Circolare numero 134 del 12-10-2011
1. Premessa 2. Monitoraggio 3. Flusso procedurale 3.1 Adempimenti delle Strutture medico-legali 3.2 Adempimenti delle linee di prodotto/servizio Assicurato-Pensionato 3.3 Adempimenti delle Unità organizzative Controllo Prestazioni 3.4 Adempimenti degli Uffici legali 4. Prescrizione 5. Revisione tabelle art. 14, comma 2, legge 222/84 6. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative per avviare e gestire le azioni di surrogazione nei confronti dei terzi responsabili, con riferimento alle prestazioni di assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità. Vengono richiamati il quadro normativo, il nuovo flusso procedurale integrato tra Sigas e Surroghe Web, i compiti delle strutture medico-legali, delle linee Assicurato-Pensionato, dell’Unità Controllo Prestazioni e degli Uffici legali. La circolare disciplina inoltre i termini di prescrizione, il criterio di revisione delle tabelle per il calcolo del valore capitale e le nuove istruzioni contabili per la rilevazione delle somme recuperate.
Azioni surrogatorie ex art. 14 L. 222/1984 per prestazioni pensionistiche da responsabilità di terzi
Azioni surrogatorie ex art. 14 della legge n. 222/1984 per prestazioni pensionistiche
La circolare fornisce indicazioni aggiornate per la gestione delle azioni di surrogazione e rivalsa esercitate dall’Istituto nei confronti dei terzi responsabili e delle loro compagnie di assicurazione, con riferimento alle prestazioni pensionistiche di invalidità e inabilità. Il documento recepisce l’evoluzione normativa e organizzativa, chiarisce i ruoli delle strutture coinvolte e aggiorna i criteri operativi, contabili e procedurali necessari per un recupero tempestivo ed efficace delle somme erogate.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, attribuisce all’Istituto il diritto di surrogarsi, fino a concorrenza dell’ammontare delle prestazioni corrisposte, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili. La circolare richiama che tale meccanismo riguarda il recupero dei ratei di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità, oltre al valore capitale della prestazione da erogare o erogata.
Viene ribadito che il medesimo istituto si applica anche alla pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall’art. 6 della legge n. 222/1984. Inoltre, viene ricordato che la legge n. 183/2010 ha esteso la possibilità di recupero anche alle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi, completando il quadro delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
Monitoraggio del fenomeno e criticità operative
La circolare richiama le rilevazioni effettuate sul territorio nazionale, che hanno evidenziato 2.998 assegni di invalidità e pensioni di inabilità segnalati dalle UOC/UOS medico-legali con possibile responsabilità di terzi. Dall’analisi dei flussi è emersa una forte discrepanza tra le segnalazioni medico-legali e le verifiche effettivamente avviate ai fini della surroga.
Il documento segnala inoltre la difficoltà di ricostruire, a distanza di tempo, il quadro fattuale necessario a fondare l’azione di recupero: il ritardo può comportare la perdita della prova dell’illecito oppure la decadenza dell’azione per mancata interruzione della prescrizione. Per questo motivo viene sottolineata la necessità di una collaborazione stretta e continuativa tra strutture medico-legali, linee Assicurato-Pensionato e Unità Controllo Prestazioni, con obiettivo di attivazione pari al 100% delle azioni una volta segnalata la responsabilità di terzi.
Flusso procedurale e strumenti informatici
Per tracciare in modo completo l’iter delle pratiche, è stata realizzata l’interconnessione tra la procedura "Surroghe Web" e il sistema di gestione del fascicolo sanitario "Sigas". Quando nella procedura Sigas viene registrata la circostanza che la patologia dipende da fatto causato da terzi, l’informazione viene trasmessa automaticamente alla procedura surroghe, consentendo l’acquisizione dei dati dell’assicurato e l’avvio della lavorazione.
La circolare richiama anche i flussi standardizzati di processo già disponibili per la gestione dell’azione di surroga sulle prestazioni a sostegno del reddito e sui servizi collegati al conto assicurativo - pensioni. Tali flussi raccolgono le informazioni operative, amministrative e procedurali, compresi gli adempimenti di contabilizzazione dei pagamenti mediante mod. IP 518.
