici INPS: H3 a Fast Ferro Vie, H4 a FIT CISL, H5 a UGL Attività Ferroviarie. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti specifici conti GPA 25/264, GPA 27/264, GPA 25/265, GPA 27/265, GPA 25/266 e GPA 27/266, distinti per organizzazione sindacale e per pagamenti dell’anno in corso o degli anni precedenti. I conti della serie GPA 27/264, GPA 27/265 e GPA 27/266 devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2012.

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