Adempimenti delle strutture medico-legali
Le strutture medico-legali sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale e tempestivo. In sede di visita devono:
- evidenziare nella cartella SIGAS, sezione "Anamnesi Lavorativa", le voci previste;
- attivare il check box relativo alla "Responsabilità di Terzi" nella sezione "Diagnosi Medico-Legale", sia per i casi di invalidità sia di inabilità;
- consentire l’apertura automatica della fase di lavorazione in Surroghe Web;
- far compilare il modello AS1-P, che sostituisce il precedente "Dich. Terzo", direttamente in sede di visita oppure consegnarlo all’assicurato se non sia possibile acquisire tutti i dati immediatamente;
- in caso di consegna successiva, richiedere la restituzione del modello entro 15 giorni;
- completare il modello AS1 con il parere medico-legale conclusivo sulla possibilità di azionare il recupero economico ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222/1984.
Le risultanze e il giudizio medico-legale vengono trasmessi automaticamente alle competenti linee di prodotto/servizio. I dirigenti medico-legali devono inoltre monitorare l’iter delle domande di prima istanza tramite la funzione di ricerca statistica del fascicolo sanitario elettronico alla voce "SITUAZIONE SURROGHE".
Adempimenti delle linee Assicurato-Pensionato
Le linee di prodotto/servizio dell’area Assicurato/Pensionato devono verificare in modo puntuale l’esistenza degli elementi che facciano emergere la responsabilità di terzi. In particolare devono controllare:
- la presenza della segnalazione in SIGAS sul rapporto causale tra stato invalidante e condotta del terzo;
- le informazioni riportate nelle domande di pensione di inabilità e/o assegno ordinario di invalidità (modelli AP59/AP60);
- la dichiarazione relativa alla "responsabilità di altri" contenuta nei modelli;
- le informazioni contenute nel modello AS1 allegato alla domanda o compilato in visita;
- in assenza del modello AS1/P, la data di consegna all’interessato presente in Surroghe Web;
- l’eventuale necessità di segnalare immediatamente la mancanza del modello all’Unità Controllo Prestazioni;
- ogni ulteriore accertamento utile, proveniente anche da fonti esterne.
Una volta accertato il nesso causale tra l’evento lesivo e lo stato invalidante, la struttura deve trasmettere all’Unità Controllo Prestazioni, tramite la procedura di comunicazione front office/back office, la segnalazione completa dei dati richiesti. La circolare raccomanda inoltre di attivare, in via cautelativa, le surroghe anche sulla quota di inabilità che concorre alla prestazione di reversibilità ai superstiti.
Adempimenti dell’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni
L’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni deve avviare con sollecitudine le pratiche di surroga da pensione risultanti nelle liste prodotte dalla procedura informatica. In particolare deve:
- verificare se esista già una pratica di surroga per indennità di malattia relativa allo stesso assicurato e allo stesso evento lesivo, acquisendo e unificando i fascicoli se del caso;
- inviare all’assicurato il modello AS1P di richiesta notizie, se non già acquisito;
- trasmettere il modello AS2P di richiesta notizie all’ufficio di pubblica sicurezza competente, se non già eseguito per la pratica di malattia;
- inviare con raccomandata A/R il modello AS3P al terzo presunto responsabile, alla compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato, con diffida anche agli eredi a non concludere accordi che pregiudichino i diritti dell’Istituto;
- reiterare tale invio a scadenze predeterminate per interrompere tempestivamente la prescrizione;
- inviare, una volta accertata la responsabilità, il modello AS3 bis al terzo responsabile, alla compagnia e al danneggiato;
- acquisire i dati sull’ammontare delle prestazioni e determinarne l’importo;
- inviare l’estratto conto mod. AS4P con indicazione del valore capitale, dei ratei maturati, degli interessi legali e della svalutazione monetaria già corrisposti;
- applicare gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data di liquidazione, oltre alle spese amministrative;
- trasmettere il fascicolo all’Ufficio legale se entro 10 giorni dalla ricezione dell’estratto conto le comunicazioni devono essere ulteriormente gestite in via legale, e comunque se decorrono 20 giorni senza integrale pagamento dell’importo richiesto.
Adempimenti degli Uffici legali
Gli Uffici legali distrettuali e periferici curano le azioni surrogatorie per malattia e invalidità pensionabile per le quali siano decorsi i termini amministrativi di pagamento. Prima di inviare la diffida legale devono verificare che il calcolo della capitalizzazione includa tutte le prestazioni erogate, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati.
Quando l’azione deriva da un grave incidente e il fascicolo è trasmesso dall’Unità Controllo Prestazioni, l’Ufficio legale deve verificare se l’assicurato abbia nel frattempo presentato domanda di prestazione ex legge n. 222/1984. Se la pratica riguarda anche indennità di malattia per il medesimo evento, il recupero deve essere trattato in modo unificato; in caso contrario, la transazione proposta dalla compagnia assicuratrice deve contenere una clausola di salvezza dei diritti dell’Istituto ex art. 14 della legge n. 222/1984.
La circolare evidenzia inoltre che l’assegno ordinario di invalidità ha durata triennale e può non essere confermato o essere revocato in sede di revisione; anche in tali casi l’azione surrogatoria deve proseguire per il recupero del valore capitale della prestazione, secondo l’art. 14, comma 2, della legge n. 222/1984.
Prescrizione e decorrenza dei termini
La circolare riepiloga i principali termini di prescrizione connessi all’esercizio del diritto di surroga:
- cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi;
- due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli;
- il termine più lungo previsto per il reato, quando l’evento lesivo è qualificato come reato.
Per i sinistri che coinvolgono persone trasportate, vengono indicati:
- un anno nei casi di trasporto pubblico o privato, a titolo oneroso o gratuito;
- due anni per i trasportati a titolo di cortesia o amicizia, nei confronti del vettore.
Quanto al pregiudizio del diritto di surroga da parte dell’assicurato, sono richiamati:
- un anno quando l’Istituto non abbia manifestato la volontà di surrogarsi;
- dieci anni quando l’assicurato abbia reso la dichiarazione ex art. 42 della legge n. 183/2010 compromettendo l’azione dell’Istituto.
Revisione delle tabelle per il calcolo del valore capitale
Le tabelle coefficienti adottate con il decreto ministeriale 20 marzo 1987, pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 1987, non risultano più adeguate al mutato quadro pensionistico. La circolare spiega che la revisione è necessaria perché il sistema previdenziale è stato riformato, in particolare con l’elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia.
Il criterio di calcolo del valore capitale deve tener conto della durata della prestazione e della natura dell’onere per l’Istituto. Per le rendite temporanee il capitale va commisurato al periodo necessario per raggiungere l’età pensionabile, mentre per le prestazioni prive di base contributiva accreditata l’onere resta riferito all’intera vita del titolare, come nel caso dell’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.
La circolare sottolinea che tale impostazione è coerente con il principio per cui l’Istituto non può recuperare più di quanto abbia effettivamente erogato e il terzo responsabile non può essere chiamato a pagare oltre il danno risarcibile. Le nuove tabelle saranno approvate con decreto ministeriale e seguite da ulteriori istruzioni operative.
Istruzioni contabili
La circolare aggiorna anche il profilo contabile delle operazioni di recupero. Alla luce dell’evoluzione normativa, le somme derivanti dall’azione di surrogazione devono essere imputate non solo alle gestioni già disciplinate in precedenza, ma anche a quelle interessate dai successivi interventi normativi, comprese le gestioni ex autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, volo e invalidi civili.
Sono istituiti specifici conti per l’imputazione delle somme recuperate, tra cui quelli riferiti al Fondo elettrici, al Fondo pubblici servizi di trasporto, al Fondo telefonici, alla Gestione ex Inpdai, alla Gestione invalidi civili e al Fondo volo. Viene inoltre aggiornata la denominazione di altri conti già previsti e confermata la sostituzione di conti precedenti.
Ai conti indicati devono essere imputati:
- i valori capitali;
- i ratei maturati dalla decorrenza della prestazione alla data di liquidazione;
- la rivalutazione monetaria;
- gli interessi legali.
La circolare dispone infine che eventuali contabilizzazioni già eseguite in modo difforme nel corso dell’esercizio devono essere oggetto di storno.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della surrogazione
L’art. 14 della legge n. 222/1984 riconosce all’Istituto il diritto di surrogarsi, fino a concorrenza dell’ammontare delle prestazioni erogate, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le rispettive compagnie assicuratrici. La surrogazione riguarda, in particolare, il recupero dei ratei e del valore capitale delle prestazioni pensionistiche correlate a invalidità o inabilità causate da fatto imputabile a terzi. La circolare richiama anche il recupero della pensione privilegiata di inabilità ex art. 6 della medesima legge e, per effetto della legge n. 183/2010, delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi.
Monitoraggio e criticità emerse
Dalle rilevazioni effettuate sul territorio nazionale è emersa una significativa discrepanza tra le segnalazioni di possibile responsabilità di terzi formulate in sede medico-legale e il numero effettivo di verifiche e azioni di surroga avviate. La circolare evidenzia che il ritardo nella ricostruzione dei fatti può compromettere la prova dell’illecito o rendere impossibile l’azione per decorso dei termini prescrizionali. Per questo viene richiesto un coordinamento stretto tra UOC/UOS medico-legali, linee Assicurato-Pensionato e Unità Controllo Prestazioni, con obiettivo di produzione pari al 100% una volta segnalata la responsabilità di terzi.
Flusso procedurale e integrazione tra applicativi
Per agevolare la tracciabilità delle attività è stata realizzata l’interconnessione tra la procedura Surroghe Web e la gestione automatizzata del fascicolo sanitario (Sigas). La segnalazione di patologia dipendente da fatto causato da terzi, registrata in Sigas, viene trasmessa automaticamente alla procedura di surroga, consentendo l’acquisizione delle informazioni dell’assicurato e l’avvio delle attività di recupero. Sono inoltre richiamati i flussi standardizzati di processo già disponibili, comprensivi degli adempimenti di contabilizzazione tramite mod. IP 518.
Compiti delle strutture medico-legali
Le strutture medico-legali devono operare tempestivamente in fase di visita e monitorare il fenomeno per evitare la decadenza dei termini. Devono evidenziare nella cartella SIGAS la rilevanza lavorativa e attivare il check box "Responsabilità di Terzi" sia nei casi di invalidità sia di inabilità, così da aprire automaticamente la fase in Surroghe Web. Devono inoltre far compilare il modello AS1-P, già sostitutivo del precedente "Dich. Terzo", consegnarlo all’assicurato se mancante, acquisirne l’eventuale restituzione entro 15 giorni e completare il modello AS1 con il parere medico-legale sull’azionabilità del recupero. Le risultanze vengono inviate automaticamente alle linee Assicurato-Pensionato; i dirigenti medico-legali devono monitorare l’iter tramite la funzione statistica del FSE in "SITUAZIONE SURROGHE".
Compiti delle linee di prodotto/servizio Assicurato-Pensionato
Le strutture dell’area Assicurato-Pensionato devono verificare la presenza della segnalazione in SIGAS, esaminare le domande di pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità (modelli AP59/AP60), controllare la dichiarazione sulla responsabilità di terzi, verificare il modello AS1 e, se manca, segnalare subito la circostanza all’Unità Controllo Prestazioni. Devono svolgere gli ulteriori accertamenti di competenza e trasmettere, tramite la procedura di comunicazione front office/back office, la segnalazione che lo stato invalidante deriva da responsabilità di terzi, completa dei dati previsti dalla scheda allegata. La circolare raccomanda inoltre di avviare, in via cautelativa, le azioni surrogatorie anche per la quota di inabilità compresa nella prestazione di reversibilità ai superstiti.
Compiti dell’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni
L’Unità Controllo Prestazioni deve avviare con rapidità le pratiche di surroga da pensione presenti nella lista della procedura informatica, accertare l’eventuale esistenza di precedenti pratiche di surroga per indennità di malattia sul medesimo evento e, se presenti, riunificarle. Deve inviare all’assicurato il modello AS1P se non già acquisito, trasmettere il modello AS2P all’autorità di pubblica sicurezza competente, inviare al terzo responsabile e alla compagnia assicuratrice il modello AS3P con diffida, reiterando l’invio a scadenze prefissate per interrompere la prescrizione, e poi il modello AS3 bis una volta accertata la responsabilità. Deve acquisire i dati delle prestazioni, determinare l’importo dovuto, trasmettere l’estratto conto AS4P con valore capitale, ratei, interessi e svalutazione, e, se la controparte non paga entro 20 giorni, inviare il fascicolo completo all’Ufficio legale.
Compiti degli Uffici legali
Gli Uffici legali distrettuali e periferici curano le azioni surrogatorie per malattia e invalidità pensionabile per le quali siano scaduti i termini amministrativi di pagamento. Prima dell’invio della diffida legale devono verificare che il calcolo della capitalizzazione includa tutte le prestazioni erogate, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Devono inoltre verificare, nei casi di incidenti gravi, se l’assicurato abbia presentato domanda di invalidità o inabilità ex legge n. 222/1984 e, in presenza di pratiche connesse alla medesima lesione, trattare unificatamente il recupero. Se la compagnia invia una proposta di transazione, deve essere inserita una clausola che salvi i diritti dell’Istituto ex art. 14 della legge n. 222/1984. La circolare sottolinea infine che, nel caso di assegno ordinario di invalidità non confermato o revocato, l’azione surrogatoria deve proseguire per il recupero del valore capitale maturato.
Termini di prescrizione
La circolare riepiloga i principali termini di prescrizione che incidono sull’esercizio della surroga: cinque anni per i fatti illeciti di terzi, due anni per i sinistri da circolazione di veicoli, il termine più lungo previsto dal reato quando l’evento lesivo integra anche un reato. Per le persone trasportate, sono richiamati un anno per il trasporto pubblico o privato a titolo oneroso o gratuito e due anni per i trasportati a titolo di cortesia o amicizia. Quanto al pregiudizio del diritto di surroga da parte dell’assicurato, è indicato un anno se l’Istituto non ha manifestato la volontà di surrogarsi e dieci anni se l’assicurato ha reso la dichiarazione ex art. 42 della legge n. 183/2010 compromettendo l’azione surrogatoria.
Revisione delle tabelle per il valore capitale
Poiché il sistema pensionistico è stato profondamente riformato e le tabelle del decreto ministeriale 20 marzo 1987 non risultano più adeguate, è stata avviata la revisione dei coefficienti utilizzati per determinare il valore capitale della prestazione soggetta a surrogazione. La circolare spiega che l’onere da recuperare deve tener conto della durata della prestazione, distinguendo tra rendite temporanee e vitalizie in base alla presenza o meno dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia. Per le prestazioni erogate al di fuori della base contributiva accreditata, il calcolo resta riferito all’intera durata della vita del titolare. Le nuove tabelle saranno oggetto di successivo decreto ministeriale e di apposite istruzioni operative.
Istruzioni contabili e conti dedicati
La circolare aggiorna le istruzioni contabili per rilevare le somme recuperate a seguito di surrogazione, estendendo la contabilizzazione alle ulteriori gestioni interessate dall’evoluzione normativa, incluse quelle derivanti da decreti legislativi collegati alla legge n. 335/1995 e le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. Sono istituiti nuovi conti dedicati per Fondo elettrici, Fondo pubblici servizi di trasporto, Fondo telefonici, Gestione ex Inpdai, Gestione invalidi civili e Fondo volo, oltre alla ridenominazione di conti già esistenti. Ai conti indicati devono essere imputati sia i valori capitali sia i ratei maturati, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali; per contabilizzazioni già effettuate in modo difforme è richiesto lo storno.
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